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NUMERO 183 - MAGGIO / GIUGNO 2008
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IL COMMERCIALISTA VENETO
piano di prosecuzione, avuto riguardo solo in
tale ipotesi alla conservazione dei livelli occu-
pazionali (art.104 bis c. 2). Il contratto deve ave-
re un contenuto minimo predefinito, può preve-
dere una prelazione convenzionale oltre a quella
legale (art. 3 c. 4 L. 23/07/1991 n. 223); in caso di
retrocessione dell'azienda l'amministrazione fal-
limentare non risponde dei debiti contratti dal-
l'affittuario ed i rapporti contrattuali rimangono
assoggettati agli effetti del fallimento come i rap-
porti giuridici preesistenti.
Può esser richiesto all'affitttuario il suo obbligo
a partecipare all'esperimento di vendita dell'azien-
da offrendo un determinato prezzo.
Se l'affitto è stato stipulato prima del fallimento il
Curatore può recedere dal contratto (art.79).
Procedure competitive (art.107 L.F.)
E' stato introdotto il principio della libertà delle
forme di vendita, nel rispetto dell'applicazione di
procedure competitive, salva la facoltà del Cura-
tore di prevedere nel programma di liquidazione
che le vendite vengano effettuate dal G.D. se-
condo le disposizioni del C. P. C. " in quanto
compatibili". E' pertanto possibile ricorrere allo
strumento privatistico dell'atto di compravendi-
ta, determinandosi la cancellazione dei gravami a
cura del G.D. mediante un autonomo decreto ( in
precedenza ed ora ­ dopo il Correttivo ­ per le
vendite disposte tramite il G.D.) le cancellazioni
venivano e vengono disposte con il decreto di
trasferimento).
Come detto il correttivo ha introdotto l'alternati-
va (a scelta del Curatore e da esprimersi in sede
di programma di liquidazione) del ricorso al G.D.
nel rispetto delle norme processuali dell'esecu-
La liquidazione
dell'attivo
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zione individuale.
Tale scelta comporta peraltro una rigida scansione
dei tempi (es. per la pubblicità) e dei termini per la
vendita (con il duplice obbligatorio passaggio
per l'asta senza incanto e poi per quella con in-
canto).
Le procedure competitive ­ che devono essere
già indicate nel programma di liquidazione - sono
quelle volte a favorire la partecipazione agli espe-
rimenti di vendita del maggior numero possibile
di interessati adeguatamente informati ed al con-
seguimento del miglior corrispettivo possibile;
da ciò discende l'obbligatorietà della gara. A tal
fine si richiede che le vendite
vengano effettuate
sulla base di stime di operatori esperti (salvo beni
di modesto valore, per i quali solamente è am-
messa la vendita a trattativa privata) e previo
esperimento di adeguate forme di pubblicità.
Nella prassi si è optato per la scelta di eseguire la
gara avanti al notaio incaricato di rogare il suc-
cessivo atto di vendita. Il Curatore ha altresì la
possibilità di servirsi di soggetti specializzati (es.
Agenzie immobiliari, Case d'aste, Commissiona-
ri) per esperire le procedure competitive.
In caso di asta deserta è ben possibile il ribasso
del prezzo, ma previo supplemento del programma
di liquidazione. E' altresì possibile il pagamento
del prezzo mediante accollo del mutuo ipotecario
(105 c. 9). Il Curatore può sospendere la vendita se
sopravviene offerta migliorativa per almeno il 10%.
Il G.D. può sospendere la vendita se ricorrono
gravi e giustificati motivi (operazione non
ricompresa nel programma di liquidazione, ado-
zione di modalità non competitive, incidenti pro-
cedurali ­ es. errata individuazione dell'acqui-
rente ­) e se prezzo notevolmente inferiore a quel-
lo giusto (motivo tipizzato), su istanza del Comi-
tato, del fallito o di terzi interessati entro il termine
di gg.10 dal deposito in cancelleria della docu-
mentazione relativa alla procedura competitiva (ciò
dimostra evidenti connotazioni di natura
pubblicistica, così come l'obbligo di notificazione
ai creditori iscritti). Di qui la necessità di attendere
gg.10 per la stipula dell'atto notarile di vendita.
Se al momento del fallimento è già pendente ese-
cuzione immobiliare, il Curatore può optare per il
subentro nella procedura al posto del creditore
esecutante (salvo che trattasi di esecuzione da
parte di creditore ipotecario fondiario).
Norme transitorie
L'art. 22 del Correttivo prevede che le nuove nor-
me si applichino a decorrere dall'1/1/2008, ma con
la specificazione, al fine di superare le difficoltà
interpretative ed applicative insorte in occasio-
ne dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006, che
le norme del Correttivo si applicano anche ai pro-
cedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data dell'1/1/2008, nonché alle procedure
concorsuali (Concordato Preventivo tra le altre)
e di Concordato fallimentare "aperte" successi-
vamente a tale data (decreto di ammissione nel
C.P. ordine di comunicazione del G.D. nel C.F.).
