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NUMERO 168 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2005
IL COMMERCIALISTA VENETO
Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana
IL COMMERCIALISTA VENETO
PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE
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Numero chiuso il 29 dicembre 2005 - Tiratura 6900 copie
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una qualità già presente.
In secondo luogo, osserviamo che gli
autori che in dottrina propongono la tesi
della assimilazione alla trasformazione
(ad es. Cottino), precisano che il riferi-
mento alla figura della trasformazione
deve essere inteso "in senso lato" ed
"atecnico". Anche la Corte di Cassazione
si è espressa in questo senso.
La Cassazione nel 2002 ha esaminato
il caso del fallimento di una società
composta da due soci. Prima del falli-
mento, era stata sciolta a seguito del
recesso di uno dei due e la mancata
ricostituzione della pluralità, e vi era
stato il proseguimento dell'attività
come ditta individuale. In tale occasio-
ne, la Suprema Corte ha precisato che
nel caso di specie non si era di fronte ad
una trasformazione "in senso tecnico"
15
.
Terza osservazione: l'autonomia con-
trattuale dei privati può esprimersi at-
traverso l'uso di contratti atipici, non
nominati; ma può esprimersi anche uti-
lizzando contratti di per sé tipici, dan-
do loro però un contenuto atipico
16
.
Forse il passaggio da s.n.c. a impresa in-
dividuale può essere letto anche in que-
sta ottica: viene utilizzato un istituto che
in effetti è previsto e disciplinato dal Co-
dice Civile, la trasformazione (fattispecie
tipica e nominata), ma questa viene orien-
tata ad un contenuto atipico, non previ-
sto espressamente dalla norma.
La situazione post-Riforma:
introduzione della trasformazione
eterogenea tra soggetti collettivi
La Riforma del 2003 ha introdotto la
figura della trasformazione eterogenea
"da" società di capitali e "in" società di
capitali.
I soggetti ammessi all'utilizzo della tra-
sformazione eterogenea "da" società di
capitali sono i consorzi, le società
consortili, le società cooperative, le co-
munioni di azienda, le associazioni non
riconosciute e le fondazioni (art. 2500
septies). Per la trasformazione "in" so-
cietà di capitali: consorzi, società
consortili, comunioni d'azienda, asso-
ciazioni non riconosciute e fondazioni
(art. 2500 octies). Si può ritenere am-
missibile anche la trasformazione ete-
rogenea da o in società di persone. Si
possono applicare per analogia le nor-
me dettate per le società di capitali
17
.
Anche dopo la Riforma, sul piano
civilistico la trasformazione (propria-
mente detta) appare possibile nell'am-
bito dei soli soggetti collettivi. Manca
tuttora una esplicita norma civilistica
che riconosca una presunta "trasforma-
zione" da società a ditta individuale.
Il Consiglio Nazionale del Notariato
18
evidenzia che mancano conferme lette-
rali nel dato legislativo a favore della
assimilazione alla trasformazione. Inol-
tre, secondo il Consiglio, vi è un ele-
mento contrario insuperabile: la "conti-
nuazione dell'attività da parte di un sog-
getto diverso" dalla società. Diverso in
modo radicale, "ontologico". Questa di-
versità non esiste nelle trasformazioni
proprie. Nelle trasformazioni proprie il
soggetto resta comunque un soggetto
collettivo (cioè "distinto dai soggetti che
ne fanno parte").
Secondo l'orientamento delle Came-
re di Commercio, sarebbe tuttora
"inammissibile la trasformazione di
una ditta individuale in una società e
viceversa"
19
.
Posizione della Giurisprudenza
tributaria e dell'Amministrazione
finanziaria
La prevalente Giurisprudenza tributa-
ria si è orientata negli ultimi anni nel
senso della assimilazione del passaggio
da società a ditta individuale come una
sorta di trasformazione "atipica", con
neutralità fiscale dell'operazione. In base
agli art. 170 e 171 del TUIR, sarebbe
dunque una trasformazione che non de-
termina realizzo di plusvalenze e
minusvalenze.
In un caso di recesso di un socio da
una s.n.c. con seguente scioglimento,
la Commissione Tributaria Centrale
aveva affermato che si era realizzata
una trasformazione di società in im-
presa individuale, e non una cessione
d'azienda
20
.
La Commissione Tributaria di Torino nel
2000 ha stabilito che non si concretizza il
realizzo di plusvalenze, e "non può con-
figurarsi come trasferimento d'azienda"
21
.
Per concludere, l'Amministrazione fi-
nanziaria si è espressa in via definitiva
con una circolare dell'Agenzia delle En-
trate del 2002
22
. Secondo tale circolare,
lo scioglimento della società di persone
dovuto alla mancata ricostituzione del-
la pluralità dei soci, in seguito al quale il
socio superstite continua l'attività sot-
to forma di ditta individuale, non dà luogo
a plusvalenze imponibili in capo al so-
cio rimasto (neutralità fiscale).
E'però necessario che i valori fiscali dei
beni siano gli stessi già riconosciuti in
capo alla società. Pertanto l'Amministra-
zione finanziaria "assimila", ai fini fisca-
li, il passaggio da s.n.c. a ditta individua-
le ad una trasformazione. Il socio su-
bentra nell'attività commerciale della so-
15
Cass., 6 febbraio 2002, n. 1593.
