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IL COMMERCIALISTA VENETO
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NUMERO 168 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2005
L'estensione di tale
m e c c a n i s m o
presuntivo ai profes-
sionisti comporta che
anche per questi ulti-
mi diviene operativa
l'inversione dell'one-
re della prova in rela-
zione ai prelevamenti
effettuati. Ai compen-
si dichiarati andranno
quindi "sommate" an-
che le operazioni in
uscita per le quali il professionista non riesce a
dimostrare l'estraneità dalla propria attività pro-
fessionale.
Questo automatismo non tiene conto però che,
mentre per l'impresa i prelevamenti ingiustificati
potrebbero effettivamente servire per acquistare
beni "in nero" destinati a realizzare ricavi non
dichiarati, il lavoratore autonomo non vende beni,
ma servizi, quindi il sillogismo: i prelievi sono
costi? i costi determinano ricavi? i prelievi sono
ricavi non è sostenibile né i passaggi sono così
"ovviamente consequenziali".
Il libero professionista che intrattiene un unico
conto corrente, utilizzato promiscuamente per la
propria attività professionale e per le proprie esi-
genze personali e familiari, troverà enormi diffi-
coltà a dimostrare, ad esempio, le spese giorna-
liere per vitto, abbigliamento, svago e quant'al-
tro, oppure l'acquisto per cassa di titoli e certifi-
cati; il cambio di assegni ricevuti da terzi; bonifi-
ci effettuati senza addebito in conto. Altrettanto
dicasi, banalmente, per le somme ricevute in oc-
casione di ricorrenze, nozze o per liberalità dei
familiari; anche dimostrato il collegamento tra gli
introiti e l'evento, non è detto che si raggiunga-
no risultati concreti.
Quali difese per il contribuente?
Dovendo accettare l'ineluttabilità della presun-
zione legale e dovendo, di necessità, ricorrere al
giudice tributario, appare ovvio che, in ogni caso,
sarà opportuno tener traccia di ogni operazione
effettuata, preferibilmente con utilizzo di carta di
credito o bancomat, a mezzo bonifici e assegni;
non prelevare contanti per uso personale e non
movimentare importi in contanti per dazioni a fa-
miliari, ecc.; dedicare un conto corrente specifi-
co alla attività senza mescolarvi i movimenti per-
sonali, conservare gli scontrini (forse anche solo
per la spesa al supermercato!).
Ma volendo andare oltre queste, forse banali,
precauzioni, il problema può essere affrontato
interpretando la norma secondo canoni di "ra-
gionevolezza" ed entro i limiti della logica comu-
ne. Così come ha concluso la Corte di
Cassazione con sentenza n. 11234 del 28/8/
2000, in cui si richiede che a fronte di una retti-
fica fondata sui dati bancari, spetti al giudice
di merito esaminare l'intrinseca consistenza
degli elementi valorizzati nell'accertamento
bancario, eventualmente anche ricorrendo alle
presunzioni gravi, precise e concordanti che
6
Infatti: Ognuno è tenuto a pagare le imposte dovute, e non determinate su un reddito inverosimile in quanto
derivante da presunzioni irrazionali e arbitrarie.
sono richieste per le presunzioni semplici.
Con sentenza della Cassazione n. 19062/2003
viene ribadito che la ratio dell'art. 39 D.P.R.600/
1973 è quella di mettere a disposizione degli uffi-
ci finanziari uno strumento agevolato e non
persecutorio del contribuente, finalizzato alla
corretta determinazione del reddito imponibile nel
pieno rispetto dell'art. 53 della Costituzione.
6
Recentemente la Corte Costituzionale con sen-
tenza 225 del 8/6/2005 ha stabilito che il nuovo
art. 32 del D.P.R. 600/73 non viola il principio co-
stituzionale relativo alla capacità contributiva
poiché, come affermato anche dalla recente giu-
risprudenza di legittimità, in caso di accertamen-
to induttivo l'Ufficio deve ricostruire il reddito
imponibile tenendo conto anche dell'incidenza
percentuale dei costi relativi ai maggiori ricavi.
Tali costi verranno dedotti dai ricavi presunti
dai prelievi non giustificati.
Nonostante questi aspetti leggermente rassicu-
ranti per i professionisti che si dovessero trova-
re a fronteggiare la "presunzione diabolica" ap-
pare utile fare un breve accenno ad alternative
linee di difesa.
A questo proposito l'obbligo dell'autorizzazione
del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate
costituisce un aspetto procedurale meritevole di
attenzione. Come qualsiasi atto amministrativo tale
autorizzazione deve essere formalmente legittima
e motivata nel merito, e deve avere tali caratteristi-
che anche in riferimento alla proficuità dell'azione,
altrimenti l'autorizzazione è illegittima e conse-
guentemente lo è anche l'atto accertativo conse-
guente alle informazioni bancarie acquisite in base
ad autorizzazione illegittima.
Anche i motivi (scarsa attendibilità del reddito
dichiarato, elementi extracontabili che fanno pre-
sumere una evasione) devono essere rilevanti e
devono dimostrare il diretto nesso di causalità
che si verifica tra operazioni finanziarie e mag-
giori redditi.
Infine un cenno, (inevitabile!) alla privacy. Il
Garante per la protezione dei dati personali il
25/05/2005 ha adottato un Provvedimento
affinchè le nuove norme che regolano le indagini
bancarie non ledano i diritti dei cittadini, in parti-
colare ha richiamato i principi di necessità, per-
tinenza e proporzionalità e l'adozione di cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. In
sostanza il Garante richiede verifiche mirate con
richieste circoscritte a casi di effettivo interesse
e non con raccolte indiscriminate di dati. Inoltre
ogni Amministrazione pubblica che adotti prov-
vedimenti in materia di trattamento di dati perso-
nali, è tenuta a richiedere il parere del Garante, in
mancanza del quale si può determinare un vizio
dell'atto con conseguente inutilizzabilità dei dati
trattati.
Resta da dire, in conclusione, che tutti questi
accorgimenti potranno servire forse ai contri-
buenti virtuosi, che nulla hanno nascosto al fi-
sco e che dovranno difendersi da richieste
pretestuose. Tuttavia si sa che i veri evasori sono
sicuramente attenti a non far transitare in banca
le somme non rilevate contabilmente e fiscalmente
(utilizzate invece "per spese personali" o, peg-
gio, per pagare forniture di beni e servizi acqui-
stati "in nero") eludendo così il delicato mecca-
nismo accertativo sin qui delineato.
I professionisti
e gli accertamenti finanziari
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