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sia il cessionario.
Per completezza, si sottolinea, in relazione a quest'ultima ipo-
tesi, la possibilità per il cessionario di sottrarsi da responsa-
bilità regolarizzando l'intera operazione ai sensi dell'art. 6
comma 8 D.Lgs. 471/97
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. In altre parole, quando ci si
trova in presenza di una fattura con IVA che si ritiene irre-
golare, si consiglia di evitare di pagare al proprio fornitore
un'imposta che non potrebbe poi essere portata in detra-
zione. È invece più prudente attivare la procedura di
regolarizzazione. In ogni caso se l'imposta è stata assolta,
ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente
ovvero dal cedente o prestatore viene confermato il dirit-
to alla detrazione. Se ne deduce per contro che la viola-
zione dell'obbligo di registrazione da parte del cessionario
ovvero di versamento da parte del cedente, nelle ipotesi
precedenti, fanno venir meno il diritto summenzionato con
il rischio che, per effetto di un'indebita detrazione, al
cessionario possa essere successivamente contestata an-
che l'infedele dichiarazione, prevista dall'articolo 5, comma
4 del D.Lgs. 471/97
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.
Un'ultima ipotesi presa in considerazione dal legislatore ri-
guarda l'omessa documentazione, da parte del cedente, di
un'operazione soggetta al regime dell'inversione contabile.
Il comma 9 bis prevede, in questi casi, che sia punito con una
sanzione compresa tra il 5 e il 10% degli importi non docu-
mentati, il cedente/prestatore che non emetta fattura, tutta-
via, quando la violazione non rileva neppure ai fini della de-
terminazione del reddito si applica la sanzione amministrativa
da 258 a 2.065 euro fermo restando l'obbligo per il
cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi
dell'art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/97, applicando comunque il
meccanismo dell'inversione contabile.
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Secondo quanto precisato dall'Agenzia, per evitare questa responsabilità solidale il cessionario o committente deve regolarizzare l'operazione presentan-
do all'ufficio delle Entrate un documento integrativo con queste caratteristiche: deve essere in duplice esemplare, deve riportare le indicazioni dell'imponi-
bile, dell'aliquota e della relativa imposta; il documento integrativo deve essere presentato entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua
registrazione. Gli adempimenti per il contribuente, tuttavia, non finiscono qui. Cessionario o committente devono infatti aver cura di: non esercitare la
detrazione dell'imposta erroneamente addebitata in fattura; annotare il documento emesso secondo le regole dell'inversione contabile, ossia nel registro delle
fatture emesse di cui all'articolo 23 del D.P.R. 633/72 e in quello degli acquisti di cui al successivo articolo 25; liquidare l'imposta nei modi ordinari ed
effettuare il versamento dell'eventuale IVA a debito emergente dal l'operazione solo al verificarsi di cause di indetraibilità oggettiva o soggettiva". Cfr.
RENATO PORTALE, Reverse charge, filtro alla solidarietà, in "il Sole 24 ore" del 02.02.2008, pag.27;
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Si ricorda, tuttavia, che nel caso di violazioni di più obblighi inerenti alla documentazione (di regola la fatturazione) e alla registrazione di una
medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 471/97. Fuori da questa ipotesi la violazione
di più disposizioni con una sola azione od omissione è punita con la sanzione per la violazione più grave, aumentata sino al doppio (art.12, comma
1, D.Lgs. 472/97).
IL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE