IL COMMERCIALISTA VENETO
L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
NUMERO 168 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2005
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I professionisti
e gli accertamenti finanziari
KETI CANDOTTI
Ordine di Venezia
La prova contraria è diabolica?
D
al luglio 2005 niente può più sfuggire al
controllo degli uffici finanziari e della
Guardia di Finanza che, quale strumento
istruttorio, potranno richiedere tutti i dati, le no-
tizie e i documenti relativi a qualsiasi operazione
effettuata non solo tramite conto corrente, ma
anche per cassa o "fuori conto".
La "Finanziaria 2005" (l.311/2004) infatti ha
potenziato l'efficacia delle indagini bancarie sot-
to molteplici aspetti.
1 - Ambito oggettivo di applicazione dell'istituto.
I nuovi strumenti di indagine dal 2005 consento-
no di richiedere informazioni su tutte le opera-
zioni che il contribuen-
te intrattiene con Isti-
tuti di credito e altri In-
termediari finanziari
(Banche; Poste; Impre-
se di investimento; So-
cietà di gestione del ri-
sparmio; Società
fiduciarie, ecc.). Con i
controlli finanziari
possono essere acqui-
site (entro 30 giorni
dalla richiesta, even-
tualmente prorogabili
di ulteriori 20 giorni,
per giustificati motivi)
notizie relative a ope-
razioni in valuta este-
ra; ad acquisti di certi-
ficati di deposito; a ri-
chieste di bonifico sen-
za addebito in conto; a
cessioni di titoli ed ef-
fetti al dopo incasso;
alla negoziazione allo
sportello di assegni; a
movimentazioni alla cassa di denaro; a richieste
di assegni circolari con controvalore in
numerario.
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2 - Ambito soggettivo della verifica. I dati acqui-
siti possono essere presi come base per la rico-
struzione sia dei ricavi di impresa che dei "com-
pensi". Si estende così la nuova disciplina dei
controlli anche ai lavoratori autonomi. Il profes-
sionista sarà tenuto, dietro richiesta dei
verificatori, a giustificare, indicandone il
beneficiario, ogni movimento in uscita anche se
relativo a esigenze personali giornaliere.
3 - Retroattività della disposizione. L'Agenzia
delle Entrate ha precisato (Circolare n. 10 del 16/
3/2005) che le nuove regole presuntive sono
applicabili dal 1.1.2005, ma che trattandosi di di-
sposizioni che ampliano i poteri istruttori di inda-
gine bancaria e hanno quindi natura procedura-
le, possono legittimamente esplicare la loro effi-
cacia anche in periodi di imposta pregressi, purchè
accertabili. Quindi gli organi accertatori potran-
no utilizzare i più penetranti strumenti accer-
tativi per tutti i periodi di imposta ancora poten-
zialmente accertabili
(sino al quinto anno
precedente alla richie-
sta delle informazio-
ni).
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4 Semplificazione del-
le procedure con l'in-
troduzione delle infor-
mative telematiche.
Tralasciando l'aspetto
relativo alle procedure
telematiche che richie-
derà un apposito rego-
lamento e che quindi
ha già trovato proroga
al 1/1/2006, e conside-
rato che comunque,
fino a tale data, rimar-
ranno operativi gli or-
dinari mezzi (ovvero le
raccomandate A/R),
desta certamente mag-
giore attenzione, e pre-
occupazione, l'esten-
sione della
utilizzabilità delle pre-
sunzioni tramite accertamenti bancari anche ai
proventi dei lavoratori autonomi.
Presunzioni semplici o legali?
Ai sensi dell'art. 39 comma 2 D.P.R. 600/73 gli
accertamenti bancari sono utilizzati per rico-
struire i redditi fiscalmente rilevanti principal-
mente nelle ipotesi di contabilità inattendibili,
congiuntamente a gravi violazioni, omissioni o
false indicazioni contabili; in presenza di opera-
zioni inesistenti; e in caso di significativo divario
tra volume d'affari dichiarato e quello emergente
a seguito della ricostruzione analitico-induttiva
del reddito.
La norma in commento opera in modo automati-
co senza richiedere ulteriori elementi di riscontro.
3
Quelle che dovrebbero essere, per natura, pre-
sunzioni semplici (Art.2727 c.c: "conseguenze
che la legge o il giudice trae da un fatto noto per
risalire a un fatto ignorato"
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) ammesse solo se
gravi, precise e concordanti, divengono nella
sostanza e secondo un preciso orientamento del
giudice di legittimità, presunzioni legali relative
(o iuris tantum).
Quindi in deroga al principio generale dell'art.
2697 c.c., chi vuol far valere un'azione o eccezio-
ne è dispensato dal provare uno dei fatti che ne
costituiscono il fondamento e, nel caso di specie,
può presumere maggiori ricavi in presenza di ope-
razioni non contabilizzate. L'onere della prova con-
traria grava sulla controparte, nel nostro caso il
soggetto sottoposto a controllo fiscale, che do-
vrà dimostrare l'insussistenza della pretesa.
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In particolare quindi le operazioni finanziarie
(prelevamenti e versamenti) compiute senza tran-
sitare nella contabilità e per le quali il contribuen-
te non sappia indicare provenienza o beneficiario,
ovvero l'irrilevanza ai fini del reddito, consento-
no di attivare un meccanismo presuntivo che
comporta l'inversione dell'onere della prova.
L'art. 32 commi 1 e 2 del D.P.R. 600/73 e analoga-
mente l'art. 51 del D.P.R. 633/72 contengono due
presunzioni legali relative:
1)
I versamenti non risultanti in contabilità
di cui il contribuente non dà giustificazione sono
considerati ricavi non dichiarati in quanto ricon-
ducibili, fino a prova contraria, a vendite "in
nero".
2)
I prelevamenti non risultanti in contabili-
tà sono considerati a loro volta come destinati a
successive cessioni "in nero".
La seconda diventa una "doppia presunzione
legale" in base alla quale i prelevamenti non giu-
stificati si presumono acquisti e poiché, di con-
seguenza, gli acquisti presumono dei ricavi, l'Am-
ministrazione è sollevata dall'onere di provare
l'effettiva evasione fiscale.
Anche se siamo in presenza di presunzioni rela-
tive, la forza data dalla norma le rende quasi as-
solute, in quanto richiedono una "probatio dia-
bolica" per dimostrare i fatti impeditivi o ostativi
al verificarsi del presupposto di imposta.
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Poiché si considerano "atti, dati e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazioni effettuate, ivi compresi i servizi prestati con i clienti, nonché le garanzie
prestate da terzi"; si parla a ragion veduta di "accertamenti finanziari" e non più di "accertamenti bancari".
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Con buona pace delle norme contenute nello Statuto del Contribuente!
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La Cassazione con Sentenza n. 7267/2002 ha confermato che l'Amministrazione finanziaria può imputare a reddito tutti i versamenti sul conto corrente non registrati in
contabilità anche senza la preventiva verifica in contraddittorio con il Contribuente.
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"le presunzioni semplici sono illazioni attraverso le quali il giudice sulla base di circostanze accertate considera accertati dei fatti ulteriori,....sono ammesse solo se gravi
precise e concordanti" P. Trimarchi in "Istituzioni di diritto privato":
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Trattandosi di presunzioni "legali" non sono necessari i requisiti di gravità precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 del codice civile per le presunzioni semplici e questo
rigoroso automatismo rende più gravosa la difesa del contribuente.
SEGUE A PAGINA 16