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IL COMMERCIALISTA VENETO
NUMERO 168 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2005
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solitaria, decisione e non sono, invece, richiesti per quei componenti negativi che si
formano in conseguenza di un negozio bilaterale di scambio, come avviene, sia pur
indirettamente
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, per le minusvalenze patrimoniali da alienazione di immobilizzazione
per prezzo inferiore al costo residuo da ammortizzare e per le sopravvenienze
passive
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da alienazione di crediti per prezzo inferiore al nominale trasferito.
Il negozio di cessione di credito
I casi pratici in cui viene usata la figura tipica della cessione di credito (artt. 1260 e
sgg. c.c.) sono molteplici e hanno, anche, generato denominazioni particolari di uso
più comune del nome tecnico: sconto (quello bancario, peraltro, è anch'esso istitu-
to regolato nel codice negli artt. 1858 e sgg.), factoring, cartolarizzazione. Lo sche-
ma base viene frequentemente usato dai curatori fallimentari e dai liquidatori di
società per trasferire i crediti fiscali, soprattutto per IVA, e chiudere le procedure
senza attendere i lunghi tempi del rimborso da parte dell'Erario.
I crediti possono essere ceduti prima o dopo la loro scadenza: nello sconto, nel
factoring, nella cartolarizzazione si tratta sempre di crediti con scadenza successi-
va; nella cessione di crediti fiscali, invece, i crediti sono quasi sempre scaduti o,
comunque, al momento della cessione, è pacifico che saranno pagati dopo la loro
scadenza.
La differenza principale tra la cessione di crediti in termini per il pagamento da
parte del debitore e quella dei crediti scaduti, che, peraltro interessa solo marginal-
mente il mio discorso, consiste nell'appostazione contabile del componente nega-
tivo del reddito.
Il componente negativo di reddito costituito dalla differenza tra l'ammontare nomi-
nale dei crediti non ancora scaduti trasferiti ad altri ed il prezzo realizzato è un
onere finanziario che viene sostenuto per godere della liquidità che il cessionario
fornisce in anticipo rispetto alle scadenze. Quale onere finanziario deve essere
ripartito tra gli esercizi che beneficeranno dell'anticipazione, che sono quelli in cui,
venendo i crediti a scadenza, si sarebbero verificati gli incassi; la ripartizione,
ovviamente, deve essere proporzionale oltre che ai tempi di anticipo, anche agli
importi che in ciascuna data sarebbero scaduti. Nei casi in cui vengono ceduti crediti
scaduti o, comunque, crediti, come quelli verso l'Erario, il cui incasso potrà avveni-
re solo in un momento indeterminato posteriore alla scadenza giuridica, così come
quando non esisteranno esercizi futuri che beneficeranno dell'anticipato incasso (è
il caso della cessione dei crediti che si stipula per anticipare la chiusura della
liquidazione) la differenza tra il nominale ceduto ed il prezzo realizzato concorre,
invece, per intero a formare il reddito dell'esercizio in cui si è verificata la cessione.
Il componente negativo del reddito provocato dalle cessioni di credito contabilizzato
tra gli oneri finanziari è senz'altro tale anche dal punto di vista del fisco
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e, quindi,
salvo le limitazioni comuni a tutti gli interessi passivi (artt. 97 e 98 TUIR, cioè pro
rata patrimoniale e thin capitalisation), normalissimo componente negativo anche
dell'imponibile.
Quando, invece, la differenza tra il nominale trasferito ed il prezzo realizzato non
può essere appostata negli oneri finanziari della voce C 17 essa confluisce in B 14
oneri diversi di gestione e, fiscalmente, costituisce una "sopravvenienza passiva"
in quanto "mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a
formare il reddito in precedenti esercizi" (art. 101 comma 4 TUIR) per la quale non
è richiesta l'esistenza degli "elementi certi e precisi".
Deve, a questo punto, essere chiara la differenza, nella terminologia del legislatore
fiscale, tra le perdite su crediti e le sopravvenienze passive da cessione dei crediti.
Le perdite su crediti sono la rappresentazione contabile di una situazione indipen-
dente dalla volontà dell'imprenditore, situazione della quale egli, con sua decisione
solitaria, si limita a prendere atto. Le sopravvenienze passive da cessione di crediti,
invece, rappresentano nella contabilità le conseguenze di un negozio bilaterale con
cui l'imprenditore ha volontariamente, ovviamente perché lo ha ritenuto conve-
niente, sacrificato un suo attivo (il credito) in cambio di uno di minore importo (il
prezzo pagato dal cessionario per appropriarsi del credito); è normale che la conve-
nienza del cedente stia nell'immediata disponibilità del liquido.
Due sono, dal punto di vista fiscale, le conseguenze della differenza tra i due
fenomeni:
a)
l'esistenza degli "elementi certi e precisi" è richiesta per la deducibilità delle
perdite su crediti, ma non per quella delle sopravvenienze passive;
b)
le sopravvenienze passive da cessione di crediti sono integralmente com-
ponente negativo del reddito dell'esercizio in cui avviene il trasferimento, senza che
debba essere preventivamente utilizzato il fondo svalutazione crediti, la cui funzio-
ne consiste nel salvaguardare il patrimonio dalle insolvenze dei debitori, non certo
dalle decisioni dall'imprenditore prese per convenienza
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.
È, comunque, facile che accada che la cessione di crediti comporti anche una ridu-
zione del fondo svalutazione crediti, non per utilizzo a copertura delle perdite, ma
per riduzione della massa a rischio.
La cessione di crediti, comunque, sia che si tratti di sconto di crediti con scadenza
futura, sia che trasformi in denaro contante e sonante un credito scaduto, in ogni
caso procura liquidità al cedente, comporta, cioè, un sacrificio patrimoniale (diffe-
renza tra ceduto ed incassato) in cambio del vantaggio dell'immediata disponibilità
di denaro liquido.
La cessione di crediti per pulizia di bilancio
Abbiamo visto che chi aderisce alle proposte di cessione di crediti per pulizia di
bilancio non realizza una disponibilità di liquidi immediata in luogo di una futura,
ma, al contrario, paga, sia pur indirettamente, per ottenere la riduzione d'imposta
conseguente al componente negativo del reddito pari alla differenza tra il nominale
trasferito ed il prezzo che appare realizzato. Anche ignorando l'operazione collaterale
di acquisto di servizi normalmente imposta da chi si offre per la pulizia di bilancio,
le cessioni di crediti di cui sto parlando sono diverse da quelle fisiologiche che
procurano liquidità, proprio perché il prezzo realizzato risulta non rilevante per la
gestione della tesoreria del cedente.
In considerazione delle caratteristiche dei crediti che vengono ceduti nell'ambito di
tali operazioni, neanche per il cessionario si può parlare del normale comportamen-
to dell'acquirente di crediti: le speranze di realizzo sono troppo modeste. Non
appare, quindi, strano che la suprema Corte, sia pur lasciando implicita la motiva-
zione, abbia negato che gli effetti delle cessioni di credito per pulizia di bilancio
siano quelle sopravvenienze passive che conseguono ad una cessione fisiologica,
riconducendoli, invece, alle perdite su crediti, deducibili, per i motivi già esposti,
solo in presenza di "elementi certi e precisi". Il vantaggio ricercato ed ottenuto dal
cedente è palesemente, in questi casi, non l'immediata disponibilità del denaro (che
non si realizza o si realizza in misura irrilevante), ma la riduzione dell'onere fiscale,
la quale, però, non è né un ricavo né un provento che concorra a formare il reddito
e, quindi, ai sensi del comma 5 dell'art. 109 TUIR, la sopravvenienza passiva
sostenuta per ottenerla non è deducibile; conclusione questa che rende inutile di-
scutere l'applicabilità della norma antielusiva contenuta nell'art. 37 bis del D.P.R.
29 settembre 1973 n. 600. L'indeducibilità di costi che, pur discendenti da validi
negozi giuridici, sono "sproporzionati" ai loro effetti è stata espressamente sancita
dalla suprema Corte con la sentenza n. 12813 del 27 settembre 2000 e ribadita con
la n. 13478 del 30 ottobre 2001.
Diversa, ribadisco, è la mia opinione sulle cessioni di crediti che procurano liquidità
apprezzabile per la gestione finanziaria del cedente, che generano componenti
negativi di reddito deducibili per intero.
Cenno sul problema della competenza delle perdite su crediti
Un cessione che generi liquidità significativa ai fini della gestione finanziaria del-
l'impresa cedente comporterebbe, ho sostenuto, una sopravvenienza passiva
deducibile di competenza dell'esercizio in cui la cessione si è conclusa quale con-
tratto di vendita. Le perdite su crediti, quelle derivanti da inesigibilità, quelle, cioè,
che non sono conseguenza di un negozio giuridico, ma manifestazione di scienza
dell'imprenditore, a quale esercizio appartengono?
L'argomento, che coinvolge la valutazione, cioè la sindacabilità, della diligenza con
cui l'imprenditore assume informazioni sui suoi debitori, è tanto complesso che, in
questa sede, non posso andare al di là del descriverlo.
Ho accennato all'inizio che il costo della pulizia di bilancio si sostiene solo in
esercizi il cui risultato comporta un elevato onere per imposte dirette che, appunto,
si vuole attenuare.
La mia esperienza mi fa pensare che anche la diligenza nell'informarsi sulla situa-
zione dei debitori sia facilmente governata dal desiderio di ridurre l'onere fiscale,
tanto che temo che possa avvenire che l'Amministrazione finanziaria si possa
trovare nella necessità di riconoscere l'inesigibilità di qualche credito, ma, contem-
poraneamente, nella possibilità di dimostrare che la situazione doveva essere rece-
pita in un esercizio precedente, con l'ovvia conseguenza dell'indeducibilità per
mancanza del requisito della competenza.
Conclusioni
Le cessioni di credito, quali in autunno vengono proposte in vista della pulizia di
bilancio, sono, quindi, operazioni la cui pericolosità è poco nota solo perché la
modestia del numero delle verifiche fiscali rispetto alla quantità di dichiarazioni che
vengono presentate ha finora evitato che i casi di contestazione siano stati così
numerosi da trasformare il fenomeno in un problema ampiamente dibattuto.
Agli imprenditori consiglierei di darsi regole precise di controllo dei crediti verso
clienti e di documentare i solleciti e, comunque, i tentativi di incasso, ricordando che
la prova dell'inesigibilità è tanto più facile quanto maggiore è stata la diligenza nei
tentativi di riscuotere.
Quando, poi, la situazione risultasse non più gestibile in proprio, consiglierei di
cercare, piuttosto di un cessionario che garantisce l'inutile pro soluto, uno che
pubblicizzzi di guadagnare dalla sua attività di realizzazione di crediti acquistati,
magari promettendo al cedente una percentuale di quanto realizzato in più rispetto
al prezzo pagato per acquistare il credito
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.
Queste ultime procedure permettono anche, per i casi disperati, di ottenere docu-
mentazione idonea a dimostrare l'esistenza degli "elementi certi e precisi" quale
ritengo sia il rifiuto, da parte del recuperatore specializzato, di accettare la cessione.
La cessione di crediti per la pulizia del bilancio
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Indirettamente perché tanto la vendita di bene strumentale quanto quella di crediti comporta non un'uscita di denaro, ma un'entrata che, però, va nel patrimonio a sostituire
un importo attivo di valore più elevato: la differenza è il componente negativo del reddito.
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In assenza di una nomenclatura davvero generalmente accettata dei componenti del reddito, in particolare di quelli negativi, uso la denominazione con la quale, come spiegherò
più avanti, ha definito il fenomeno il legislatore fiscale, esonerandomi, così, dal disquisire sulla differenza tra sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali.
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Concordo, cioè, con l'opinione espressa dagli ispettori del SECIT nel verbale del 7 dicembre 1987 che, peraltro, non è stata condivisa dalla suprema Corte nella sentenza n.
13916 del 20 ottobre 2000 della sezione tributaria civile.
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Ciò è, ovviamente, valido anche dal punto di vista civilistico.
SEGUE DA PAGINA 6