BORSE DI STUDIO 2005 / Claudia Turchet
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società conferitaria, come un costo, emergente nel momento della
concreta effettuazione dell'opera, suscettibile di deduzione. La mi-
gliore dottrina
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ha, come vedremo in seguito, acutamente rilevato
l'insufficienza di una tale impostazione, considerando, da un lato,
come la suddetta qualificazione per il conferente non chiarisca la
rilevanza reddituale del conferimento né se sia configurabile un co-
sto fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta, e, dall'al-
tro, vorrebbe introdurre una deduzione per la conferitaria in assenza
dei requisiti di cui all'art. 110 TUIR e a prescindere dall'esame del
rispetto del principio di simmetria nell'imposizione
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.
Intanto, già il richiamo alle "regole ordinarie" disciplinanti i
conferimenti appare impreciso. La disciplina sostanziale di tale ope-
razione è ricavabile dall'ultimo comma dell'art. 9 TUIR, laddove il
legislatore, con una disposizione di carattere generale, opera una
piena assimilazione del conferimento alla cessione a titolo oneroso,
con l'unica ovvia differenza rappresentata dalla necessità di definire
la valorizzazione del corrispettivo, rappresentato, nella fattispecie,
da una partecipazione. Il fatto è che tale norma, di evidente portata
impositiva sostanziale, si riferisce espressamente ai soli conferimenti
di "beni o crediti". A questo punto, acclarata l'inconfigurabilità del-
l'interpretazione analogica per le norme tributarie impositive, risulta
quasi impossibile ricondurre il conferimento di "servizi" nell'alveo di
una disciplina che tratta di fenomeni (i "beni") differenti; ciò anche
considerando che l'intera disciplina tributaria, sia delle imposte su
redditi che dell'IVA, tratta diversamente, e sotto svariati profili, la
"prestazione di servizio" rispetto alla "cessione di bene".
In definitiva, l'idea di assimilare il conferimento d'opera al
conferimento di beni si scontra con difficilmente superabili limiti di
natura applicativa delle specifiche norme impositive.
Peraltro, il riferimento operato dalla Commissione Gallo alla qualifica-
zione del conferimento in oggetto quale "capitale di rischio suscetti-
bile di restituzione", lungi dal risolvere il problema della sua discipli-
na fiscale, ripropone la mai sopita questione della sistematica
tassabilità dello stesso conferimento di beni, nel senso di riproporre
il problema della natura derogatoria o meramente ricognitiva del cita-
to ultimo comma dell'art. 9 TUIR. Parte della dottrina, infatti, ritiene
che il conferimento sia escluso dal novero degli atti oggettivamente
idonei per loro natura a dar luogo ad un reddito
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, in quanto intrinse-
camente diverso da un cessione o una permuta, considerando
soprattutto la natura non corrispettiva di detta operazione, visto
il mantenimento del vincolo sul bene attraverso la partecipazione
con conseguente modificazione solo qualitativa del patrimonio
del conferente. In quest'ottica, allora, l'ultimo comma dell'art. 9
TUIR rappresenterebbe una deroga ai principi, in quanto attribuisce
rilevanza reddituale ad un fenomeno che a rigore dovrebbe risul-
tare fiscalmente neutrale. Il che, ancor di più renderebbe tale
disposizione inutilizzabile per sostenere l'imponibilità per il con-
ferente d'opera.
3. Sulla qualificazione della partecipazione ricevuta
come "compenso" per la prestazione di servizio prestata
Affermare la non riconducibilità del conferimento d'opera o servizi
alla disciplina del conferimento di beni non implica necessariamente
una irrilevanza reddituale del fenomeno per il conferente.
Si potrebbe infatti sostenere che l'ultimo comma dell'art. 9 TUIR, pur
anche nella sua portata derogatoria, non avrebbe potuto che essere
formalizzato secondo l'attuale impostazione. Da un lato, infatti, il
mancato riferimento al conferimento d'opera risulta necessitato dal-
la precedente inesistenza del fenomeno civilistico; dall'altro, la sua
inclusione tra le norme generali delle imposte sui redditi era la conse-
guenza del fatto che l'operazione di "cessione di beni" assume
rilevanza fiscale in diverse categorie reddituali. In altri termini, si po-
trebbe sostenere che l'art. 9 non esaurisce ogni disciplina fiscale pos-
sibile del fenomeno "conferimento", perché costruita nell'ambito di
un sistema civilistico che considerava legittimo il solo conferimento di
beni. Ma allora, una volta svincolato dai limiti dell'art. 9, l'interprete
deve cercare nell'ambito dei generali principi disciplinanti le varie ca-
tegorie reddituali se sussiste un appiglio per costruire, vista la sua
esplicita assenza, il regime fiscale del conferimento di servizi.
