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BORSE DI STUDIO 2005 / Federica Tura
Come corrispettivo, l'utilizzatore dei titoli verserà alla società
finanziatrice i canoni, che andranno a rimborsare in parte il godimen-
to delle azioni, in parte il loro prezzo
21
.
Profilo contabile
Il metodo patrimoniale utilizzato nei nostri bilanci considera il leasing
come un contratto pluriennale di locazione
22
, i cui canoni sono costi-
tuiti dagli importi periodici versati per usufruire del bene
23
. Sotto il
profilo contabile è necessario distinguere due diverse posizioni:
a)
quella del locatore (concedente)
b)
quella del locatario (utilizzatore).
Per quanto riguarda il locatore, l'art. 2424 del Codice Civile prevede
che tra le immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale,
sia data specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanzia-
ria. Il locatore dovrà evidenziare nel proprio portafoglio titoli le azioni
che hanno formato oggetto del contratto di leasing, in accordo con
l'autorevole parere espresso dalla Banca d'Italia, che ha precisato
che le azioni detenute dalla banca e costituenti oggetto del contratto
di locazione finanziaria non debbano essere assimilate a partecipa-
zioni e quindi, in bilancio, i canoni percepiti andranno iscritti nella
sottovoce "proventi su immobilizzazioni in leasing finanziario" del
conto economico, mentre, nello stato patrimoniale andranno inseriti
nella voce "altri proventi di gestione".
I canoni attivi imputabili a rimborsi delle quote di capitale saranno
iscritti tra gli "altri oneri di gestione"
24
.
Per quanto riguarda il locatario, all'art. 2427 punto 22 il legislatore ha
previsto che siano rilevate "le operazioni di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei ri-
schi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla
base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle
rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di inte-
resse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere
finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'am-
montare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero
stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati
considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio".
Al momento del riscatto, la società utilizzatrice dovrà iscrivere in un'ap-
posita voce i titoli acquistati, controbilanciati da una apposita riserva
indisponibile nel passivo dello stato patrimoniale, le azioni infatti do-
vranno essere iscritte al costo complessivamente sostenuto dalla so-
cietà e non solo quello per il quale è avvenuto il riscatto
25
.
Secondo i principi contabili internazionali, il contratto di leasing si
configura come un'operazione di finanziamento diretta all'acquisizione
di un bene, il quale viene iscritto nell'attivo patrimoniale e ammortizza-
to come bene proprio; per un vincolo fiscale, però, i nostri bilanci non
possono ancora accogliere questo principio
26
.
La rappresentazione in nota integrativa risponde a un'esigenza di
trasparenza informativa del legislatore che ha previsto che il locata-
rio in apposito prospetto dia specifiche informazioni sugli effetti
dell'applicazione del metodo finanziario, previsto dallo Ias 17, se-
condo il quale il concedente iscrive in bilancio il credito pari al valore
delle azioni cedute in leasing imputando il canone nel conto econo-
mico, mentre l'utilizzatore iscrive la partecipazione in leasing all'atti-
vo del bilancio mentre nel conto economico affluirebbero gli interes-
si passivi. Il legislatore ha previsto l'adozione del principio solo in
nota integrativa senza tuttavia intervenire sulla rappresentazione
del leasing in bilancio
27
.
Profilo fiscale
Il trattamento fiscale dei canoni di leasing viene disciplinato dall'art.
67, comma 8, del TUIR, dove viene distinto l'oggetto del contratto di
leasing tra beni mobili ed immobili, in quanto per i beni immobili, i
canoni di leasing sono deducibili se la durata del contratto non è
inferiore a otto anni; mentre per i beni mobili, i canoni risultano
deducibili se la durata del contratto non è inferiore alla metà del periodo
di normale ammortamento fiscale del bene oggetto del contratto.
L'operazione di leasing azionario è stata disciplinata sotto il profilo
fiscale dalla Risoluzione Ministeriale 69/E del 10 maggio 2004, che ha
stabilito l'indeducibilità dei canoni, poichè "non è ammesso l'ammorta-
mento fiscale del costo sostenuto per l'acquisto diretto di azioni".
Ai sensi dell'articolo 2426 del Codice Civile, le azioni non sono beni
ammortizzabili in quanto non soggette a logorio fisico e neppure ad
obsolescenza, oltretutto, "non essendo individuabile il periodo mi-
nimo di durata del contratto di locazione finanziaria previsto dalla
legge per i beni non ammortizzabili, il diritto della deduzione dei
canoni corrisposti al locatore non spetta incondizionatamente per
tutti i beni relativi all'impresa"
28
. L'impostazione seguita dall'Agen-
zia delle Entrate, che non consente la deducibilità dei canoni, se non
limitatamente agli interessi passivi calcolati nel relativo piano di am-
mortamento finanziario, risulta essere in linea con i principi contabili
internazionali, che considerano il leasing un'operazione di finanzia-
mento volta all'acquisizione di un bene e, in particolare, con l'im-
pianto normativo relativo alla partecipation exemption
29
.
