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NUMERO 183 - MAGGIO / GIUGNO 2008
IL COMMERCIALISTA VENETO
Segue l'inventario (in presenza del fallito, del Comitato e dei creditori) con
l'assistenza del Cancelliere (peraltro si può dare atto a verbale delle opera-
zioni materiali già eseguite in precedenza) con stima contestuale.
Le operazione di inventario sono delegabili. L'inventario ha per oggetto:
1) i beni del fallito e presunti tali in luoghi di sua proprietà anche se di terzi
(i quali dovranno in tal caso esperire la procedura di accertamento del
passivo ex artt.93 e ss. L.F.)
2) i beni in possesso di terzi se titolo non opponibile o se non disconosco-
no il diritto della Curatela.
Ancorché siano stati inventariati i beni dei terzi qualora si tratti di "diritti
chiaramente riconoscibili" possono essere restituiti con decreto del G.D. e
col consenso del Curatore e del Comitato nominato per l'occasione anche in
via provvisoria. Vi è l'invito al fallito a dichiarare se ha notizia di altre attività
da inventariare (analogamente a quanto avviene nel caso di esecuzione indi-
viduale). Entro 60 gg. dall'inventario deve esser redatto e depositato il pro-
gramma di liquidazione (art.104 ter L.F.) contenete le direttive che il Curatore
intende seguire per la liquidazione, ma che è anche uno strumento operativo.
E' approvato dal Comitato e comunicato al G.D. che autorizza l'esecuzione
degli atti conformi al programma.
Può prevedere la delega ad altri professionisti di alcune incombenze come
ad es. la stipula mandato per la riscossione dei crediti (106 c.3 L.F.) od il
subentro nel contratto di mandato (factoring) già stipulato dal fallito.
Il programma è vincolante, salvo il deposito e l'approvazione di un supple-
mento per necessità sopravvenute.
E' possibile anche monetizzare i crediti e le azioni di massa (es. revocatorie,
azioni di responsabilità), se giudizi pendenti (art.106 c.1 L.F.), ed anche in
blocco; ma non è possibile cedere solo le pretese ancora non azionate.
In alternativa all'acquisizione dei beni è possibile una loro derelizione per
antieconomicità o per invendibilità.
In caso di rinuncia all'acquisizione sono possibili azioni individuali esecu-
tive o cautelari dei creditori e per i crediti anche l'esercizio dell'azione
surrogatoria ( art.2900 C.C.).
Effetti del fallimento e rapporti pendenti
Come già detto con il fallimento il Curatore si sostituisce al fallito nell'eser-
cizio dei diritti e delle azioni ed ai creditori nell'esercizio delle azioni cc.dd.
di massa: il Curatore è parte in quanto esercita le prime e terzo in quanto
esercita le seconde.
Il Curatore si sostituisce altresì al fallito nelle controversie già in corso, ma
il fallimento determina l'interruzione di ufficio automatica del processo (art.
43 c. 3). Per quanto riguarda i beni sopravvenuti al fallito in costanza di
procedura il Curatore è libero di determinarsi per la loro acquisizione o
meno all'attivo fallimentare. Vi sono peraltro dei beni che sono esclusi dal
patrimonio fallimentare e rimangono patrimonio personale del fallito. Si
tratta dei beni elencati nell'art. 46 di natura strettamente personale o di
carattere alimentare o di mantenimento.
Art. 48: finalmente si è modificata la norma sulla corrispondenza del fallito
che poneva grossi problemi di gestione del fallimento (!!!), prevedendosi
l'esenzione dalla consegna della corrispondenza del fallito persona fisica.
Rapporti contrattuali
La regola generale, che già prima della Riforma si riteneva applicabile ed
estensibile in applicazione di quanto previsto per la compravendita, preve-
de che i contratti (opponibili) (ancora ineseguiti o parzialmente eseguiti) si
sospendono con il fallimento, dovendo il Curatore scegliere se subentrare
o sciogliersi con autorizzazione del Comitato in caso di subentro (con pos-
sibilità di messa in mora e concessione da parte del G.D. di un termine
massimo di gg. 60). In ogni caso il contraente in bonis non ha diritto al
risarcimento del danno né può proporre azioni di inadempimento contrat-
tuale dopo la dichiarazione di fallimento (diversamente se la causa è stata
promossa prima del fallimento).
Innovativa è la nuova norma dell'art.74 che introduce una regola generale
per i contratti ad esecuzione continuata o periodica. In precedenza in caso
di subentro del Curatore si discuteva in giurisprudenza se i pregressi credi-
ti del contraente in bonis dovessero essere pagati per intero o fossero
soggetti alle regole del concorso (rapporto sinallagmatico tra tutte le pre-
stazioni nel loro complesso o tra le singole prestazioni?). Ora la nuova
norma ha previsto che in tale ipotesi di subentro i crediti pregressi vanno
pagati integralmente (il che getta una luce evidente sul diverso problema
della revocabilità dei pagamenti pregressi). Eccezioni:
A) -Non può sciogliersi se:
- il contraente in bonis ha acquistato la proprietà o altro diritto reale;
- il promissario acquirente ha trascritto ex art. 2645 bis c.c. il preliminare di
vendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a dive-
nire l'abitazione principale dell'acquirente o suoi parenti o affini entro il
terzo grado;
- vendita con riserva di proprietà in caso di fallimento del venditore;
- locazione finanziaria in caso di fallimento del concedente;
- locazione di immobili e fallimento del locatore, non recesso prima di 4 anni
(solo recesso se fallimento del conduttore);
- contratto di lavoro subordinato nel caso di fallimento del datore di lavoro
(ma possibilità licenziamento);
- contratto di assicurazione e subentro ex lege del fallimento dell'assicura-
to (a garanzia dell'assicuratore);
In caso di affitto di azienda il Curatore del fallimento del concedente può
sciogliersi ma verso corresponsione di un equo indennizzo.
Il contraente in bonis può continuare a coltivare l'azione di risoluzione per
inadempimento se promossa prima del fallimento dell'altro contraente.
Peraltro è prevista l'inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere
la risoluzione (rectius scioglimento) del contratto dal fallimento (art. 72 c. 6).
B) - Casi di scioglimento ex lege del contratto (non solo quelli indicati
tassativamente nella Sez.L.F. es. se intuitus personae es. comodato):
- contratto di mandato se fallimento del mandatario;
- contratto di commissione;
- contratto di appalto se fallimento dell'appaltatore (qualità soggettiva de-
terminante del contratto);
- compromesso in arbitri (se il contratto nel quale è contenuto si scioglie e
si interrompe il giudizio arbitrale);
- conto corrente;
- contratto di borsa a termine;
- rapporto sociale nelle società di persone;
- contratto di associazione in partecipazione se fallimento associante;
- La disciplina è peraltro ancora incompleta e non si può escludere la
presenza di altre eccezioni alla regola generale della scelta;
C) - Il Fallimento non subentra in tutti i contratti che proseguono personal-
mente con il fallito (esigenze essenziali di vita o non interesse al subentro).
Liquidazione dell'attivo
Va riaffermato il carattere coattivo della vendita ai sensi dell'art. 2919 e ss.
c.c., che comporta da un lato l'effetto purgativo della vendita e dall'altro la
mancanza di garanzia per vizi (i beni vengono venduti nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano) e quella per mancanza di qualità (cfr. Cass. sent.
n. 4085/2005), ma solo la garanzia per evizione (carattere derivativo) e quel-
la di risoluzione per l'aliud pro alio (semmai responsabilità per false infor-
mazioni fornite agli acquirenti)
Non sono vendite coattive quelle effettuate nell'esercizio provvisorio del-
l'impresa e quelle stipulate in adempimento di contratti preliminari nei quali
il Curatore abbia scelto di subentrare.
Se si tratta di beni produttivi la L.F. accorda una preferenza alle forme di
a) Cessione di azienda o di rami di azienda (con trasferimento anche solo
parziale dei dipendenti, atteso che non è tutelata la conservazione dei livelli
occupazionali avendosi come scopo la economicità dell'operazione
liquidatoria, e ciò a differenza di quanto avviene nell'Amministrazione
Straordinaria). (E' prescritta la pubblicazione dell'atto nel registro delle
imprese ai fini dell'opponibilità ai terzi). Trattasi sempre di vendita coattiva
e cioè l'acquirente non risponde dei debiti sorti prima del trasferimento; è
possibile anche l'acquisto con accollo liberatorio dei debiti come modalità
di pagamento (105 c. 9 L.F.), se rispetto della graduazione dei crediti.
E' possibile anche il conferimento dell'azienda in società.
b) Vendita in blocco dei beni;
c) Vendita dei singoli beni.
L'amministrazione fallimentare è come detto finalizzata alla liquidazione,
ma è prevista la possibilità di un esercizio provvisorio dell'impresa (art.104)
con relativa assunzione di rischio di impresa (autorizzata dal Tribunale con
la sentenza o dal G. D. successivamente previo parere favorevole del Comi-
tato a scopo conservativo dell'impresa e del suo valore di avviamento­ per
la sua collocazione unitaria sul mercato e quindi sempre a scopo liquidatorio
- e quando non arrechi pregiudizio ai creditori).
Non ha quindi finalità di risanamento né di conservazione dei livelli occu-
pazionali; l'esercizio provvisorio è generalmente diretto al completamento
di immobili e/o di semilavorati. Esso comporta peraltro un rischio di
prededuzione a scapito dei creditori concorrenti.
Cessa in caso di successivo parere negativo del Comitato.
Vi è comunque sempre un obbligo di rendicontazione a carico del Curatore.
In alternativa la conservazione dell'azienda a scopo liquidatorio può esse-
re assicurata dall'affitto di azienda (104 bis), meno rischiosa in quanto il
rischio di impresa viene addossato all'affittuario, ma più vincolante perché
non revocabile dovendosi rispettare il termine contrattuale di scadenza ­
su autorizzazione del G.D. e previo parere favorevole del Comitato .
La scelta dell'affittuario deve avvenire previa stima e pubblicità, tenendo
conto del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del
La liquidazione dell'attivo
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