Si potrebbe allora leggere l'art. 9 come una generale volontà del
legislatore (indirettamente confermata con gli artt. 175 e 176) di attri-
buire rilevanza fiscale all'operazione di conferimento per il conferen-
te; ciò non attraverso la previsione di una specifica fattispecie
impositiva, ma mediante l'assimilazione di tale operazione alla ces-
sione a titolo oneroso
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. In altri termini, il conferimento non comporta
in sé l'emersione di materia imponibile per il conferente; sarà infatti
tassabile solo se la "cessione" del bene conferito ha rilevanza fisca-
le e solo nei limiti, a livello di qualificazione di categoria reddituale e
di criterio di quantificazione della base imponibile, in cui quella
rilevanza viene riconosciuta da una norma impositiva
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. Se questa è
la base teorico-sistematica dell'ultimo comma dell'art. 9 TUIR, non vi
dovrebbero essere ostacoli a ricondurre il conferimento di servizi
nell'ambito delle varie categorie reddituali, operando una assimila-
zione tra il conferimento e la "prestazione". Così, si verificherebbe
quella sorta di ampliamento della neutralità teorica tra cessione e
conferimento già positivizzata nel citato comma 9, nel senso della
riconducibilità del conferimento d'opera e della prestazione di servi-
zi al medesimo ceppo qualificatorio. A questo punto, il conferimento
d'opera sarà fiscalmente rilevante alla stessa stregua in cui è imponi-
bile la prestazione di servizio: il conferimento effettuato da un titola-
re di lavoro autonomo manterrà il fenomeno nell'ambito di tale cate-
goria reddituale; quello effettuato da un titolare di reddito d'impresa
continuerà a realizzare il medesimo reddito. Per quanto attiene poi al
criterio di imputazione a periodo, si applicheranno le ordinarie regole
previste per la specifica categoria reddituale di riferimento, anche se,
nella fattispecie, vi è probabilmente una sorta di identità temporale
tra momento di rilevanza del principio di cassa così come
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In materia di conferimenti di opere e sevizi nella s.r.l. per alcune interessanti riflessioni dal punto di vista tributario si rinvia a: L
UPI
, E se fosse più
conveniente la tassazione come reddito finanziario?, in Dialoghi, 2004, 4, 597 ss; S
TEVANATO
, Il regime fiscale degli apporti di opere e servizi, tra ipotesi
ricostruttive e trascuratezza del legislatore, in Dialoghi, 2004, 594; S
TANCATI
, C
HIRICHIGNO
, Il regime tributario dei conferimenti di opere e servizi nelle S.r.l.,
S
TANCATI
, Spunti di riflessione sui possibili effetti tributari nei conferimenti nella S.r.l., in Corr. trib., 2003, 2, 98 e ss; R
OSSI
R
AGAZZI
, Conferimenti non
proporzionali e conferimenti di prestazione d'opera o di servizi, in Il fisco, 2004, 14, 2048 ss.; Z
ANETTI
, La disciplina dei conferimenti nella nuova S.r.l., in
Il fisco, 2003, 41, 6421 ss; Z
ANETTI
, La novità "virtuale" dei conferimenti di opere e servizi nella nuova S.r.l., in Il fisco, 2004, 19, 2919 ss.; S
TANCATI
, Spunti
di riflessione sui possibili effetti tributari nei conferimenti nella S.r.l., in Corr. trib., 2003, 2, 98 ss; R
OSSI
R
AGAZZI
, Conferimenti non proporzionali e
conferimenti di prestazione d'opera o di servizi, in Il fisco, 2004, 14, 2048 ss.; Z
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, La disciplina dei conferimenti nella nuova S.r.l., in Il fisco, 2003,
41, 6421 ss.
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Il principio di simmetria è immanente al sistema tributario ed è spesso ravvisabile nel principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti F
ALSITTA
,
La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi, Padova, 1986, 542 ss; L
UPI
, Diritto tributario parte speciale, Milano, 2000, 181
e ss.; L
UPI
, Profili tributari della fusione della società, Padova, 1988, 8 ss.; M
ICCINESI
, Le plusvalenze d'impresa Inquadramento teorico e profili
ricostruttivi, Milano, 1993, 169 ss.; S
TEVANATO
, I disavanzi di fusione e scissione nel decreto sulle riorganizzazioni aziendali: luci, ombre e profili di
incostituzionalità della nuova disciplina, Rass. trib., 5, 997, 1179 e ss; S
TEVANATO
, Inizio e cassazione dell'impresa nel diritto tributario, Padova, 1994;
N
USSI
, Il regime dei beni d'impresa tra esigenze di coerenza impositiva e referenti privatistici, Riv. dir. trib., 1993, I, 1077 e ss.; P
ORCARO
, Il divieto di doppia
imposizione nel diritto interno Profili costituzionali, interpretativi e procedimentali, Padova, 2001, passim.
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In questo senso vedasi V
IGNOLI
, La valutazione economica del conferimento nell'ottica della dottrina civilistica, in La fiscalità delle operazioni straordi-
narie d'impresa, a cura di Lupi - Stevanato, Milano, 2002, 299 ss.; L
UPI
, Sostanza economica dei conferimenti e loro estraneità concettuale rispetto alla
produzione di nuova ricchezza, in La fiscalità, op. cit., 89 e ss.
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Tale fenomeno ricorda quanto avviene per la tassazione dei redditi da attività illecita, per i quali il legislatore non ha costruito una autonoma fattispecie
imponibile, ma ha reso neutrale la liceità o meno del fatto civilistico rispetto alla sua rilevanza reddituale.
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Così, ad esempio, il conferimento di un immobile posseduto da una persona fisica da oltre cinque anni sarà fiscalmente non imponibile; il conferimento di
una partecipazione del 25% da parte di una persona fisica costituirà reddito diverso tassabile secondo la logica del capital gain qualificato.