Solamente le quote dei canoni che dovranno essere corrisposte a
titolo di interessi passivi risulteranno deducibili, ma solo ai fini IRES,
nella determinazione del reddito complessivo e nei limiti previsti
dall'art. 96 del TUIR
30
. L'Amministrazione finanziaria ha precisato
che i canoni di locazione finanziaria corrisposti alla società conce-
dente non dedotti fiscalmente, avranno rilevanza fiscale al momento
del trasferimento dell'esercizio del diritto d'opzione con conseguente
trasferimento della proprietà delle azioni
31
: come nel caso dell'ac-
quisto diretto della partecipazione, infatti, il costo fiscale delle azioni
sarà riconosciuto per un valore pari al capitale finanziato dalla socie-
tà di leasing (corrispondente alla quota capitale dei canoni pagati e
non dedotti) e al prezzo di riscatto
32
.
Infine, come sopra accennato, l'eventuale cessione di tale parteci-
pazione potrebbe rientrare nel regime della partecipation exemption,
sussistendone i limiti previsti dall'art.87 del TUIR
33
.
Ai fini della partecipation exemption, i requisiti del periodo minimo
di possesso e dell'iscrizione delle immobilizzazioni decorrono dal
momento in cui si esercita il riscatto.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2005, la possi-
bilità di iscrivere le partecipazioni nell'attivo patrimoniale, secondo
il metodo finanziario, comporta il diritto all'esenzione sulle
plusvalenze fin dalla sottoscrizione del contratto, inducendo i con-
tribuenti a valutare la convenienza ad anticipare la contabilizzazione
di quest'operazione secondo i principi contabili internazionali
34
.
21
Il leasing azionario appartiene infatti alla categoria dl leasing "translativo" che comprende beni che alla scadenza del contratto mantengono il valore
economico superiore al prezzo del riscatto.
22
G. De Vito, Dai criteri internazionali un aiuto al leasing finanziario, in Il Sole 24 Ore Norme e Tributi, pag. 27.
23
A. Barbera, Le operazioni di locazione finanziaria in Il Commercialista Veneto n. 162 Novembre- Dicembre 2004, p.13.
24
A. Caprara, Il leasing finanziario di azioni e la disciplina delle azioni proprie, in Le società, 2003, n. 5, pag. 687 e segg
25
Così recita l'art. 2357 ter ultimo comma, mentre l'orientamento giurisprudenziale aveva sostenuto che i beni riscattati in forza di un contratto di leasing
devono essere iscritti al prezzo al quale è avvenuto il riscatto, in questo senso Cass. 29 dicembre 1989, n. 5823, 1990, 5, 594, con nota di Salafia "Il
conduttore dei beni in leasing deve imputare a conto economico i canoni in leasing di competenza di quell'esercizio; esporre, alla chiusura dell'esercizio, tra
i conti d'ordine l'impegno contrattuale assunto e segnatamente il valore residuale dei canoni di locazione ancora da pagare; iscrivere i beni in locazione
nell'attivo dello stato patrimoniale soltanto dopo aver esercitato il c.d. diritto di riscatto e solo per il valore effettivamente riscattato."
26
G. De Vito, Il leasing anticipa la Pex, in Il Sole 24 Ore Norme e Tributi, 05/02/2005, pag. 23.
27
G. De Vito Dai criteri internazionali un aiuto al leasing finanziario, in Il Sole 24 Ore Norme e tributi, 9 settembre 2003, pag. 27
28
Risoluzione Ministeriale n. 69/E del 10 maggio 2004.
29
G. De Vito, Leasing, esenzione in sospeso, in Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 21 agosto 2004, pag. 21.
30
F. Roscini Vitali, Leasing azionario senza deduzioni, in Il Sole 24 Ore Norme e Tributi, 11 maggio 2004, pag 26.
31
G. Renella, A. Lo Presti , Azioni escluse dai beni ammortizzabili in quanto non soggette ad obsolescenza, in Il Sole 24 Ore-Guida Normativa, 21 giugno 2004, p. 16
32
M. Bonacchi, M. Ferrari, Leasing finanziario: aspetti contabili, gestionali e fiscali, Ipsoa, 2005.
33
G. Renella, A. Lo Presti , Azioni escluse dai beni ammortizzabili in quanto non soggette ad obsolescenza, in Il Sole 24 Ore-Guida Normativa, 21 giugno 2004, p. 16
34
G. De Vito, Il leasing anticipa la Pex, in Il Sole 24 Ore Norme e Tributi, 05/02/2005, pag. 23 e segg.