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BORSE DI STUDIO 2005 / Claudia Turchet
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La simmetria riguarda la rilevanza concettuale del fenomeno e potrebbe non verificarsi a livello numerico. Per il conferente, infatti, la valorizzazione della
partecipazione ­ provento avviene sulla base del valore normale di cui all'art. 9, mentre, per la conferitaria, il costo riconoscibile al credito dipende dalla
quantificazione dalla stessa attribuita a detto credito nel momento della sua iscrizione nelle scritture contabili (ciò che è implicitamente confermato, seppure
a contrario ma in relazione ad una norma derogatoria, dall'art. 176 TUIR).
quello di competenza: in entrambi i casi, infatti, il provento emergerà
nel momento in cui, per il conferente, avrà effetto civilistico l'assun-
zione della qualità di socio.
La partecipazione ricevuta, valorizzabile secondo il classico criterio
del valore normale, rappresenta allora il provento tassabile per il con-
ferente. Per ciò solo, il valore della partecipazione ricevuta rappre-
senta il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa,
che assumerà concreta rilevanza nel momento del suo eventuale fu-
turo trasferimento a titolo oneroso.
In un'ottica di simmetria dell'imposizione tra conferente e conferitaria
e di conferma, anche per l'operazione in oggetto, della disciplina che
caratterizza il conferimento di beni, il credito che assume la conferitaria
rappresenterà a sua volta per quest'ultima un costo fiscalmente rico-
nosciuto
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. Tale costo potrebbe essere fatto valere in ipotesi di sua
cessione (e sempre ammesso che tale credito sia cedibile dal punto di
vista civilistico), ovvero, come molto più probabilmente dovrebbe
accadere, attraverso una sua parziale chiusura a costo di esercizio in
dipendenza del concreto effettuarsi della prestazione d'opera a cura
del conferente. Ovviamente, nel momento in cui si riconosce la
rilevanza fiscale di detto credito, non vi sono alternative, pena una
evidente contraddittorietà, alla deducibilità della quota parte del cre-
dito portata a costo di esercizio. D'altronde, in ipotesi di conferimento
di beni, nessuno ha mai dubitato del necessario riconoscimento fi-
scale del valore del bene acquisito dalla conferitaria sotto il profilo
sia della quantificazione della eventuale plusvalenza in ipotesi di
successiva cessione, sia della ammortizzabilità del bene stesso.
La riconducibilità del conferimento alla categoria reddituale cui
afferisce l'opera prestata non muta la qualificazione attribuibile al
frutto percepito in relazione al possesso della partecipazione, così
come al plusvalore eventualmente realizzato in ipotesi di cessione
della partecipazione stessa. Quel frutto sarà in tutto e per tutto un
dividendo, con la relativa disciplina fiscale dei redditi di capitale;
quel plusvalore sarà in tutto e per tutto un capital gain, con la relativa
disciplina fiscale dei redditi diversi.
Nessuna modificazione dovrebbe verificarsi alle conclusioni sino ad
ora raggiunte laddove il socio ceda le partecipazioni prima di aver
esaurito la propria obbligazione di prestazione d'opera. In tal caso,
infatti, il valore della partecipazione resta inalterata, visto che la
conferitaria provvederà semplicemente ad escutere la fideiussione
che accompagnava il conferimento d'opera. Semmai tale evenienza
avrà effetti nei confronti proprio della conferitaria, perché la
monetizzazione del credito non ancora "incassato" (visto il fermo
della prestazione d'opera) attraverso la suddetta escussione com-
porterà la chiusura del credito stesso senza evidenziazione di alcu-
na posta di conto economico fiscalmente rilevante. Il che è perfet-
tamente in linea con quanto accade nel conferimento in denaro,
laddove quest'ultimo certo non rappresenta un costo fiscale per la
conferitaria.