pretazione è quella maggiormente attinente alla lettera della norma e,
ricordando quanto sottolineato sopra ai punti A, B e C, quella che
presenta il maggior grado di coerenza.
Per finire, possiamo così riassumere le conclusioni a cui siamo giunti
interpretando in modo alternativo ma comunque, a parere di chi scri-
ve, ragionevole e coerente con la lettera della norma, le disposizioni
previste dai novellati art. 2484 e ss. relative alla disciplina dello scio-
glimento volontario anticipato deliberato dai soci e alla disciplina
delle deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori:
1.
Per le società azionarie (s.p.a. e s.a.p.a.) lo scioglimento vo-
lontario della società è di competenza dell'assemblea ordinaria, che
tuttavia delibera secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti
per l'assemblea straordinaria. La nomina dei liquidatori (ex art. 2487)
spetta invece all'assemblea straordinaria per espressa previsione
dell'art. 2365. Lo scioglimento volontario della società, perciò, anche
accettando l'interpretazione alternativa qui proposta, non comporta
operativamente grosse novità e significativi vantaggi in termini di
costi e tempi della procedura, in quanto, nella stragrande maggioran-
za dei casi, l'assemblea che delibererà lo scioglimento sarà convocata
nella previsione di dover nominare in stessa sede anche i liquidatori,
e quindi, dovrà rispettare le formalità dell'assemblea straordinaria
(con la presenza perciò del notaio). Diverso, anche se di portata
numericamente minore, il caso in cui si scinda la deliberazione dello
scioglimento da quella della nomina dei liquidatori: assecondando
l'interpretazione prevalente, sarà in questo caso necessario convo-
care le due distinte assemblee entrambe secondo la forma di assem-
blee straordinarie, mentre, orientandosi per l'altra interpretazione, la
prima assemblea che dovrà deliberare lo scioglimento anticipato po-
trà essere validamente convocata nella forma di assemblea ordinaria,
con il conseguente risparmio dei maggiori costi connessi alla assem-
blea straordinaria.
2.
Nelle s.r.l. invece, qualora si propenda per l'interpretazione
alternativa, sia la decisione dei soci che determina lo scioglimento
volontario anticipato della società, sia la nomina (e l'eventuale suc-
cessiva revoca) dei liquidatori, non sarebbero assoggettabili alle for-
malità previste dall'art. 2480 c.c. per le modificazioni statutarie, per-
mettendo perciò di poter validamente deliberare senza bisogno del-
l'intervento del notaio: le decisioni dei soci nelle materie in oggetto
andrebbero prese comunque in forma assembleare e nel rispetto del-
le maggioranze previste (dalla legge o dallo statuto) per le modifiche
statutarie. Ciò comporterebbe, evidentemente, un significativo ri-
sparmio di costi e di tempo per l'intera procedura di scioglimento e di
messa in liquidazione nelle s.r.l.
BORSE DI STUDIO 2005 / Mattia Varesano
12