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NUMERO 183 - MAGGIO / GIUGNO 2008
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L'Agenzia delle Entrate si aggiorna:
no all'IRAP professionisti generalizzata
NORME E TRIBUTI
MICHELA ZAMPICCOLI
Ordine di Trento
IL COMMERCIALISTA VENETO
F
inalmente lo ha ammesso: "non è ulte-
riormente sostenibile la tesi
interpretativa dell'assoggettamento
generalizzato ad IRAP degli esercenti
arti e professioni".
È con questo breve assunto ­ contenuto nella
recente circolare 45/E dello scorso 13 giugno -
che l'Agenzia delle Entrate aggiorna i propri
orientamenti in materia di IRAP sui professioni-
sti, allineandosi con le interpretazioni da tempo
suggerite da Commissioni Tributarie e Corte di
Cassazione.
Questione annosa quella dell'IRAP sui professio-
nisti, precipuamente incentrata sull'interpretazio-
ne del concetto di "autonoma organizzazione".
Da un lato abbiamo l'Agenzia delle Entrate, che
fino ad ora non si era mai smossa da un criterio di
applicazione generalizzata dell'IRAP ai profes-
sionisti (si pensi in particolare alla R.M. 32/E/
2002) e non si era preoccupata di individuare ra-
gionevoli indicatori di sussistenza di un organiz-
zazione autonoma in capo al professionista.
Da un altro lato abbiamo la giurisprudenza, al
suo interno divisa in diversi schieramenti:
* quello che sostiene il connubio naturale tra
lavoro autonomo e organizzazione autonoma,
* quello che assevera l'insussistenza intrinseca
di autonoma organizzazione nel lavoro autono-
mo, per il fatto che la presenza del professionista
è indispensabile per lo svolgimento dell'attività
medesima, e
* quello che si posiziona tra queste due tesi
massimaliste, sostenendo semplicemente la ne-
cessità di valutare caso per caso l'esistenza o
meno di un'autonoma organizzazione in capo ai
lavoratori autonomi.
Notevole è stato il contributo apportato dalla
Sezione tributaria della Corte di Cassazione che
ha prodotto diverse sentenze (tra le più recenti
ricordiamo le nn. 3674, 3676 e 3678 del 2007), in-
centrate sulla qualificazione ed interpretazione
del concetto di "attività autonomamente orga-
nizzata", al fine di stabilire l'esistenza o meno del
presupposto per l'applicazione dell'IRAP a nor-
ma dell'art. 2, D.Lgs. 446/1997.
Ma veniamo alla recente circolare 45/E/2008, che
peraltro richiama in più di un passaggio le indica-
zioni delle citate sentenze della Corte di
Cassazione.
In sostanza, l'Agenzia:
* dichiara l'insostenibilità dell'assoggettamento
generalizzato all'IRAP dei lavoratori autonomi;
* individua gli elementi che possono far presu-
mere l'esistenza di "autonoma organizzazione"
nonché i casi in cui viene di fatto esclusa l'appli-
cazione dell'imposta.
In particolare si individuano due casi:
1)
caso in cui il lavoratore autonomo soddi-
sfa i requisiti previsti per il regime dei minimi-
marginali di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della
Finanziaria 2008: il rispetto dei requisiti richiama-
ti (e sintetizzati nella tabella sotto) è da conside-
rarsi elemento sufficiente per l'esclusione
dall'IRAP. Va da sé che non sia necessario che il
professionista abbia aderito al regime dei minimi,
bensì sia sufficiente che ne soddisfi i requisiti;
2)
caso in cui il lavoratore autonomo non
soddisfa i requisiti dei minimi-marginali ma ritie-
ne comunque di non avere "autonoma organiz-
zazione": l'ipotesi di esclusione può e deve es-
sere comprovata e motivata dal contribuente. In
tal senso, due sembrano essere gli elementi da
considerarsi fondamentali per stabilire l'esisten-
za o meno di autonoma organizzazione", ossia:
-
l'impiego non occasionale di lavoro al-
trui: ci si riferisce all'impiego di dipendenti ma
anche di collaboratori a progetto ed assume
rilevanza l'affidamento di compiti tipici dell'atti-
vità professionale a terzi. Sono invece ininfluenti
le prestazioni di terzi estranee all'attività profes-
sionale e l'attività prestata dal praticante;
-
la disponibilità di beni strumentali ecce-
dente il minimo: si considera l'esistenza di beni
strumentali eccedenti rispetto a quelli ritenuti
"minimali" e perciò essenziali allo svolgimento
dell'attività professionale. In tal senso si consi-
derano anche i beni forniti da terzi a qualsiasi
titolo e quelli il cui costo risulta dedotto integral-
mente. Si noti come questo passaggio sia ade-
rente al riferimento ad un "apparato attrezzato
che si sostanzi in un quid pluris per il professio-
nista" suggerito in diverse sentenze dalla Corte
di Cassazione.
Ecco pertanto che l'Agenzia ha cercato di dise-
gnare la "situazione tipo" del professionista
escluso da IRAP, senza però pregiudicare la po-
sizione di altri soggetti, che comunque hanno la
possibilità di dimostrare l'assenza di presuppo-
sto per l'assoggettamento ad IRAP. In tal senso
si può affermare che ­ perlomeno sulla carta - è
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stato centrato l'obiettivo di creare un sistema di
valutazione "caso per caso", finalizzata ad una
verifica sistematica dei presupposti per l'appli-
cazione dell'imposta.
Come procedere
se non si vuole pagare l'IRAP?
Qualora ci si reputi esclusi o potenzialmente
escludibili dall'IRAP ­ in particolare alla luce della
circolare 45/E/2008 ­ si possono percorrere di-
verse strade ed è tutt'altro che facile stabilire
quale sia la più adeguata, considerando poi che
ad oggi l'Agenzia non ha fornito alcuna indica-
zione in tal senso.
La circolare n. I/R dell'Istituto di ricerca del Con-
siglio nazionale dei commercialisti ed esperti con-
tabili - emanata anteriormente rispetto alla circo-
lare 45/E ­ ha individuato tre principali strade
percorribili, ognuna con diverse regole e implica-
zioni:
1)
compilazione del quadro IQ, versamento
del tributo e richiesta di rimborso;
2)
compilazione del quadro IQ ed omissione
del versamento;
3)
omissione della compilazione del quadro
IQ e del versamento.
Il Consiglio si è fermato in particolare a ragionare
Sintesi requisiti minimi per esclusione dall'Irap
Ricavi
Soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente ricavi ovvero compensi
ragguagliati all'anno non superiori a 30.000.
Spese per lavoro dipendente
Soggetti che non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per contratti di
collaborazione o lavoro a progetto e simili.
Acquisti beni strumentali
Soggetti che non hanno effettuato nel triennio precendente acquisti di beni strumentali
per valori superiori a 15.000 (inclusi i canoni di locazione sostenuti per l'affitto dei
locali strumentali all'attività). .
Cessioni all'esportazione
Soggetti che non hanno effettuato cessioni all'esportazione.
IRAP