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In relazione all'attività effettivamente esercitata è stato solle-
vato un ultimo problema: ci si è chiesti se, per far scattare la
norma, sia necessario che le prestazioni si qualifichino come
un'attività effettiva ed abituale, oppure se sia sufficiente che le
stesse siano poste in essere anche in via del tutto occasionale.
Secondo Assonime
29
la soluzione, sia pure in termini dubitati-
vi, dovrebbe essere negativa, sulla scorta del fatto che se le
particolari operazioni hanno carattere occasionale, non sa-
rebbero riconducibili ad una vera e propria attività ­ neppure
secondaria ­ di costruzione. Chi scrive ritiene, invece, più
corretto distinguere le operazioni "edili" occasionali poste in
essere da un imprenditore individuale da quelle poste in esse-
re da società o enti commerciali. Il carattere dell'occasionalità
rileva, infatti, soltanto per le prime: l'art. 4 del D.P.R. 633/72
considera esercizio di impresa l'esercizio per professione
abituale [...] delle attività commerciali [...] di cui agli art. 2135
[...] del codice civile [...]. In ogni caso, aggiunge, sono effet-
tuate nell'esercizio di impresa [...] le prestazioni di servizi poste
in essere da una società commerciale. Sulla base della dispo-
sizione in esame autorevole dottrina afferma che per gli im-
prenditori individuali che esercitano in via collaterale attività
commerciali l'assoggettamento a IVA delle stesse è legato so-
prattutto ad alcune caratteristiche delle attività medesime, in
primo luogo la loro abitualità
30
, in secondo luogo se utilizzano o
meno i beni e le strutture già impiegate per svolgere l'attività
principale
31
. Per le società e gli enti commerciali opera invece
un criterio formale: tutte le operazioni comunque poste in esse-
re dai suddetti soggetti si considerano compiute nell'esercizio
d'impresa
32
.
Infine è intervenuta la risoluzione 113/E del 28 marzo 2008
con la quale l'Amministrazione Finanziaria ha avuto modi di
affermare che se l'attività svolta da una società rientra nel
settore edile, le relative prestazioni rese nei confronti del sog-
getto appaltatore dovranno essere assoggettate al regime del
reverse-charge anche quando la stessa sia svolta in via non
prevalente (leggi abituale
33
).
OBBLIGHI CONTABILI E DICHIARATIVI
Per l'applicazione dell'imposta con il meccanismo dell'inver-
sione contabile, le operazioni indicate al comma 6 dell'artico-
lo 17 del D.P.R. 633/72 sono considerate, per il prestatore,
operazioni imponibili a tutti gli effetti, anche se ad aliquota
zero. Pertanto il subappaltatore emette fattura per i lavori
eseguiti ma senza addebitare l'IVA, indicando in fattura la
norma che lo esonera dall'applicazione dell'Imposta.
L'appaltatore integra la fattura ricevuta con l'indicazione del-
l'aliquota ordinaria (per esempio, il 4% per la costruzione di
fabbricati con caratteristiche previste dalla legge "Tupini", il 10%
nel caso di opere di urbanizzazione o il 20% se si tratta della
costruzione di fabbricati di lusso o industriali) e della relativa im-
posta. Annota successivamente la fattura integrata nel registro
delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimen-
to e comunque entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al
relativo mese, e nel registro degli acquisti anteriormente alla li-
quidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale
viene computata la detrazione.
Per i contribuenti minimi sussiste infine l'obbligo di versare l'im-
posta così come determinata al punto precedente (mediante
integrazione del documento di acquisto) entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
34
.
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi ai fini IVA nel
quadro VE della relativa dichiarazione compare il rigo VE34,
per accogliere l'importo delle prestazioni di servizi rese nel
settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta ai
sensi dell'articolo 17, comma 6. Nel quadro VJ è stato pre-
visto inoltre il rigo VJ13, in cui indicare l'importo degli acqui-
sti di servizi resi dai subappaltatori assoggettati all'inversione
contabile. Occorre inoltre ricordare che le operazioni di cui
si discute devono essere ancora annotate negli elenchi clienti
e fornitori, in particolare il cedente deve annotare l'operazio-
ne nell'elenco clienti nel solo campo delle operazioni imponi-
bili. Il cessionario, a sua volta, deve inserire l'operazione nel-
l'elenco fornitori indicando sia l'ammontare imponibile sia l'im-
posta relativa.
LE SANZIONI
Prima ancora di addentrarci in un'analisi dettagliata delle nor-
me introdotte dal legislatore per prevenire e sanzionare even-
tuali comportamenti fraudolenti, è utile ricordare che le incer-
tezze degli operatori, almeno inizialmente riguardavano l'ef-
29
Cfr. Assonime, circolare n.45/2007, paragrafo 2.2;
30
Su questa norma si basa l'esclusione da IVA delle operazioni "occasionali". Cfr. RAFFAELLO LUPI, Diritto tributario. Parte speciale, Milano, Giuffrè
editore, 2005, ottava edizione, pag.273;
31
"Il requisito soggettivo IVA sussiste solo per le operazioni avvenute "nell'esercizio dell'attività": quest'ultimo senz'altro ricomprende, oltre alle presta-
zioni tipiche della singola impresa o professione, anche quelle che comunque utilizzano i beni o le strutture impiegate per l'esercizio dell'attività". Cfr. LUPI,
Diritto tributario, op.cit., pag. 272;
32
Cfr. LUPI, Diritto tributario, op.cit., pag. 273;
33
Cfr. PAOLA PULELLA LUCANO, Risoluzione n. 113/E del 28 marzo 2008. Pannelli a "messaggio variabile", inversione Iva obbligata, in "Fiscooggi",
edizione del 31/03/2008, www.fiscooggi.it;
34
Cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 73/E del 21 dicembre 2007;
IL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE