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NUMERO 183 - MAGGIO / GIUGNO 2008
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La liquidazione dell'attivo
RIFORMA FALLIMENTARE
FRANCESCO PEDOJA
Presidente Sezione fallimentare Tribunale di Treviso
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 6
Decreto Legislativo 5/2006 e disposizioni correttive Decreto Legislativo 169/2007
Introduzione
La Riforma Fallimentare entrata in vigore il 16\07\2006 ha comportato tra gli
effetti più importanti ed evidenti una verticale riduzione dei fallimenti (a
Treviso ad un terzo del totale dichiarato nello stesso periodo ante riforma)
e un parallelo aumento delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, con gravi
problemi organizzativi e di efficienza del sistema.
Il provvedimento correttivo ha ovviato, com'era nell'intenzione del Gover-
no, a tale inconveniente, ma allargando l'area della fallibilità anche a situa-
zioni non degne di procedura concorsuale (con il pericolo di eventuale
revoca in appello del fallimento in caso di prova tardiva del mancato
superamento dei limiti di fallibilità).
Dati statistici del Tribunale di Treviso:
si è passati da 21 fallimenti dichiarati nel I trim. 2007 a 46 fallimenti dichiarati
nello stesso periodo 2008; C.P. nel I trim. 2007 n. 2, nel I trim. 2008 n.9 ;
istanze fallim. I trim. 2007 n.77 I trim. 2008 n.114
Privatizzazione delle procedure
La Riforma fallimentare ha attuato un arretramento della posiizione dell'A.G.
a vantaggio dei "protagonisti dell'insolvenza", con soluzioni peraltro in
contro tendenza come nel caso della riproposizione della liquidazione dei
beni tramite il G.D., con applicazione delle norme processuali del processo
esecutivo individuale oppure come l'ampliamento dei poteri del Tribunale
anche di merito in sede di ammissione del C.P..
a) E' stata operata una vera e propria privatizzazione della gestione
dell'insolvenza:
1 ­ I poteri autorizzatori spettano al Comitato in modalità sempre più ampie (es
art.104 ter L.F. il programma di liquidazione non viene più approvato dal G.D.)
2 ­ Esclusione espressa dei poteri officiosi del Tribunale nella dichiarazione
di fallimento, ora anche in ipotesi di non omologazione o risoluzione del C.P.
3 ­ Esclusione di poteri valutativi del G.D. in ordine alla proposta di C.F..
b) La Riforma attua peraltro una minore tutela dei creditori in ambito falli-
mentare, a vantaggio dell'esecuzione individuale:
1 ­ limitando l'area dei soggetti fallibili (ancorché ampliata come già visto
dal Correttivo)
2 ­ limitando le ipotesi di revocatoria fallimentare e cioè tutelando solo
alcune categorie di creditori attraverso le ipotesi di esenzione.
3 ­ tutelando la maggioranza a scapito delle minoranze e dell'effettivo
concorso (potere di impugnativa solo dei creditori delle classi dissenzienti).
Come tutelare allora le minoranze? E' possibile pensare al promuovimento
di class action?
4 ­ si sono posti dei limiti alla soddisfazione dei creditori privilegiati specia-
li (e cioè nella misura del valore del bene oggetto del privilegio) sia in sede
di C.F. che di C.P..
5 ­ il correttivo è intervenuto ulteriormente sul piano del rito in tema di revocatorie
abrogando il rito camerale previsto originariamente dall'art. 24 c. 2 L.F.
6 ­ è stato introdotto l'istituto dell'esdebitazione (142 L.F.) anche per i
fallimenti dichiarati prima del 16/07/2006, ma chiusi dopo l'introduzione
dell'istituto con D.Lgs. n.5/2006 , con il limite decadenziale di 1 anno dal-
l'entrata in vigore del correttivo.
Esecuzione concorsuale e amministrazione del patrimonio fallimentare
La liquidazione del patrimonio del debitore per la distribuzione del ricavato
ai creditori si apre con la sentenza di fallimento ­ ma per la sua opponibilità
ai terzi si richiede la pubblicazione nel Registro delle Imprese ­ ; trattasi di
un procedimento esecutivo per espropriazione che si atteggia in maniera
autonoma e differenziata rispetto all'esecuzione individuale che si apre
con il pignoramento (ove manca l'elemento dell'unitarietà della procedura
e del giudice, la custodia e l'amministrazione non sono affidate agli organi
fallimentari). L'amministrazione fallimentare è invece affidata al Curatore ed
è finalizzata alla liquidazione (cd. amministrazione liquidativa).
