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IL COMMERCIALISTA VENETO
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NUMERO 168 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2005
06/08/1976, che afferma di ribadire quanto già riconosciuto con la risoluzione 352.173
dell'ormai lontano 25/02/1957 la quale, peraltro, ribadiva l'opinione già manifesta-
ta il 29/12/1926 con la n. 12.877.
La deducibilità fiscale dei crediti di modesto importo discende, anche per l'Ammi-
nistrazione, dalla difficoltà ed onerosità della riscossione e, pertanto, non ha molto
senso sostenere l'onere della cessione; per la suprema Corte, che non ha fatto
questione di rilevanza dell'importo, la deducibilità discende dall'inesigibilità e non
dalla cessione.
Posso anticipare che la ricostruzione della questione cui sono stato indotto dalla
situazione appena descritta mi ha convinto a) che il componente negativo del
reddito (differenza tra l'ammontare nominale dei crediti ceduti ed il prezzo realiz-
zato) provocato dalla cessione non è una perdita su crediti perché è, fiscalmente,
una sopravvenienza passiva, b) che tale sopravvenienza passiva non è fiscalmente
deducibile.
Digressione: il falso problema del pro solvendo
Le offerte di pulizia di bilancio parlano tutte di cessione pro soluto, insinuando più
o meno apertamente l'idea che l'eventuale cessione pro solvendo, in quanto non
definitiva, non realizzerebbe gli "elementi certi e precisi" dal TUIR pretesi per la
deducibilità del conseguente onere.
La mia opinione che la differenza tra il nominale del credito trasferito ed il prezzo
della sua cessione sia una sopravvenienza passiva e non una perdita su crediti
comporta, come risulterà chiaro più avanti, che la sua deducibilità o indeducibilità
fiscale non è subordinata all'esistenza degli "elementi certi e precisi", ma ad altre
circostanze; ciononostante ritengo doveroso esporre le ragioni per cui ritengo che
l'enfasi sul pro soluto sia inutile in quanto non vi è differenza tra il componente
negativo del reddito generato da una cessione pro soluto e quello discendente da una
cessione pro solvendo.
La cessione di crediti senza patti aggiuntivi è, come dice il codice civile nell'art.
1267, una cessione pro soluto, in relazione alla quale, cioè, il cedente garantisce solo
l'esistenza del credito in capo a se stesso. La cessione pro solvendo si verifica nei
casi in cui il cedente aggiunge la garanzia del pagamento da parte del debitore
ceduto; l'impegno del cedente, comunque, non garantisce al cessionario l'integrale
incasso del credito, perché il codice dichiara senza effetto le clausole che prevedano
un impegno del cedente che superi la restituzione, con gli interessi, del prezzo
ricevuto ed il rimborso delle spese sostenute (sia per il trasferimento sia per
l'escussione del debitore) ed il rimborso del danno. Che, nei casi in cui il cedente è
stato costretto a restituire il prezzo, il credito ridiventi suo, appare ovvia conse-
guenza della risoluzione del negozio di cessione. È chiaro, quindi, che la cessione
pro solvendo non è un trasferimento soggetto alla condizione sospensiva del paga-
mento da parte del debitore, come pare la intendano e le offerte di pulizia di bilancio
e, anche, molti commentatori, ma solo un negozio nel quale l'investimento del
cessionario è assistito dalla garanzia, fornita dal cedente, di non perdita.
È evidente che, nonostante la garanzia prestata dal cedente abbia tra gli effetti della
sua escussione da parte del cessionario anche quello della retrocessione del credito,
il credito viene trasferito dal patrimonio del cedente a quello del cessionario nel
momento dello scambio del consenso e ciò comporta che il credito deve essere
cancellato dalla contabilità del cedente, iscrivendo tra i componenti negativi del
reddito la differenza tra il nominale cancellato ed il prezzo della cessione
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.