Inoltre le nuove disposizioni in tema di liquida-
zione dei beni di cui all'art.107 si applicano a tut-
te le procedure pendenti alla data dell'1/1/2008.
Per quanto riguarda la riabilitazione civile del fal-
lito l'art. 21 c. 2 del Correttivo ribadisce che la
riabilitazione decorre come effetto automatico dal
decreto definitivo di chiusura del fallimento.
Infine l'art.19 del Correttivo dispone che le norme
sulla esdebitazione si applicano a tutte le proce-
dure fallimentari pendenti alla data del 16/07/2006,
ancorché chiuse dopo tale data ­ prevedendo in
tale ultima ipotesi che la domanda di esdebitazione
possa essere presentata entro 1 anno dall'entrata
in vigore del Correttivo (31/12/2008).
Va infine precisato che l'abrogazione dell'art. 24
c. 2 L.F. ­ riguardante come già in precedenza
esposto l'applicazione del rito camerale ordina-
rio alle cause nascenti dal fallimento ­ decorre
dall'1/1/2008 con l'effetto che, trattandosi di nor-
ma processuale, il rito camerale resterà valido per
tutte le procedure instaurate prima di tale data.
Il senso autentico della responsabilità sociale
Pensare a se stessi e agli altri con pari impegno
* Ada Sinigalia è consulente in comunicazione e relazioni pubbliche per imprese ed organizzazioni profit e non profit.
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE delle imprese o
Corporate social responsabilità (CSR) se ne sente par-
lare da tempo specie in relazione a grandi aziende.
Anche se le definizioni in genere sono noiose, è bene
partire da un concetto comune: è socialmente respon-
sabile un'impresa od organizzazione quando, con-
sapevole dell'influenza che esercita nella società, se
ne fa carico concretamente con comportamenti che
rispondono alle aspettative di rispetto dell'ambiente, di
sicurezza, di miglior qualità di vita dei lavoratori, dei
consumatori e della società. Le imprese, quindi, che
decidono di agire oltre i dettami della legge e di altre
norme al fine di rispondere alle esigenze della collettivi-
tà sono socialmente responsabili. E lo sono a un livello
di eccellenza quando arrivano ad adottare politiche so-
ciali che guidano i processi di decision making.
Qualcuno potrebbe chiedere: solo le grandi aziende
possono essere socialmente responsabili? No. Non
solo le imprese ma anche gli studi professionali han-
no delle responsabilità che vanno oltre la semplice
generazione del profitto. Ciò che essi fanno nell'eser-
cizio delle loro attività dovrebbe essere visto in un'ot-
tica più ampia e maggiormente consapevole dell'im-
patto sociale che è in grado di generare. Qualsiasi
organizzazione esprime una serie di valori e di credo
ADA SINIGALIA*
che si esplicitano in ciò che fa e come lo fa. Questi
valori attengono alla cultura organizzativa pro-
pria e allo stesso tempo si riversano sugli indivi-
dui che appartengono all'organizzazione, tali da
influenzare le loro decisioni e comportamenti.
Una bella responsabilità, se ci pensiamo. Perché
da questo ragionamento emerge che le imprese ed
anche gli studi professionali hanno una responsa-
bilità morale che è addirittura superiore a quella
dei singoli individui che le compongono e che ge-
nera, a sua volta, effetti morali.
Per essere consapevoli di ciò, è necessario che lo
Studio chiarisca il proprio modo di essere e cosa
vuole diventare e poi riflettere sul proprio modo di
governare l'organizzazione, considerando la respon-
sabilità sociale come un valore dello studio profes-
sionale.
Essere socialmente responsabili può avere senza dub-
bio numerosi vantaggi: creare un ambiente lavorati-
vo maggiormente soddisfatto e motivato favorendo
una sorta di fidelizzazione dei dipendenti e collabora-
tori, creare e mantenere un'immagine positiva, am-
pliare e stabilizzare reti di relazioni con l'ambiente
che possono favorire nuovi contatti e opportunità eco-
nomiche, facilitare i rapporti con il sistema finanzia-
rio e l'accesso a forme di credito, ecc.
Carta dei valori, carta dei servizi, codice etico e bi-
lancio sociale sono gli strumenti principali della
responsabilità sociale. Ma si può anche iniziare con
una scelta consapevole dei fornitori: cooperative so-
ciali o imprese che utilizzano prodotti realizzati con
materiali che salvaguardano l'ambiente, in grado di
offrire servizi o prodotti di qualità, per fare alcuni
esempi.
Certo, favorire il processo verso la responsabilità
sociale significa ripensare lo studio professionale se-
condo una visione aziendalistica che si riavvicina alle
dinamiche e ai processi di un'impresa. Un orienta-
mento che può essere visto come una necessità per
rimanere sul mercato o uno slancio verso valori nuo-
vi. L'importante è crederci davvero.