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35
Cfr. ROBERTO FANELLI, Le sanzioni nel reverse charge, in "Corriere Tributario" n.5/2008, pag.360;
36
Contra FANELLI secondo il quale l'omessa registrazione da parte del cessionario/committente di un'operazione soggetta a reverse charge non può essere
assimilata ad una irregolare registrazione quanto piuttosto alla violazione stessa dell'obbligo di documentazione. In questo senso, quando un'operazione
è soggetta al regime dell'inversione contabile, ricadrebbero sul committente/cessionario sia l'obbligo di documentazione, sia quello di registrazione. Cfr.
FANELLI, Le sanzioni, op.cit., pag.362;
37
Per una più esauriente interpretazione della norma cfr. RAFFAELE RIZZARDI, Prontuario Iva, Milano, il Sole 24 ore, 2005, tredicesima edizione,
pag.386;
38
Cfr. MARCO PEIROLO, Il regime sanzionatorio delle operazioni soggette a "reverse charge", in "Pratica fiscale" del 28/01/2008 n.4, pag.24;
fettiva decorrenza delle nuove disposizioni.
La stessa amministrazione prendendo atto dei dubbi che han-
no caratterizzato l'applicazione del nuovo istituto ha ritenuto
opportuno salvaguardare il comportamento di quegli ope-
ratori i quali, constatata l'autorizzazione a livello comunita-
rio, hanno deciso di applicare il meccanismo dell'inversio-
ne contabile anche prima dell'effettiva conferma da parte
della stessa Agenzia. L'applicazione del reverse charge tra
il 13 agosto 2006 data di entrata in vigore della Direttiva 2006/
69/CE, e il 31 dicembre 2006 non legittima, oggi, il Fisco a
contestare al subappaltatore il mancato versamento dell'im-
posta, né al committente/appaltatore (o altro subappaltatore)
la mancata regolarizzazione della fattura ricevuta.
Per quanto riguarda gli altri errori tipici in cui un soggetto
può incappare nell'applicazione del meccanismo dell'inver-
sione contabile, questi dovranno essere valutati alla luce degli
obblighi di documentazione e di registrazione che gravano
sui diversi operatori. Documentare correttamente un'ope-
razione non significa soltanto emettere un documento rile-
vante ai fini del tributo (fattura, ricevuta, scontrino) ma anche
emetterlo completo di ogni elemento richiesto dalla nor-
mativa in vigore.
Adempiere l'obbligo di registrazione non significa soltanto ripor-
tare il documento nel relativo registro ma anche iscriverlo corret-
tamente. Quando un'operazione soggiace all'ordinario regime
d'imposta, i rischi relativi alla corretta documentazione e registra-
zione ricadono essenzialmente sul cedente/prestatore in quanto
unico debitore del tributo
35
.
Il discorso cambia quando si ricorre al meccanismo dell'in-
versione contabile in quanto, in questo contesto, debitore
d'imposta è il committente/cessionario in luogo del
prestatore/cedente. Così, mentre l'obbligo di documentare
l'operazione ricade comunque sul cedente/prestatore (il quale
viene sanzionato se omette di documentare un'operazione
imponibile), sul cessionario/committente grava l'obbligo di
tener conto del documento nelle registrazioni anche qualora
la stessa si dimostri completamente estranea all'attività d'im-
presa
36
. In quest'ultima ipotesi (che ritengo comunque quasi
scolastica) si osserva che l'operazione, essendo stata as-
soggettata al meccanismo dell'inversione contabile, attende
il riversamento dell'imposta mediante la doppia registrazio-
ne nel registro degli acquisti (in cui l'imposta sarà conside-
rata indetraibile) ed in quello delle vendite (per il successivo
versamento). Non troverà cioè applicazione il disposto
dell'art.6, comma 7 del D.P.R. 695/96 in materia di sempli-
ficazioni contabili, norma introdotta per prevedere la facoltà
di registrazione delle operazioni con IVA oggettivamente
indetraibile
37
.
Fatta questa breve premessa si possono analizzare le nuove
ipotesi sanzionate dall'art.1, comma 155 della legge 24 di-
cembre 2007 n. 244.
Innanzitutto il cedente può correttamente emettere una fat-
tura in regime di reverse charge, ed il cessionario/commit-
tente sbagliare la relativa registrazione (in quanto omette l'an-
notazione del documento, ovvero non provvede ad integra-
re lo stesso evidenziando l'imposta in fattura). In entrambi i
casi il legislatore ha previsto, a carico del cessionario/com-
mittente soltanto, una sanzione compresa tra il 100% e il
200% dell'imposta non assolta.
Può accadere, invece, che il prestatore emetta erroneamente
una fattura in regime di inversione contabile: in questi casi la
sanzione dipende dal comportamento tenuto dal commit-
tente
. Se lo stesso ha assolto l'imposta mediante integra-
zione della fattura e doppia annotazione nel registro degli
acquisti e in quello delle vendite, si applicherà la sanzione
ridotta nella misura del 3% dell'imposta non versata. Per
contro, se l'imposta non viene assolta dal cessionario me-
diante inversione contabile, troverà applicazione la sanzione
piena nella misura compresa tra il 100% e il 200% dell'im-
posta non versata. In ogni caso, per la stessa sanzione, ri-
sponderanno solidalmente sia il cedente sia il cessionario
38
.
Se per un'operazione soggetta al meccanismo dell'inversione
contabile viene emessa una fattura con evidenziazione del tri-
buto, per l'applicazione della relativa sanzione sarà necessa-
rio valutare il comportamento tenuto dal cedente. Se sarà
stata correttamente versata l'imposta si applicherà la sanzio-
ne ridotta con salvaguardia, per il cessionario/committente,
del diritto alla detrazione, altrimenti quella piena con perdita
del diritto medesimo. In entrambi i casi, ancora una volta, per
la stessa sanzione, risponderanno solidalmente, sia il cedente
IL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE