background image
IL COMMERCIALISTA VENETO
DIRITTO SOCIETARIO
NUMERO 168 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2005
23
Da s.n.c. a ditta individuale:
una trasformazione "atipica"
ANTONIO SACCARDO
Praticante Ordine di Vicenza
Il problema
Ai sensi dell'art. 2272 c.c., una delle cause di sciogli-
mento di una società di persone è "quando viene a
mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi
questa non è ricostituita".
Una volta venuta meno la pluralità dei soci, inizia a
decorrere un intervallo di 6 mesi durante il quale la
società continua ad esistere, senza entrare nello stato
di liquidazione.
Il socio superstite può nel frattempo fare varie scelte:
- continuare ad esercitare normalmente l'attività so-
ciale da solo;
- liquidare la quota al socio receduto, o escluso;
- liquidare la quota agli eredi del socio defunto;
- scegliere di continuare la società con gli eredi;
- ricostituire la pluralità dei soci con nuovi soci;
- deliberare lo scioglimento "anticipato" della società,
anche prima dello scadere del termine dei 6 mesi
1
.
Se alla scadenza del termine dei 6 mesi la pluralità dei
soci non è ricostituita, allora si verifica lo scioglimento
della società
2
.
In una società di due soci, il socio rimasto solo, scaduto
il termine dei 6 mesi, se non ricostituisce la pluralità dei
soci, e non dà nemmeno avvio alla liquidazione, può
continuare l'attività che era della società. L'attività pro-
segue allora sotto forma di impresa individuale
3
.
Naturalmente anche in questo caso il socio, divenuto
imprenditore individuale, deve provvedere alla liqui-
dazione della quota del socio escluso o receduto, o agli
eredi del socio defunto.
Ci occuperemo ora specificamente dell'ipotesi in cui
l'unico socio superstite intenda proseguire l'attività
sotto forma di impresa individuale.
Si pone il problema se questa fattispecie configuri un
caso di trasformazione, o un caso di cessione d'azienda.
La questione non è meramente civilistica, ma assume
anche notevoli risvolti fiscali. Se si accoglie la soluzione
della trasformazione, si tratterebbe di un'operazione
fiscalmente neutrale. Nel caso di cessione d'azienda,
avremmo invece realizzo di plusvalenze imponibili.
La situazione ante-Riforma: la trasformazione
come operazione tra società
La sezione del Codice Civile dedicata alla trasforma-
zione (Libro Quinto, Capo X, Sezione I, art. 2498-
2500 novies) è intitolata, in seguito alla Riforma del
2003, "Della trasformazione".
Precedentemente, era intitolata invece "Della tra-
sformazione delle società". Il Codice Civile altro non
conosceva, in origine, se non la trasformazione
endosocietaria, da un tipo all'altro di società
4
.
Autorevole dottrina segnalava che si era "fuori dal con-
cetto tecnico di trasformazione quando si dice (...) che
la società in nome collettivo ridotta (per oltre sei mesi)
ad un unico socio si trasforma in impresa individuale"
5
.
La tesi della cessione di azienda
La giurisprudenza più rigorosa spiegava che la prosecu-
zione dell'attività sotto forma di impresa individuale da
parte dell'unico socio rimasto, si configurava come "ces-
sione di azienda"
6
da parte della società all'unico socio.
Si era in presenza di un inizio "ex novo" dell'attività
d'impresa da parte dell'unico socio.
D'altronde, osserviamo che se la traslazione dell'azien-
da individuale ad una società era da configurare non
come una trasformazione, ma come un conferimento
d'azienda
7
, era ragionevole configurare viceversa il pas-
saggio da società a ditta individuale come cessione
d'azienda.
La tesi della trasformazione "atipica"
Già negli ultimi anni del sistema pre-Riforma, una par-
te della giurisprudenza aveva iniziato ad aprire la por-
ta a qualche tipologia di trasformazione tra tipi non
sociali (ad es. da consorzio a società consortile coope-
rativa a r.l.
8
, o da associazione non riconosciuta a so-
cietà cooperativa a r.l.
9
).
Nel 1994, il Tribunale di Torino introdusse in una
sentenza la nuova idea che la c.d. "trasformazione"
della società in impresa individuale sarebbe una
fattispecie che, seppur non prevista dalla disciplina
positiva, è meritevole di tutela secondo i principi gene-
rali dell'ordinamento giuridico
10
.
Osservo che l'autonomia negoziale dei privati è garan-
tita anche nel senso che essi possono "concludere con-
tratti che non appartengano ai tipi aventi una discipli-
na particolare, purchè siano diretti a realizzare inte-
ressi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuri-
dico" (art. 1322 c.c.). La libertà dei privati si può
esprimere attraverso gli schemi contrattuali menzio-
nati dalla legge (nominati, tipici), o mediante contratti
non menzionati (innominati, atipici)
11
.