16
Cass., 23 giugno 1982, n. 3827.
17
F. GALGANO, op.cit., p. 478.
18
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 3/2005/T del 24 giugno 2005.
19
Vedi il sito delle Camere di Commercio italiane: www.infocamere.it.
20
Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 3639, 30 giugno 1998.
21
C.T.P. Torino, sentenza n. 147/5/00 del 30 novembre 2000.
22
Agenzia delle Entrate, circolare 54/E - 19 giugno 2002.
23
"Il Sole 24 Ore" ­ 26/10/2005; e: Memento Pratico, IPSOA, Milano, 2005, p. 1191.
Da s.n.c. a ditta individuale
SEGUE DA PAGINA 23
meno col sistema post-Riforma, che ha
sì introdotto la trasformazione eteroge-
nea, ma circoscrivendola pur sempre a
soggetti collettivi.
Sulla base di un indagine che teneva con-
to rigorosamente dei dati normativi, la
giurisprudenza tradizionale la configu-
rava come una cessione di azienda. Nel
1994 il Tribunale di Torino ha introdot-
to la proposta che il passaggio da s.n.c.
a ditta individuale si potrebbe considera-
re come una sorta di trasformazione
"atipica", in quanto, seppur non nomi-
nata nel codice civile, sarebbe diretta a
realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico. Nel
1996 la Corte di Cassazione ha
definitivamente aperto la strada dell'as-
similazione alla trasformazione. Tutta-
via, nel 2002 la stessa Cassazione ha an-
che precisato che non si tratta di una
vera trasformazione in senso tecnico.
La Giurisprudenza tributaria, e dal
2002 anche la stessa Amministrazio-
ne finanziaria, la considerano un'ope-
razione fiscalmente neutra, e la "assi-
milano" sotto questo profilo ad una
trasformazione.
cietà e si trova a dichiarare un reddito che
non è più di partecipazione, ma bensì
reddito di impresa. La società ha l'ob-
bligo di presentare la dichiarazione dei
redditi (Mod.Unico Società di Perso-
ne), relativa all'ultimo periodo di im-
posta. L'ultimo periodo di imposta si
chiude allo scadere del termine
civilistico dei 6 mesi per la
ricostituzione della pluralità dei soci.
Il socio dovrà dichiarare (Unico Per-
sone Fisiche), come ditta individuale,
il reddito di impresa prodotto nella
rimanente parte dell'esercizio
23
.
Conclusioni
Il passaggio dalla società in nome col-
lettivo alla ditta individuale non può
essere configurato come "trasformazio-
ne" vera e propria, se ci si attiene al
dettato letterale del Codice Civile.
Non era possibile con il sistema pre-Ri-
forma, che concepiva la trasformazione
come un'operazione esclusivamente tra
società. Ma non appare possibile nem-
IL 24 LUGLIO 1945, a seguito dell'invito rivolto dal
C.L.N (Comitato di Liberazione Nazionale) ad alcuni
colleghi, ebbe luogo presso la locale Camera di Com-
mercio di Padova la ricostruzione dell' "Ordine pro-
vinciale dei Commercialisti di Padova" .
Sono passati 60 anni e il 23 novembre 2005 l'attuale
Ordine di Padova ha festeggiato l'evento con una ceri-
monia nelle sontuosa e storica Aula Magna del Bo del-
l'Università degli Studi di Padova, sotto il patrocinio
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Dopo i saluti del Presidente Enzo Nalli e delle Autori-
tà intervenute, sono stati premiati i numerosi Colleghi
che hanno raggiunto i 35 anni di attività professionale,
a cui ha fatto seguito l'intervento del decano dott.
Fernando Santinello, memoria storica e testimone
dell'evento costitutivo per essersi iscritto in quel-
I 60 anni dell'Ordine
di Padova
EZIO BUSATO
Ordine di Padova
l'anno e da allora aver esercitato la professione. Il
numero di dottori commercialisti a Padova è cre-
sciuto moltissimo passando dai 28 iscritti del 1945
agli 898 attuali (ai quali vanno aggiunti 400 prati-
canti) e rappresenta nel Veneto uno dei più nume-
rosi.
Il Presidente ha commentato inoltre che l'anniversario
è caduto proprio in un momento particolare per la
nostra professione, che vede l'approvazione del testo
legislativo in materia di unificazione degli Albi profes-
sionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e
Periti Commerciali, fatto che comporterà la nascita di
un Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili con oltre 1300 iscritti.
L'occasione è servita anche per la premiazione della
segretaria dell'Ordine, Loretta Lincetto, che proprio
in questo periodo ha compiuto i suoi primi 30 anni di
lavoro e di preziosa assistenza per tutti gli iscritti
all'Ordine di Padova. Un lungo applauso ha suggellato
il momento. La tavola rotonda condotta da cinque col-
leghi sul tema professione ieri, oggi e domani ha chiuso
la manifestazione.
AUGURI di altrettanti sessanta proficui anni all'Or-
dine di Padova.