BORSE DI STUDIO 2005 / Federica Tura
4
della partecipazione
10
.
E' importante sottolineare che, dal punto di vista della società conce-
dente, tale operazioni si configuri in completo accordo anche con la
normativa in materia di vigilanza sulle banche e società finanziarie
adottato dalla Banca d'Italia.
Infatti, secondo il principio delle prevalenza della "sostanza" sulla
"forma", la Banca d'Italia ha confermato che la concedente può as-
sumere partecipazioni, in società industriali e commerciali, oltre il
limite di separatezza del 15% del capitale della partecipata, attual-
mente fissato dalle istruzione di vigilanza
11
, in quanto la locatrice,
limitandosi ad esprimere il voto su istruzione del locatore, non inter-
viene nelle gestione ordinaria della società, intervenendo solo nei
momenti rilevanti di vita della società (operazioni di fusione, scissio-
ne..), che possano compromettere il valore della partecipazione
12
.
Ambiti di applicazione
e funzione economica del leasing azionario
Il leasing azionario assume caratteristiche simili a quelli del sale and
lease back, dove il proprietario di un bene, solitamente immobile,
cede la proprietà dello stesso a una società di leasing, conservando-
ne il possesso e quindi la facoltà di utilizzarlo.
La concedente, alla scadenza della locazione, attribuirà nuovamente
la proprietà del bene all'originario proprietario a seguito dell'eserci-
zio del diritto di opzione.
L'indubbio vantaggio del leasing azionario è la possibilità di conci-
liare due effetti apparentemente incompatibili:
a)
da un lato si viene a determinare un aumento di capitale senza
un ulteriore finanziamento da parte dei soci, e, quindi, senza l'assun-
zione di un maggiore rischio economico,
b)
dall'altro la maggiore capitalizzazione viene ottenuta senza
l'intervento di nuovo soci
13
.
Considerando la struttura finanziaria della maggior parte delle picco-
le e medie imprese italiane, questo strumento potrebbe consentire
una copertura del fabbisogno finanziario per la realizzazione di nuovi
investimenti, in alternativa all'indebitamento, o di procedere ad un
aumento di capitale
14
, senza ricorrere all'intervento di terzi interessa-
ti ad interferire nella gestione aziendale. L'intermediario finanziario di
fatto non è interessato alla conduzione diretta dell'impresa finanzia-
ta, ma solo alla capacità di rimborsare il debito attraverso il pagamen-
to dei canoni o alla realizzazione di un'operazione di private equity
preliminare alla quotazione sui mercati borsistici.
Con il leasing di azioni, la società ottiene un finanziamento qualora si
trovi in condizioni di scarsa liquidità o voglia evitare di esporsi ulte-
riormente. In tal caso, si sostituisce una tradizionale richiesta di
indebitamento (come ad esempio un mutuo o un'apertura di credito),
con la deliberazione di un aumento di capitale, che una volta sotto-
scritto dalla concedente, determina un'immediata immissione di li-
quidità a fronte di una restituzione graduale mediante il pagamento
dei canoni
15
. Quindi, il leasing azionario consente all'impresa di pro-
cedere ad un aumento di capitale, ad esempio in vista della sua quo-
tazione in borsa, anche in situazioni di scarsa disponibilità di risorse
da investire, evitando la sottoscrizione di tali azioni da parte di terzi.
L'utilizzo di questa forma contrattuale potrebbe incentivare l'ingres-
so delle imprese nel mercato dei capitali, in quanto gli imprenditori
potrebbero realizzare, in breve tempo, una maggiore capitalizzazione
della propria azienda, con l'impiego di risorse finanziarie provenienti
da un soggetto che, alla scadenza del contratto, è destinato ad uscire
dalla compagine sociale e che quindi non è interessato ad interferire
nella gestione aziendale.
Inoltre, la società potrà diluire nel tempo il riacquisto delle proprie
azioni e, al termine della locazione, potranno essere riacquistate ad
un prezzo di riscatto basso rispetto al loro valore economico e, nel
caso di cessione a terzi delle azioni riacquistate, potrà conseguire
una notevole plusvalenza (tendenzialmente esente, se applicabile
la partecipation exemption).
Questa operazione deve però sottostare ai limiti all'acquisto di azio-
ni proprie posti dall'art. 2357 del Codice Civile, nel quale si precisa
che "la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni inte-
ramente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea,
la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero mas-
simo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto
mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo mini-
mo ed il corrispettivo massimo."
Le disposizioni di questo articolo si ritengono applicabili anche al
leasing azionario, in quanto, all'ultimo comma, si prevedono gli stessi
limiti dell'acquisto delle azioni proprie "anche agli acquisti fatti per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona".
