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IL COMMERCIALISTA VENETO
6
NUMERO 160 - LUGLIO / AGOSTO 2004
BASSANO DEL GRAPP
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te ha impugnato una cartella esattoriale I.V.A.
opponendo l'estinzione del proprio debito per
compensazione con debito dell'ufficio accertato
da decisione della Commissione tributaria di II gra-
do di Rieti in anni pregressi. La tesi è stata condivi-
sa dalla Commissione tributaria di Rieti e da quella
regionale del Lazio, ma contestata dall'Amministra-
zione Finanziaria; la Corte ha concluso per
l'accoglimento del ricorso contrastando con i pre-
cedenti gradi di giudizio negando così al contri-
buente la compensazione tributaria prevista dallo
Statuto dei diritti del contribuente.
La Corte nega l'applicabilità dell'istituto
compensativo con motivazioni poco convincenti e
a tratti anche fuorvianti rispetto al dato normativo.
In primo luogo, non ha alcun fondamento
normativo la relazione (affermata dalla Corte) tra
il principio della compensazione statutaria e
l'emanazione del regolamento di cui all'art. 8
comma ottavo dello Statuto. Semmai, è il regola-
mento ministeriale previsto al 6°c. ad essere de-
putato a dare attuazione al principio medesimo,
ma questo è altro discorso.
In secondo luogo, se il principio statutario esten-
de la propria valenza su tutto l'ordinamento fi-
scale (così come invocato da dottrina e giuri-
sprudenza),
3
non ha senso continuare a vincola-
re il meccanismo compensativo ai soli casi
specificatamente contemplati dalle singole dispo-
sizioni di legge, dal momento che lo stesso è fin
da subito operante senza che a tal fine sia neces-
sario aspettare l'emanazione del regolamento
ministeriale. Infine, sembra non aver valore richia-
mare l'art. 1246, n. 5 secondo il quale non sono
compensabili i crediti per loro natura impignorabili,
quali sono i crediti derivanti da rapporti di diritto
pubblico e quindi quelli tributari. L'impignorabilità
non è tratta da una norma di diritto positivo ma
dalla qualifica pubblico del rapporto.
4
Proprio per
questo non si può rifiutare l'impostazione secon-
do cui obbligazione civilistica e obbligazione di
diritto pubblico sono riconducibili ad un comune
genus; non esiste incompatibilità in via di princi-
pio tra compensazione e diritto pubblico.
Conclusioni
L'obbligazione fiscale risultante da una cartella
esattoriale potrebbe essere estinta mediante com-
pensazione utilizzando a tal fine un credito van-
tato dal medesimo contribuente, a condizione che
le reciproche obbligazioni soddisfino i requisiti
di compensabilità previsti dalla disciplina
civilistica agli artt. 1241 e seguenti, senza che ciò
autorizzi ad assumere come operante nel campo
fiscale l'intera regolamentazione dettata in pro-
posito dal codice civile.
Nella fase di riscossione del tributo, l'obbliga-
zione tributaria risulta liquida ed esigibile; non
sono configurabili dunque ostacoli alla compen-
sazione sul piano della disciplina contabile. La
specificità della materia fiscale nulla toglie all'os-
satura dell'istituto della compensazione, che non
subisce alcun mutamento. Proprio per questo è
inutile far leva o continuare a nascondersi sul-
l'attuale mancanza dell'emanazione della
regolamentazione di attuazione, come afferma la
stessa Suprema Corte (nella sentenza di cui so-
pra), per rinviare sine die gli effetti del principio
statutario di compensazione; se ci sarà, l'eventua-
le regolamento si occuperà degli aspetti meramente
operativi dell'istituto, senza pregiudicare in alcun
modo il diritto riconosciuto dall'art. 8. Il diritto è
previsto dalla legge ed in quanto tale deve poter
essere applicato fin da subito. La reciprocità del
rapporto obbligatorio così come la certezza la li-
quidità e l'esigibilità dei crediti opposti in com-
pensazione sono elementi già di per se incorporati
nella nozione di compensazione fatta propria dal
legislatore dello Statuto; il regolamento ministeriale
previsto al 6°c. dell'art. 8 non andrà certamente a
"revisionare" tali elementi giuridici.
Non per questo l'intervento del Ministro del-
l'Economia e delle Finanze perde di importanza
dal momento che una regolamentazione chiara
ordinata e sistematica è d'interesse sia per il pri-
vato che per l'Amministrazione in considerazio-
ne dell'eterogeneità delle fattispecie giuridiche
del diritto tributario a cui si presenta suscettibile
d'applicazione l'istituto della compensazione.
Spiace osservare come la questione sia del tut-
to trascurata dallo stesso Ministero.
3
A tal proposito si veda P. Russo, La compensazione in materia fiscale, in Rassegna tributaria 6/2002, pag.
1855 e ss., A. Fedele, L'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, in Rivista di diritto tributario, pag. 883
e ss.
4
M.C. Fregni, Obbligazione tributaria e codice civile, 1998, Torino, pag. 442 e ss.
La compensazione
dell'obbligazione tributaria
iscritta a ruolo
SEGUE DA PAGINA 5
A
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