che revochi lo stato di liquidazione, ed il citato art. 2484 e l'art. 2487
c.c., riguardante la nomina e la revoca dei liquidatori. Nel primo rife-
rimento il legislatore ha avuto premura a specificare che, per la deli-
berazione di revoca dello stato di liquidazione, si applica il disposto
dell'art. 2436 c.c., cosa che invece non si riscontra né nella norma
disciplinante la delibera di scioglimento anticipato, né in quella che
regola la nomina e la revoca dei liquidatori. Tale differenza nella for-
mulazione di detti articoli può giustificarsi nei seguenti modi:
A)
la disposizione presente nell'art.2487 ter -si applica l'artico-
lo 2436-, è da ritenersi una formula pleonastica in quanto, essendo la
revoca dello stato di liquidazione una particolare deliberazione
modificativa dello statuto, l'applicabilità del disposto in questione
sarebbe stata palese, per diretta disposizione nelle s.p.a. dell'art.
2436 stesso e per le s.r.l. dell'art. 2480;
B)
all'opposto, invece, si può essere indotti a credere, che la
formula usata nell'art. 2487 ter non sia ripetitiva e pleonastica, ma
svolga una funzione chiarificatrice della norma, non essendo poi
così inequivocabilmente chiaro che la delibera in oggetto (cioè la
revoca dello stato di liquidazione) rientri tra le modificazioni dello
statuto, e quindi il legislatore ha sentito il bisogno di specificarne
espressamente le formalità richieste (in particolare la verbalizzazione
da parte del notaio). Pare tuttavia ragionevole credere che l'esigenza
di chiarezza sentita dal legislatore per la revoca dello stato di liquida-
zione, fosse estendibile anche alle deliberazioni di scioglimento vo-
lontario anticipato e di nomina o revoca dei liquidatori, dove pare
ancor meno intuitivo ed inequivocabile il loro inserimento tra le
delibere modificative dell'atto costitutivo o dello statuto. Se, infatti,
consideriamo il caso che qui interessa, cioè quello di una società in
liquidazione come conseguenza di uno scioglimento volontario anti-
cipato, deliberato dall'assemblea, allora è piuttosto intuitivo inter-
pretare la revoca della liquidazione come modificazione dell'atto
costitutivo: se accettiamo la tesi che vuole lo scioglimento volonta-
rio quale modifica statutaria, allora pare evidente che per eliminare la
causa stessa dello scioglimento, vi sia bisogno di una operazione
uguale e contraria, ovvero una modificazione statutaria che ristabili-
sca le condizioni precedenti la modifica statutaria di scioglimento.
Meno intuitivo, invece, come testimonia l'interpretazione alternati-
va proposta in questa sede, è considerare la delibera di scioglimento
volontario quale modificazione statutaria. Pare allora incoerente da
parte del legislatore aver ritenuto utile chiarire la natura della revoca
dello stato di liquidazione, disponendo il suo assoggettamento a
tutte le formalità previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o
dello statuto, e non fare altrettanto con le deliberazioni disciplinate
dagli art. 2484 n. 6 e 2487;
C)
la differenza nella formulazione dell'art. 2487 ter rispetto ai
suoi antecedenti art. 2484 e 2487, può ragionevolmente interpretarsi
come una diversa disciplina di distinte fattispecie giuridiche. In so-
stanza, si potrebbe interpretare che la sola delibera di revoca dello
stato di liquidazione sia assoggettabile alle formalità previste dall'art.
2436, mentre per le altre delibere non è necessario l'intervento del
notaio, fermo restando l'obbligo di deliberare secondo i quorum
previsti per la modifica dello statuto. Ciò risulterebbe coerente solo
se si propendesse per l'interpretazione alternativa data da chi scrive,
in quanto allora, lo scioglimento volontario della società e la conse-
guente nomina dei liquidatori non rientrerebbero tra le modificazioni
statutarie ma sarebbero conseguenza stessa della piena esecuzione
dell'originario contratto sociale, e come tali sarebbero soggette ad
una disciplina diversa e distinta da quella delle modifiche statutarie.