Ha come primo momento l'apprensione dei beni (mobili ed immobili), previa
loro identificazione e successiva valutazione. Essa avviene (art.84) con
l'apposizione dei sigilli (per i beni mobili) e con la trascrizione della senten-
za di fallimento (per i beni immobili e mobili registrati)
L'apposizione dei sigilli è operazione del Curatore (a differenza di quanto
era previsto in astratto dalla normativa del 1942, ma di fatto già attuato).
Il G.D., non essendovi ancora il Comitato dei creditori, autorizza l'ausilio di
terzi (art. 41 c. 4 L.F.) o la vendita immediata tramite commissionario per le
cose deteriorabili.
L'apposizione dei sigilli avviene negli stessi limiti del pignoramento diretto
(art.513 C.P.C.), a differenza di quanto avviene nell'esecuzione individuale
che prevede anche il pignoramento presso terzi.
Se i beni sono in possesso di terzi occorre distinguere:
1) se il terzo non contesta la proprietà del fallito, egli può continuare nel
possesso del bene;
2) se la proprietà è contestata o il possesso è incompatibile con la liquida-
zione è necessario un accertamento giudiziario.
Pubblichiamo un secondo intervento (il primo è stato pubblicato nel n. 181 di gennaio/febbraio 2008) del dott. Francesco Pedoja, Presidente della Sezione
fallimentare del Tribunale di Treviso, oggetto della relazione che lo stesso Magistrato ha tenuto ad un convegno organizzato dalla Camera Civile e dall'Ordine degli
Avvocati trevigiani sulla privatizzazione delle procedure fallimentari il 22 maggio ultimo scorso, che riprende alcuni spunti già trattati nell'articolo pubblicato. Il
Magistrato afferma che con la riforma della legge fallimentare e con il successivo "correttivo" si è voluto attuare una "vera e propria privatizzazione della gestione
dell'insolvenza" e spiega, documentando, le ragioni della sua affermazione che vanno, tra l'altro, dall'ampliamento dei poteri affidati al Comitato dei creditori
all'esclusione dei poteri del Tribunale nella dichiarazione di fallimento. Afferma inoltre il Magistrato che la riforma "attua peraltro una minore tutela dei creditori
in ambito fallimentare, a vantaggio dell'esecuzione individuale" indicando vari aspetti a supporto della propria convinzione.
Il lavoro del Magistrato, pratico e chiaro nelle sue espressioni, riporta nell'introduzione anche il fatto che la riforma della L.F., entrata in vigore il 16/07/2006, ha
comportato, tra gli aspetti più rilevanti, quello di una drastica riduzione dei fallimenti (a Treviso per esempio ad un terzo del totale dichiarato nello stesso periodo
ante riforma) in tutt'Italia. Basti pensare al periodo marzo 2007 / marzo 2008: Firenze -52,6%, Bologna -20,7%, Pescara -52,9%, Roma -20,5%, Torino ­
17,4%, Milano invece è andata in contro tendenza con + 14,7% ed anche Napoli con + 77,8%.
Al di là di questo aspetto, l'intervento del dott. Pedoja, nell'ambito del tema del convegno, si sofferma su temi quali: - privatizzazione delle procedure; - esecu-
zione concorsuale ed amministrazione del patrimonio fallimentare; - effetti del fallimento e rapporti pendenti; - rapporti contrattuali; - liquidazione dell'attivo;
- procedure competitive; - norme transitorie, riabilitazione, esdebitazione.
Una panoramica dunque su temi nuovi ed attuali della riforma con spunti di sicuro interesse per i nostri lettori addetti e non alle procedure concorsuali.
Come ebbi modo di affermare nella presentazione del precedente intervento del dott. Pedoja sulle novità del correttivo pubblicato, come detto, nel n. 181 del nostro
giornale, questo tipo di interventi dei Magistrati ci danno sicuramente del valore aggiunto rispetto a quello che può essere un semplice commento delle norme,
proprio per l'approccio pratico ma anche critico del Magistrato, frutto del lavoro quotidiano che svolge.
Servono questi interventi per creare dibattito e dare un contributo alla soluzione di problemi e di situazioni d'incertezza che si presentano, direi quotidianamente
e che il Magistrato vive in prima persona.
Ringraziamo ancora una volta il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Treviso dott. Francesco Pedoja per il contributo dato al nostro Giornale.
Ezio Busato
Ordine di Padova
La privatizzazione delle procedure fallimentari