BORSE DI STUDIO 2005 DESTINATE A ISCRITTI AL REGISTRO PRATICANTI
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Federica Tura / Praticante Ordine di Treviso
Caratteristiche e applicazioni
del leasing azionario
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Le operazioni di leverage buy out si distinguono in diverse categorie, riferibili alle caratteristiche di realizzazione, fra le principali ci sono il management
buy-out, in cui l'iniziativa dell'operazione è assunta dai managers della stessa società - bersaglio che mirano ad acquisire il ruolo di proprietario dell'impresa
gestita, e il family buy-out, "che si verifica nel caso in cui le azioni della società target siano parzialmente o totalmente possedute dai componenti di un nucleo
familiare, la cui volontà sia quella di mantenere la proprietà della società medesima nelle mani della stessa famiglia o di un suo più ristretto numero di membri,
che mantengono o acquisiscono il controllo della società e la relativa gestione senza possedere personalmente i mezzi per l'acquisto e quindi facendo
appunto ricorso alle tecniche del leverage buy out". A tal proposito, A. Busani Sei formule su misura, in Il Sole 24 Ore, 7 gennaio 2003, pag. 21.
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La proposta di legge avrebbe tuttavia un ambito applicativo ristretto in quanto l'art.1 "Soggetti abilitati a realizzare le operazione di locazione finanziaria
azionaria" recita: "Ai fine di cui alla presente legge, le banche e gli intermediari finanziari iscritti agli albi di cui agli art. 106 e 107 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, possono effettuare operazioni di
locazione finanziaria con le caratteristiche all'articolo 2 della presente legge, aventi come oggetto azioni di piccole e medie imprese industriali e di servizi,
come definite dalla normativa comunitaria vigente e le cui azioni non siano quotate in mercati regolamentati". A tal proposito, si veda A. Caprara, Il leasing
finanziario di azioni e la disciplina delle azioni proprie, in Le società, 2003, n. 5, pag. 687 e segg.
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V. De Gaetano Dai criteri internazionali un aiuto al leasing finanziario, in Il Sole 24 Ore Norme e tributi, 9 settembre 2003, pag. 27.
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P. Anello, S. Rizzino Bisinelli, Profili fiscali del leasing di azioni, in Corriere tributario, 2002, n. 29, pag. 2598 e segg.
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I. Penco Il leasing d'azioni per "aprirsi" al mercato di capitali, in Amministrazione e Finanza 2002, n. 2, pag. 55.
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A. Caprara, Il leasing finanziario di azioni e la disciplina delle azioni proprie, in Le società, 2003, n. 5, pag. 687 e segg
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P. Anello, S. Rizzino Bisinelli, Profili fiscali del leasing di azioni, in Corriere tributario, 2002, n. 29, pag. 2598.
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Atti del convegno organizzato dall' AFIN il 13 luglio 2004 a Milano dal titolo Le nuove segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari art. 107
Dlgs 385/93, intervento di G. De Vito Il leasing azionario .
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Atti del convegno organizzato dall' AFIN il 13 luglio 2004 a Milano dal titolo Le nuove segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari art. 107
D. Lgs. 385/93, intervento di G. De Vito. Il leasing azionario .
UNO DEI PIÙ INNOVATIVI STRUMENTI finanziari d'impresa è il
leasing azionario, ancora poco utilizzato in Italia, ma molto diffuso
all'estero, in quanto, oltre all'opportunità di finanziare aumenti di
capitale, consente l'acquisizione di una società in alternativa a ope-
razioni di leveraged buy out
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.
Benchè ci sia stato un tentativo di intervento normativo in materia di
leasing azionario, con la proposta di legge n. 7036 del 31 maggio
2001, presentata per fornire "agevolazioni per la quotazione, l'allar-
gamento dell'azionariato e la capitalizzazione delle imprese"
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, la di-
sciplina più simile finora utilizzata è stata quella dell'usufrutto d'azioni
con previsione di un'opzione finale di riscatto
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.