Tra le tre possibili interpretazioni cui sopra alle lettere A, B e C,
l'ultima pare essere quella che, stando al solo disposto letterario,
manifesta meno perplessità circa la sua attendibilità. Infatti, l'inter-
pretazione cui al punto A, come già sottolineato, presenta una forma
pleonastica e ripetitiva, che deve essere considerata come un'ineffi-
cienza nella disposizione di legge: è noto che, tra due possibili inter-
pretazioni entrambe possibili e razionali (A e C), si deve propendere
per quella che evidenzi una efficienza, anche lessicale, più marcata (e
quindi la C essendo immune da forme pleonastiche), in quanto, come
gran parte della dottrina tende a sottolineare, il legislatore, oltre che
giusto e razionale, è anche efficiente. Analogamente, l'interpretazio-
ne cui al punto B mette in evidenza come vi sia una incoerenza nel
testo legislativo, in cui si riscontra una mancanza di chiarezza per
quanto riguarda gli art. 2484 e 2487: anche in tal caso, dovendo
essere il legislatore coerente e chiaro, si dovrebbe propendere per
l'interpretazione cui al punto C, la quale invece, non presenta vizi di
incoerenza.
Un ulteriore approfondimento necessitano le disposizioni previste
per la deliberazione assembleare che nomina e revoca i liquidatori,
stante il disposto del novellato art. 2487. In questo caso si deve
distinguere tra la disciplina prevista per le società azionarie da quella
per le società a responsabilità limitata. Per le prime infatti, non si
pongono alcuni problemi interpretativi circa la competenza dell'as-
semblea a cui spetta detta deliberazione: l'art. 2365 stabilisce espres-
samente che è l'assemblea straordinaria a deliberare sulla nomina, la
sostituzione e sui poteri dei liquidatori. Ben diversa invece la situa-
zione per le s.r.l., in quanto, fermo restando il bisogno dei quorum
previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (in
questo caso espressamente previsti dalla legge), non appare
univocamente interpretabile se dette deliberazioni abbisognino o
meno di tutte le altre formalità che la legge prevede per le modifiche
statutarie. Anche in questo caso si potrebbe propendere per una
assimilazione di dette deliberazioni alle modifiche statutarie, in quan-
to, di fatto, viene a modificarsi radicalmente l'organo amministrativo
(non tanto nei componenti quanto nei poteri e negli obblighi): tale
tesi tuttavia appare piuttosto debole soprattutto riflettendo che lo
statuto regola le norme societarie non solo nella loro fase di vita
"ordinaria", ma anche nelle fasi conclusive, quali lo scioglimento e
soprattutto la liquidazione. In quasi tutti gli statuti, infatti, è presen-
te un titolo denominato scioglimento e liquidazione, in cui spesso ci
si limita a riproporre le norme previste dalla legge: alla luce di ciò
appare tuttavia forzato e controsenso che una deliberazione già ori-
ginariamente prevista dallo statuto possa essere interpretata come
modifica dello stesso
6
. Un'altra possibile interpretazione è quella
che vuole la deliberazione di nomina o revoca dei liquidatori sogget-
ta a tutte le formalità previste dall'art. 2480 per le modifiche statutarie
per analogia con la disciplina delle società azionarie: anche questa
soluzione appare piuttosto debole in quanto si fa ricorso in modo
non coerente e corretto all'istituto dell'analogia. Si ha infatti che
la norma che determina la competenza della nomina dei liquidato-
ri nella s.p.a. da parte dell'assemblea straordinaria (art. 2365), lo
fa in modo diretto e specifico, ossia senza dover classificare,
antecedentemente, la deliberazione di nomina dei liquidatori come
modificazione dell'atto costitutivo: questo fatto esclude
l'applicabilità analogica della norma 2365 alle s.r.l. in quanto per
queste non esiste, con la riforma del diritto societario, la figura
legale dell'assemblea straordinaria. Diverso sarebbe stato se, l'art.
2365 fosse stato formulato nel seguente modo: - l'assemblea straor-
dinaria delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, in
quanto modificazioni dello statuto....-; in quest'ultimo caso infatti,
l'analogia si sarebbe potuta correttamente invocare, in quanto me-
diante essa si sarebbe stabilita non la diretta disciplina della
deliberazione in oggetto, ma la sua classificazione tra le modifi-
che statutarie, da cui sarebbe poi derivato il suo
assoggettamento all'art. 2480. L'interpretazione che pare più con-
vincente è, allora, quella di assoggettare la delibera di nomina e
revoca dei liquidatori, nelle s.r.l., alla disciplina delle decisioni
"ordinarie", ovvero senza il bisogno che il verbale sia redatto
dal notaio (secondo le formalità previste dall'art. 2436 richiama-
to dall'art. 2480), fermo restando l'obbligo della forma assem-
bleare (l'art. 2487 parla esplicitamente di assemblea) e i quorum,
più elevati, previsti per le modifiche statutarie (anch'essi previ-
sti letteralmente dalla norma in oggetto): tale inter-
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Questa stessa motivazione rafforza anche l'interpretazione alternativa della deliberazione di scioglimento volontario come deliberazione diversa dalla
modifica statutaria.
BORSE DI STUDIO 2005 / Mattia Varesano
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