Il Ministero delle finanze ha condiviso tale opinione nella Circolare 1 agosto 1987
n. 19, prot. n. 9/015:
«Occorre, infatti, osservare che il contratto di sconto, secondo la nozione contenu-
ta nell'art. 1858 del codice civile ed in conformità a quanto ritenuto dalla prevalen-
te dottrina, comporta il trasferimento della proprietà del credito dallo scontatario
allo scontatore, con l'ulteriore conseguenza che il credito stesso cessa di apparte-
nere alla sfera giuridico - patrimoniale del primo, per entrare a far parte del
patrimonio del secondo. Non sembra possa indurre a diversa conclusione la con-
siderazione che il contratto di sconto si configura come una cessione di credito pro
solvendo in quanto caratterizzato dalla clausola "salvo buon fine" espressamente
prevista dal citato art. 1858 del codice civile, in virtù della quale lo scontatore, in
caso di inadempimento del debitore, può esercitare l'azione di regresso nei con-
fronti del prenditore dei crediti scontati ovvero retrocedergli i crediti stessi, atteso
che l'esercizio di tale facoltà è solo eventuale e non è di per sè sufficiente per
ritenere soddisfatta la condizione richiesta per l'accantonamento di cui trattasi e
cioè l'esistenza di crediti. Pertanto, i crediti scontati potranno essere ricompresi
nella base di commisurazione da parte dello scontatario soltanto in caso di effettiva
retrocessione. Tale assunto è peraltro comprovato dal fatto che i crediti scontati
non figurano iscritti nella corrispondente voce dell'attivo del bilancio dello
scontatario bensì nei conti d'ordine del bilancio stesso, i quali non sono espressivi
di attività né di passività patrimoniali e, nella fattispecie, rispondono all'esigenza
di tener conto, anche in ossequio al principio della universalità del bilancio, del
rischio costituito dall'eventuale retrocessione dei crediti, analogamente a quanto
avviene per le fideiussioni le quali comportano l'obbligo di garantire l'adempi-
mento di un'obbligazione altrui ».
Quando il credito viene ceduto pro solvendo il rischio di non incassare il credito si
trasforma in quello di dover risarcire il cessionario deluso.
L'appena enunciata trasformazione del rischio comporta, come prima conseguen-
za, che il suo importo non è più quello nominale del rischio, bensì quello dell'even-
tuale restituzione prezzo più rimborso spese e danni dovuto al cessionario
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; la
seconda conseguenza è che non si tratta di svalutazione dei crediti esposti nell'at-
tivo patrimoniale, ma di un fondo per oneri futuri, l'accantonamento al quale è
fiscalmente indeducibile in quanto non compreso nel numero chiuso di accantona-
menti deducibili di cui all'art. 107 comma 4 TUIR. La ripresa fiscale dell'accanto-
namento a copertura del rischio di regresso per crediti ceduti pro solvendo provo-
cherà l'iscrizione di un credito per imposte prepagate, che sarà utilizzato nell'eser-
cizio in cui venisse escussa la garanzia.
Diverso è, ovviamente, il caso in cui la cessione del credito ha la funzione di
garanzia per il "cessionario" di un prestito concesso al "cedente"; si tratta di un
fenomeno diffusissimo, fisiologico, peraltro, solo per crediti non scaduti, la cui
rappresentazione contabile è completamente diversa da quella della cessione di
crediti. Nei casi di cui sto parlando, infatti, il creditore riceve, invece del prezzo
della cessione del credito, una somma in prestito la cui restituzione viene garantita
dal credito, il mutuante (non "cessionario") incassa, in nome e per conto del
mutuatario, il credito, ciò che comporta l'estinzione del prestito; la differenza tra il
nominale incassato dal sovvenzionatore e l'importo prestato è, per il cosiddetto
"cedente", un onere finanziario sostenuto per poter disporre in anticipo del liqui-
do, mentre per il cosiddetto "cessionario" è un ricavo da operazione finanziaria.
Nel PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE n. 15 intitolato I CREDITI, il feno-
meno dei crediti ceduti con azione di regresso o pro solvendo viene affrontato nel
paragrafo D. VII b) (che, peraltro, appare dedicato solo ai crediti ceduti ad un
factor) nel quale, invece di distinguere la cessione traslativa dalla cessione in garan-
zia del prestito, le due impostazioni contabili vengono prospettate come possibili
modi alternativi di rappresentare, appunto, i crediti ceduti al factor
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Le perdite su crediti nel sistema del bilancio e in quello fiscale
Il codice civile, art. 2426 n. 8, prescrive che i crediti siano iscritti in bilancio secondo
il valore presumibile di realizzazione, la dottrina ed i principi contabili insegnano i
metodi per determinare tale valore (o per approssimarlo al meglio) e, quindi, deter-
minare l'ammontare del fondo svalutazione che, dedotto dal nominale, formerà il
valore di realizzazione esposto.