Il passaggio da società a ditta individuale si potrebbe
allora classificare in questo senso come una fattispecie
atipica. Saremmo di fronte a una trasformazione
"atipica". Inoltre, avremmo uno scioglimento senza
liquidazione
12
.
La Cassazione: trasformazione,
ma "non in senso tecnico"
Una netta apertura alla assimilazione alla "trasforma-
zione" è giunta nel 1996 dalla Cassazione. Nella sua
innovativa sentenza, la Suprema Corte ha affermato
che "con il venir meno della pluralità dei soci, la socie-
tà semplice, composta da due soci, perde il carattere
societario e si trasforma in impresa individuale, con la
concentrazione della titolarità dei rapporti, già facenti
capo alla società, nel socio residuo, che, quale impren-
ditore individuale, risponde personalmente delle ob-
bligazioni già sociali"
13
. Si tratterebbe dunque di una
trasformazione di tipo "involutivo", e "atipica" (non
"nominata" espressamente dal Codice Civile).
Esponiamo ora tre osservazioni.
In primo luogo, osserviamo che, secondo una parte
della dottrina, nella società di persone la qualità di
imprenditore commerciale spetterebbe sia alla società,
sia a ciascuno dei soci, singolarmente considerato. Il
fatto che a ciascun socio (illimitatamente responsabi-
le) spetta la qualità di imprenditore si manifesterebbe
nella legge fallimentare. La sentenza dichiarativa di
fallimento della società di persone, infatti, produce
anche i fallimenti dei soci illimitatamente responsabi-
li
14
. Secondo questo indirizzo di dottrina, il socio
della società di persone avrebbe già dentro di sé impli-
citamente la qualità di "imprenditore commerciale".
Se si segue questa concezione, risulta a mio avviso
anche più agevole comprendere il mutamento di veste
del socio che si "trasforma" in imprenditore indivi-
duale. Sarebbe quindi in realtà solo l'esplicitarsi di
1
Trib. Torino, decr. 10 febbraio 1994.
2
Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritari, lo scioglimento avviene non al momento della mancanza della pluralità dei soci, ma allo scadere del termine dei 6 mesi,
se questa non è stata ricomposta. In giurisprudenza, ad es.: Cass. 6 febbraio 1984, n. 907; Cass. 4 aprile 1981 n. 1916; Cass. 16 febbraio 1981, n. 936; Trib. Milano, 4 luglio 1996.
In dottrina, in questo senso: FERRARA, GALGANO, COTTINO, DI SABATO, GRAZIANI, JAEGER e altri.
3
Cass. 11 aprile 1995, n. 4169; Cass. 6 febbraio 1984, n. 907.
4
F. GALGANO, Diritto Commerciale, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 475.
Nel senso che l'art. 2498 C.C. era concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo all'altro: Cass. 10 marzo 1990, n. 1963.
5
F. FERRARA, F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 1996, p. 887.
6
Trib. Torino, 22 ottobre 1993.
7
Cass., 10 marzo 1990, n. 1963.
8
Trib. Udine, decr. 8 marzo 1986. Trib. Napoli, decr. 30 marzo 1990.
9
App. Roma, 6 giugno 1992. Trib. Udine, decr. 20 luglio 1988. Ma, contra, Trib. Napoli, decr. 9 aprile 1992.
10
Trib. Torino, decr. 10 febbraio 1994. Diversamente, la sentenza del 1993 si era orientata per la tesi della cessione di azienda.
11
P. RESCIGNO, Manuale del Diritto Privato italiano, Jovene Editore, Napoli, 1995, pp. 301-302.
12
Nel senso dell'incompatibilità della continuazione dell'attività da parte del socio, con il procedimento di liquidazione: Trib. Torino, decr. 10 febbraio 1994.
Secondo la giurisprudenza prevalente, l'estinzione di una società di persone non richiede necessariamente un processo di liquidazione. La liquidazione, nelle società di persone, sarebbe
una fase facoltativa, o comunque derogabile. Cass., 22 novembre 1980, n. 6212; Trib. Milano, 9 giugno 1997. Ad esempio, si potrebbe derogare alla liquidazione con il consenso
unanime dei soci: App. Bologna, 21 aprile 1978. A maggior ragione, si può dunque fare a meno della liquidazione se è rimasto un unico socio, che delibera da solo lo scioglimento.
13
Cass., 16 marzo 1996, n. 2226.
14
F. GALGANO, op.cit., pp. 167-168. BUONOCORE definisce il socio illimitatamente responsabile della società di persone come "imprenditore indiretto". Contrario a
considerare il socio come imprenditore: F. FERRARA, A. BORGIOLI, Il fallimento, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 716-717. Contraria anche parte della giurisprudenza.
SEGUE A PAGINA 24