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BORSE DI STUDIO 2005 DESTINATE A ISCRITTI AL REGISTRO PRATICANTI
Lo scioglimento volontario di una società
nel novellato art. 2484: serve davvero
l'intervento del notaio?
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Premessa. L'interpretazione alternativa della disciplina sullo sciogli-
mento di una società di capitali per deliberazione assembleare, cui ai
novellati art. 2484 e ss., che il presente scritto propone, vuole
innanzitutto mettere in luce come la formulazione delle norme che
disciplinano l'argomento in oggetto risultino poco chiare ed ambi-
gue e vuole far riflettere su come sia possibile pervenire a soluzioni
operative diverse da quelle generalmente adottate mediante una in-
terpretazione della legge che, a parere di chi scrive, risulta essere
comunque razionale ed attinente al disposto letterale delle norme.
Si giungerà così a stabilire che lo scioglimento di una società per
azioni è una deliberazione di competenza dell'assemblea ordinaria,
con la particolarità che questa dovrà essere presa con i più elevati
quorum previsti per l'assemblea straordinaria. Analogamente per le
s.r.l. lo scioglimento volontario non verrà identificato come una par-
ticolare modificazione statutaria (soggetto perciò alle formalità ex art.
2480) ma rappresenterà una particolare decisione dei soci che abbi-
sognerà, per la sua validità, della forma assembleare e delle maggio-
ranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.
Dall'interpretazione dell'art. 2487, relativo alla nomina e revoca dei
liquidatori, lo scritto propone, anche in tale caso, una soluzione al-
ternativa, limitatamente alla disciplina delle società a responsabilità
limitata: anche in tale circostanza non occorrerà assoggettare la deli-
berazione in oggetto alle formalità proprie delle modifiche statutarie,
ma basterà che la decisione dei soci sia presa in forma assembleare e
rispettando i quorum previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo.
LO SCIOGLIMENTO DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI per delibera-
zione assembleare, vale a dire quale conseguenza della mera volontà
dei soci (ex art. 2484 primo comma n. 6, che ripropone l'abrogato art.
2448 n. 5), pone alcune problematiche interpretative circa i quorum
costitutivi e deliberativi e le relative formalità a cui deve assoggettar-
si l'assemblea in oggetto. Il disposto legislativo, infatti, tanto nella
versione ante riforma, e in maniera ancor più evidente dopo l'entrata
in vigore del D.Lgs. 6/2003, non specifica in modo diretto ed univoco
quale sia, per le società per azioni (s.p.a. e s.a.p.a.), la tipologia di
assemblea (ordinaria o straordinaria) a cui spetta la competenza della
decisione di scioglimento e, per le società a responsabilità limitata,
quali siano gli specifici quorum e le altre formalità a cui tale decisione
deve assoggettarsi, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'obbligo
della forma assembleare rispetto alle alternative forme con cui i soci
possono prendere le decisioni di loro competenza (gli innovativi
metodi della consultazione scritta e del consenso espresso per iscrit-
to introdotti dal novellato art. 2479 c.c.).
L'interpretazione accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza preva-
lente è quella di includere la deliberazione di scioglimento tra le mo-
difiche statutarie, dal momento che detta deliberazione, tanto nelle
società costituite a tempo determinato che in quelle a tempo indeter-
minato, o accorcia la durata del rapporto di società originariamente
stabilita nei patti sociali o introduce in essi l'indicazione di un termi-
ne finale di durata del predetto rapporto con scadenza simultanea.
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La disciplina della deliberazione di scioglimento, perciò, è quella pre-
vista genericamente per tutte le modificazioni dell'atto costitutivo e
dello statuto: saranno perciò applicabili gli art. 2365 (assemblea stra-
ordinaria) e 2436 (deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni) per quanto riguarda le società per azioni (s.p.a. e
s.a.p.a.) e 2480 c.c. per le società a responsabilità limitata.
Operativamente perciò la delibera di scioglimento necessita dei quo-
rum più elevati previsti per le assemblee straordinarie o, nel caso
delle s.r.l., almeno del voto favorevole della maggioranza assoluta
del capitale sociale, come previsto dall'art. 2479 bis c.c. per le deci-
sioni che modificano l'atto costitutivo, e il verbale deve necessaria-
mente essere redatto dal notaio, al quale spettano tutti gli adempimenti
pubblicitari previsti dall'art. 2436.
Si rifletta tuttavia, alla luce anche di quanto detto, sulla natura stessa
del negozio sociale, il quale può correttamente definirsi come un
negozio associativo sottoposto a condizioni risolutive, previste
innanzitutto dalla legge stessa nel novellato art. 2484 c.c., ed in ag-
giunta ad esse dallo statuto, come conseguenza dell'autonomia con-
cessa dal legislatore alle parti anche in materia di scioglimento (art.
2484 c.1 n. 7) : il verificarsi di una delle condizioni previste dalla citata
norma, tralasciando per ora la delibera assembleare per lo sciogli-
mento anticipato volontario, comporta una evoluzione del contratto
sociale che, per effetto del verificarsi di dette condizioni, entra in
quella determinata fase che porta all'estinzione del vincolo contrat-
tuale tra le parti, attraverso lo scioglimento della società, la sua mes-
sa in liquidazione ed infine l'estinzione vera e propria. Il contratto
sociale, perciò, sin dall'origine viene sottoscritto dalle parti quale
contratto soggetto a certe condizioni risolutive, e di conseguenza,
gli effetti che il verificarsi di dette condizioni comportano sul contrat-
to sociale non sono tecnicamente definibili quali modificazioni del
negozio stesso (e quindi delle sue parti costituenti, l'atto costitutivo
e lo statuto) ma al contrario sono causati dall'esecuzione piena e
completa del contratto sociale come sottoscritto ab origine.
Analogamente può essere interpretata anche la deliberazione as-
sembleare che determina lo scioglimento volontario anticipato: essa,
infatti, può essere vista come una condizione potestativa risolutiva
del contratto sociale, già presente sin dalla stipulazione originaria
del contratto, e perciò il suo verificarsi non può comportare una
modificazione dello stesso, ma, al contrario, una sua esecuzione in
toto. I soci, in sostanza, già inizialmente, alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo, sottopongono la continuazione della società ad una clau-
sola risolutiva, data dal loro stesso arbitrio a cessare il rapporto
societario esistente tra le parti.
Accettando questa interpretazione si esclude il bisogno, in sede
assembleare, di rispettare tutte quelle onerose formalità richieste per
deliberare una modifica statutaria (in primis l'intervento del notaio),
in quanto la deliberazione in oggetto non rientrerebbe in questa
fattispecie.
Stabilito che la deliberazione in oggetto non è soggetta alla disci-
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M. S. Avi , M. Doria, S. Franchin, in La liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, 2005, pag.48 e ss. che citano quali autori conformi a tale interpretazione
D. Morini e G.Niccolini. Conformemente si esprime anche L. Mandrioli, in Le operazioni straordinarie tra riforma fiscale e riforma societaria, Seminario
per Ipsoa, 2005.
Mattia Varesano / Praticante Ordine di Gorizia