Il legislatore fiscale, ovviamente timoroso di eccessi di prudenza dannosi per l'Erario,
ha stabilito (art. 106 comma 1 TUIR) che, patrimonialmente, la svalutazione non
può superare il 5% dei crediti e che gli accantonamenti che alimentano il fondo non
possono, in ciascun esercizio, superare lo 0,5% dei crediti stessi.
Quando si verifica una perdita, ossia quando un credito diventa inesigibile, la sua
cancellazione deve, sia per la tecnica contabile sia per il legislatore fiscale (comma
5 del citato art. 106), trovare contropartita nel fondo svalutazione preesistente e,
solo se la perdita fosse di importo superiore al fondo, l'eccedenza diventerebbe
componente negativo del reddito dell'esercizio in cui la perdita si è verificata.
Le norme del codice civile in materia di bilancio nulla dicono su che cosa debba
accadere perché un credito vada cancellato dall'attivo, mentre il legislatore fiscale,
sempre timoroso di eccessi di prudenza dannosi per l'Erario, nell'art. 101 comma
5 TUIR, pretende che le perdite su crediti risultino da <<elementi certi e precisi>>
la cui dimostrazione è, ovviamente, onere del contribuente che afferma di aver
subito la perdita
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La ratio della necessità, per la deducibilità, di "elementi certi e precisi", che è
dettata, oltre che per le perdite su crediti, anche per le perdite di beni strumentali,
si individua facilmente in una caratteristica che differenzia profondamente questi
componenti negativi del reddito da quasi tutti gli altri.
Non è, infatti, difficile immaginare i componenti negativi del reddito divisi tra quelli che
costituiscono componente positivo dell'imponibile di una controparte contrattuale e
quelli che, invece, non discendono da una contrattazione. Tra questi ultimi i principali
sono gli accantonamenti, sia al fondo svalutazione crediti sia a quelli per fondi ed oneri
futuri, le perdite su crediti e le radiazioni di beni strumentali non completamente am-
mortizzati. Il legislatore fiscale ha notato la particolarità di questi componenti negativi,
tanto che si è occupato espressamente di ciascuno: art. 106 TUIR per la svalutazione
dei crediti, art. 107 per gli altri accantonamenti (che, fiscalmente, sono un numero chiuso
in forza del comma 4), art. 101 per le perdite su crediti e quelle di beni strumentali.
L'imprenditore che radia, senza alienarlo, un bene strumentale non completamente
ammortizzato deve, pertanto, munirsi di "elementi certi e precisi" che comprovino
che la radiazione è davvero avvenuta; in caso contrario l'addebito al conto economi-
co dell'intero residuo non ammortizzato non sarà deducibile. Altrettanto, l'impren-
ditore che decide di constatare che un certo credito non lo incasserà mai più, deve
fondare la sua decisione su "elementi certi e precisi".
È, quindi, chiaro che gli "elementi certi e precisi" sono richiesti per la deducibilità
delle perdite che l'imprenditore constata per propria autonoma, vorrei quasi dire
La cessione di crediti per la pulizia del bilancio
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Così, sia pur in relazione ad un'operazione piuttosto complessa, CTP Sassari con sentenza del 10 giugno 2004 citata da Marco Bronzato, Perdite su crediti commerciali, in
"Contabilità, Finanza e Controllo", edizione n. 3 dell'1marzo 2005.
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Nello sconto bancario gli importi coincidono, ma non è lo stesso in caso di cessione di crediti scaduti e già di difficile riscossione.
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Confesso che la lettura degli stampati che le banche sottopongono ai clienti cui concedono anticipazioni sul portafoglio commerciale mi ha convinto che è tutt'altro che facile
individuare il confine tra i due fenomeni.
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Il creditore è esonerato dalla dimostrazione degli "elementi certi e precisi" quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ma questa particolarità non influisce sul
mio ragionamento.
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