Con un contratto di leasing, il concedente (locatore) concede ad un
utilizzatore (locatario) l'uso di un bene per un determinato periodo di
tempo a fronte di un corrispettivo periodico (canone), con la presen-
za in contratto di un'opzione di acquisto del bene locato in favore
dell'utilizzatore ad un prezzo predeterminato.
La Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite 7 gennaio 2003, n. 65,
ha individuato, nell'ambito della figura del contratto di locazione
finanziaria, l'esistenza di due tipologie:
-
il leasing di godimento, riguardante i beni consumabili, la cui
utilità economica si esaurisce al termine del contratto stesso;
-
il leasing traslativo, riguardante i beni non consumabili nel
processo produttivo, che al termine del contratto conservano un
rilevante valore economico, di gran lunga superiore del prezzo di
riscatto.
Nella tipologia del leasing di godimento, i canoni compensano l'uti-
lizzo economico del bene inserito nel processo produttivo.
Nella tipologia del leasing traslativo, invece, i canoni remunerano in
parte il godimento del bene (componente godimento), in parte il tra-
sferimento della proprietà dello stesso (componente prezzo), che potrà
essere formalizzato solo alla fine delle durata del contratto, attraver-
so l'esercizio dell'opzione del riscatto
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.
Il riconoscimento della legittimità della figura del leasing traslativo
da parte della Corte Suprema ha ampliato la possibilità di stipulare
contratti aventi come oggetto diverse tipologie di beni, che non ne-
cessariamente esauriscano la loro utilità economica nel processo
produttivo, strumentale all'esercizio dell'impresa, determinando la
creazione della figura della locazione finanziaria di titoli di credito e,
in particolare, di azioni di società
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.
Con questa figura contrattuale la società di leasing acquista un capi-
tale azionario (già esistente o di nuova costituzione) per cederlo in
locazione alla stessa società emittente oppure ad un altro soggetto
con facoltà di riscatto per l'utilizzatore alla scadenza del termine fis-
sato
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.
Si configura una netta separazione tra la proprietà formale delle
azioni, conferita alla società di leasing, e l'esercizio dei diritti am-
ministrativi e patrimoniali connessi ad esse, come già si prevede
nel nostro ordinamento per i contratti di pegno, usufrutto e se-
questro di azioni
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.
Il principio di separatezza tra proprietà delle azioni e titolarità dei
diritti ad esse relativi non si pone in disaccordo con il regime giuridi-
co delle azioni, così come esso si presenta dopo il recente intervento
di riforma del diritto societario.
In tema di partecipazione azionaria continua a prevalere l'interpreta-
zione favorevole all' "inscindibilità dei diritti azionari", per cui ne è
impedita la circolazione separata con effetto "erga omnes", al di fuori
dei casi specifici individuati dal legislatore (in particolare, pegno e
usufrutto).
Tuttavia, in accordo con il principio generale di libera disponibilità
delle posizioni giuridiche soggettive, è consentito disporre dei diritti
azionari con atti che abbiano un mero rilievo tra le parti
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I diritti amministrativi e patrimoniali (voto in assemblea, incasso dei
dividendi...) sono quindi esercitati dal conduttore, infatti il locatore/
concedente, in qualità di proprietario, si impegna a corrispondere il
dividendo al locatario/utilizzatore e ad esercitare il diritto di voto
secondo le sue indicazioni ovvero a delegarlo.
Questi obblighi si collocano comunque esternamente alla partecipa-
zione, in quanto la posizione giuridica del locatore non ne viene
formalmente intaccata e non si determina l'insorgere di obbligazioni
a carico della società emittente
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L'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie (aventi
come ordine del giorno fusioni, scissioni, aumento del capitale so-
ciale e distribuzione di riserve....) è di competenza della società di
leasing, in quanto si potrebbero creare delle variazioni del valore