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BORSE DI STUDIO 2004 / De Marchis Marco
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plina prevista per le modificazioni dello statuto, occorre tuttavia defi-
nire quale siano i quorum costitutivi e deliberativi necessari per la
validità della delibera assembleare. La decisione dei soci di sciogliere
anticipatamente la società, per poter validamente costituire una con-
dizione risolutiva, non deve configurarsi quale condizione meramente
potestativa, in quanto tendenzialmente invalida, essendo contraria
ad un principio generale del nostro ordinamento giuridico, cioè quello
che vieta (o comunque limita a situazioni circoscritte) che la volontà
di un singolo o di una minoranza possa condizionare radicalmente
diritti e obblighi di altre persone (come nel caso dello scioglimento di
una società). Nel caso in esame, la delibera assembleare potrebbe
configurarsi come condizione meramente potestativa nel momento in
cui fosse possibile ad una minoranza (rispetto l'intero capitale socia-
le) decidere e vincolare con tale decisione tutta la compagine sociale:
ciò si verificherebbe nel momento in cui la delibera in oggetto seguis-
se i quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria, e per le s.r.l., i quo-
rum assembleari per le decisioni "ordinarie" (diverse cioè dalle modi-
fiche statutarie), dove, in entrambi i casi, una minoranza potrebbe
decidere lo scioglimento della società. È quindi necessario che la de-
liberazione che determina l'anticipato scioglimento sia sottoposta a
quorum costitutivi e deliberativi atti a far sì che la decisione presa in
sede assembleare sia manifestazione della volontà almeno della
maggior parte del capitale sociale, o quantomeno di una percen-
tuale tale da poter ragionevolmente presumere che la decisione sia
manifestazione della volontà del cosiddetto capitale economico
2
.
È piuttosto intuitivo che, se la deliberazione di anticipato sciogli-
mento deve comunque esprimere la volontà di una maggioranza
qualificata, ciò si ottiene assoggettando l'assemblea in esame ai
quorum deliberativi previsti per l'assemblea straordinaria (art. 2368
e 2369 c.c.), e per le s.r.l., ai quorum previsti per le modificazioni
dello statuto (art.2479 bis c.3).
L'assemblea che delibera lo scioglimento volontario della società, per-
ciò, si configura come una assemblea ordinaria, per la quale, di conse-
guenza, non è richiesta la verbalizzazione da parte del notaio e gli altri
adempimenti richiesti dall'art. 2436 c.c., soggetta tuttavia a quorum
costitutivi e deliberativi specifici, cioè quelli più garantisti previsti
dalla legge
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per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
La soluzione proposta, la quale potrebbe apparire anomala preveden-
do che la competenza a deliberare lo scioglimento anticipato spetti ad
una soluzione intermedia, di fatto, tra l'assemblea ordinaria (per le
formalità richieste) e l'assemblea straordinaria (essendo soggetta a
quorum di quest'ultima), risulta invece, a parere di chi scrive, coeren-
te con il disposto normativo, alla luce dei seguenti motivi:
1.
I quorum costitutivi e deliberativi fissati dalla legge, tanto
per l'assemblea ordinaria che straordinaria (o, per le s.r.l., le decisioni
dei soci), rappresentano solo dei limiti minimi, derogabili liberamente
in aumento dallo statuto, come si desume dagli art. 2368 c.1, 2369 c.4
e 2479 c.c. Se c'è libertà per i soci di determinare statutariamente
quorum assembleari maggiori di quelli "normali", non si vede perché
non possa essere la legge stessa a derogare a disposizioni generali
con disposizioni specifiche (la disciplina dell'assemblea a cui compe-
te deliberare lo scioglimento anticipato): nell'interpretazione di dette
norme, perciò, non si riscontra un'incoerenza (o un'anomalia) nel
momento in cui si stabilisca che una determinata decisione, pur rima-
nendo di competenza dell'assemblea ordinaria, richieda
l'assoggettamento ai quorum, più elevati, dell'assemblea straordina-
ria, o per le s.r.l. alle maggioranze previste per le modificazioni dell'at-
to costitutivo, benché la decisione non rientri in tale fattispecie.
2.