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La tipologia del leasing azionario può essere utilizzata anche per ef-
fettuare un'operazione di ricapitalizzazione all'interno di un gruppo,
che si configura come una cessione da parte della controllante alla
società di leasing del proprio pacchetto azionario, anche di controllo,
di una delle controllate. La partecipazione viene conferita in leasing
alla capogruppo dietro il pagamento dei canoni alla società conce-
dente
17
. Infine, il leasing azionario si configura come un interessante
strumento per affrontare il problema della transizione generazionale e
può essere utilizzato come valida alternativa al leverage buy out (sia
sotto forma di management buy out ma anche family buy out).
In questo caso, lo strumento è strategico perché la società di leasing/
merchant bank funge anche da Fiduciaria dell'imprenditore che con-
ferisce l'azienda
18
. La transizione attuata mediante il leasing azionario
si realizza in modo "non traumatico" in quanto permette di control-
lare l'impresa di famiglia per tutta la durata del contratto, e consente
a quei familiari che non hanno alcun ruolo nella gestione (o può
essere opportuno che non lo abbiano) di "monetizzare" i propri
diritti sull'impresa, concentrando la gestione e la proprietà solo
sugli elementi managers o familiari - maggiormente capaci.
La continuità dell'impresa è senza dubbio oggetto di interesse ge-
nerale, e deve essere perseguita anche agevolando i migliori fra i
managers, dotati di capacità imprenditoriale, ma privi del capitale
necessario per rilevare l'azienda. Tuttavia, in Italia, all'operazione
di leasing azionario, volta a favorire i trasferimenti generazionali
e il finanziamento di aumenti di capitale (cosiddetti "venture
leasing"), è stato finora preferito il contratto di usufrutto d'azio-
ni
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, la cui cessione, secondo la Circolare 36/E del 2004, realizze-
rà una plusvalenza esente esclusivamente nel caso in cui tale
diritto sia ceduto dal proprietario della partecipazione
20
. Il sog-
getto che riceve in locazione le azioni dall'impresa, ceduta dall'im-
prenditore alla società di leasing, non assume la proprietà delle
stesse azioni fino al momento del riscatto, nel frattempo però acqui-
sisce le stesse prerogative del socio, esercitando i diritti ammini-
strativi e percependo i dividendi, evitando allo stesso tempo ingen-
ti immobilizzazioni finanziarie.
10
R. Moro Visconti, F. Taliente, Leasing azionario e family buy-out, in Impresa c.i., 2005, n. 3, pag. 426 e segg.
11
"Nuove istruzioni di Vigilanza", titolo IV, cap. 9, sez. 1, il limite alle assunzioni di partecipazioni in imprese non finanziarie non devono superare il limite
del 15% del capitale della società partecipata, includendo tutte le azioni, a qualunque titolo possedute, che comportano l'attribuzioni del diritto di voto.
12
V. De Gaetano, Dai criteri internazionali un aiuto al leasing finanziario, in Il Sole 24 Ore Norme e tributi, 9 settembre 2003, pag. 27.
13
I. Penco Il leasing d'azioni per "aprirsi" al mercato di capitali, in Amministrazione e Finanza 2002, n. 2, pag. 55.
14
G. Renella, A. Lo Presti, Azioni escluse dai beni ammortizzabili in quanto non soggette ad obsolescenza, in Il Sole 24 Ore-Guida Normativa", 21 giugno
2004, pag. 16.
15
I. Penco Il leasing d'azioni per "aprirsi" al mercato di capitali, in Amministrazione e Finanza 2002, n. 2, pag. 55.
16
A. Caprara, Il leasing finanziario di azioni e la disciplina delle azioni proprie, in Le società, 2003, n. 5, pag. 687 e segg; M. Bonacchi, M. Ferrari, Leasing
finanziario: aspetti contabili, gestionali e fiscali, Ed. Ipsoa, 2005 pag. 21 e segg.
17
M. Bonacchi, M. Ferrari, Leasing finanziario: aspetti contabili, gestionali e fiscali, Ed. Ipsoa, 2005.
18
Atti del convegno organizzato dall' AFIN il 13 luglio 2004 a Milano dal titolo Le nuove segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari art. 107
D. Lgs. 385/93, intervento di G. De Vito, Il leasing azionario.
19
R. Moro Visconti, F. Taliente, Leasing azionario e family buy-out, in Impresa c.i., 2005, n. 3, pag. 426 e segg.
20
G. De Vito, Il leasing anticipa la Pex, in Il Sole 24 Ore Norme e Tributi, 05/02/2005, pag. 23.