Tutte le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c.,
diverse dalla delibera assembleare, benché producano sul contratto
sociale gli stessi effetti che si producono sullo stesso in conseguen-
za alla delibera di scioglimento, non comportano, come avrebbero
potuto, il dover deliberare coattamente una modificazione dell'atto
costitutivo o dello statuto
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(quale dovrebbe essere la delibera di
scioglimento), ma danno avvio alla fase liquidatoria della società solo
mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, da parte dell'organo
amministrativo, della dichiarazione con cui si accerta che si è verifica-
ta una causa di scioglimento. Vi è quindi una sostanziale differenza,
se si accetta l'interpretazione prevalente che vuole la delibera di scio-
glimento come modificazione dello statuto, tra quest'ultima e tutte le
altre cause di scioglimento: le prime hanno infatti valore risolutivo
diretto, nel senso che il loro verificarsi comporta lo scioglimento qua-
le conseguenza stessa dell'applicazione in toto del contratto sociale,
la delibera di scioglimento volontario invece, ha valore risolutivo
solo indiretto e derivato, nel senso che tale deliberazione andrebbe a
modificare il contratto originario, inserendo una scadenza simulta-
nea, e per effetto di tale modificazione si avrebbe il verificarsi di una
condizione risolutiva che darebbe avvio all'iter legale per l'estinzio-
ne del vincolo sociale. Tale differenza sostanziale, tuttavia, non è
rinvenibile dalla lettera dell'art. 2484 c.c., che invece detta una disci-
plina comune per le diverse cause di scioglimento
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. Si rifletta inoltre
che, se si accetta la tesi che la delibera di scioglimento volontario sia
una particolare modifica dello statuto, allora si ammette che la formu-
lazione della norma è ripetitiva e pleonastica: infatti, è palese che i
soci, mediante una modificazione dello statuto, possono sciogliere la
società quando lo ritengono opportuno, in quanto potrebbero sem-
pre modificare lo statuto in modo da inserire una scadenza simulta-
nea (o immediatamente successiva al momento della delibera), e poi
iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione in cui si accerti
il decorso del termine quale causa di scioglimento cui al punto 1 art.
2484 c.c., senza bisogno di una specifica norma che preveda quale
causa di scioglimento la deliberazione assembleare. Diversa è invece la
valenza del punto 6 dell'art. 2484 se si accetta l'interpretazione alterna-
tiva che vede nella decisione assembleare una condizione potestativa
risolutiva (e quindi la competenza per detta decisione dell'assemblea
ordinaria): in questa seconda ipotesi, infatti, la norma diviene necessa-
ria e non pleonastica, in quanto solo per effetto di essa sarebbe possi-
bile per i soci deliberare lo scioglimento senza dover ricorrere alla mo-
dificazione dello statuto.
3.
Ulteriore motivo di riflessione deriva dal confronto tra la
formulazione letterale dell'art. 2487 ter c.1, riguardante la discipli-
na e le formalità necessarie per la deliberazione assembleare
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Cioè la parte del capitale sociale posseduta dai soci interessati effettivamente ed attivamente alle vicende societarie, diversa, invece, da quella parte costituita
da capitale di rischio di puro investimento.
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O per percentuali maggiori dallo statuto.
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Il legislatore avrebbe infatti potuto disciplinare la materia in tale modo: all'accertamento di una causa di scioglimento, l'organo amministrativo avrebbe
dovuto, senza indugio, convocare l'assemblea al fine di deliberare la modifica dello statuto, al fine o di eliminare la causa di scioglimento o viceversa al fine di
deliberare lo scioglimento. In caso di mancata deliberazione, lo scioglimento sarebbe stato determinato dal Tribunale. Solo in una siffatta circostanza si
riscontrerebbe uniformità tra le cause di scioglimento cui ai punti 1-5 dell'art. 2484 e quella cui al punto 6: infatti, solo così si avrebbe che tutte le cause di
scioglimento comportano, al loro verificarsi, una necessaria modifica dello statuto, cosa che invece, alla luce dell'interpretazione prevalente avviene solo per
lo scioglimento volontario (per le altre cause come detto nel testo non si ha una modifica dello statuto ma una sua esecuzione in toto). Anche le cause di
scioglimento cui ai punti 2 e 4 del citato articolo denotano nella loro disciplina una sottile differenza con quella dello scioglimento volontario, ancorché per esse
vi è l'obbligo per gli amministratori di convocare l'assemblea. In questi casi tuttavia, se non si delibera l'eliminazione della causa di scioglimento (che
rappresenta una modificazione dello statuto) non c'è un'automatica deliberazione dello scioglimento volontario (e quindi la deliberazione di una particolare
modificazione dello statuto), ma vi sarà l'accertamento da parte dell'organo amministrativo che la causa di scioglimento si è verificata, disciplina analoga a
quella prevista per gli altri punti dell'art. 2484 diversi dal n. 6.
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L'unica differenza che si riscontra nel disposto dell'art. 2484 tra il punto 6 e gli altri riguarda esclusivamente un aspetto formale e terminologico sul
documento da iscrivere nel registro delle imprese, che per le cause cui ai punti dal 1 al 5 del suddetto articolo è la dichiarazione di accertamento fatta dagli
amministratori, mentre per la decisione assembleare (punto 6) è la deliberazione stessa.