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do l'obbligo dello stesso di comunicare all'ufficio delle En-
trate l'effettiva attività esercitata, ai sensi dell'articolo 35,
comma 3
22
. Può accadere, invece, che una società sia identi-
ficata, per quanto attiene l'attività prevalente, con un codice
non ricompreso nella sezione F della tabella Atecofin 2007,
mentre per quanto concerne l'attività secondaria, con un codi-
ce rilevante ai fini dell'assoggettamento a inversione contabile.
Anche in queste ipotesi, il fatto che l'impresa svolga la pro-
pria attività principale con un codice estraneo alla sezione F
della suddetta tabella non è motivo sufficiente per ritenere la
stessa esclusa dal regime del reverse charge: ai fini dell'ap-
plicazione del meccanismo in esame si dovrà, infatti, avere
riguardo all'attività effettivamente prestata nell'ambito del con-
tratto di subappalto
23
. Rientrano normalmente nel settore edile
e quindi in presenza delle altre condizioni richieste, deter-
minano l'applicazione del reverse charge alcune ipotesi mol-
to comuni quali la manutenzione degli impianti sanitari
24
, elet-
trici e di condizionamento, la manutenzione degli impianti di
allarme
25
, la formazione di pareti e controsoffitti
26
e altre
ipotesi.
La costruzione di strutture prefabbricate, pur essendo com-
presa nella sezione D della tabella Atecofin (attività manifattu-
riere) viene attratta al settore edilizio (sezione F) se viene svol-
ta nel cantiere edile ed il materiale principale è il calcestruz-
zo
27
.
Per quanto riguarda il caso assai dibattuto del noleggio è in-
tervenuta, infine, la risoluzione del 3 agosto 2007, n. 205/E
dove si è avuto modo di affermare che "con particolare rife-
rimento ai contratti di noleggio senza aggiunta di manodope-
ra (senza operatore o senza montaggio/smontaggio), [...] tali
tipologie contrattuali sono escluse dall'ambito applicativo del-
l'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 6, lettera a),
del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto tali prestazioni non
concretizzano subappalti". Per contro se il contratto di noleg-
gio include la fornitura di manodopera può configurarsi o meno
come un contratto di appalto a seconda se preveda o meno
un'obbligazione di risultato. In questa seconda ipotesi, quando
il contratto di noleggio si configura come un contratto di appal-
to, sarà assoggettato al meccanismo del reverse charge se reso
da un soggetto subappaltatore nell'ambito del settore edile.
Risulta pertanto fondamentale esaminare le singole clausole
che regolano i contratti di "nolo a caldo". Se il prestatore è
chiamato a eseguire il servizio in qualità di mero esecutore
materiale delle direttive del committente viene a mancare l'au-
tonomia organizzativa, uno degli elementi tipici del contratto
d'appalto. In questo caso non si dovrà applicare il reverse
charge.
Nel caso contrario in cui l'oggetto del contratto sia la realiz-
zazione di un particolare risultato (si propongono gli esempi
dei lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizio-
ne di edifici e simili), ciò che si configura non è un semplice
noleggio (anche a caldo) delle attrezzature, ma piuttosto un
contratto di appalto (o subappalto), caratterizzato da un'ob-
bligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di
subordinazione, dall'organizzazione in proprio con assunzio-
ne dei relativi rischi. In questo caso il regime IVA applicabile
sarà quello dell'inversione contabile.
In precedenza abbiamo accennato alla necessità che il rap-
porto interessi almeno tre diversi soggetti: a questo punto della
trattazione è importante sottolineare l'importanza che questa
"catena" di rapporti (di appalto o prestazioni d'opera) non
sia interrotta da una cessione (ovvero da una fornitura con
posa in opera), dato che in questo caso "a valle" non potrà
esservi reverse charge.
Il caso emblematico affrontato dall'Agenzia delle Entrate è quel-
lo dell'impresa che fornisce alla società appaltatrice armature
in acciaio e che si avvale dell'opera di altra impresa per la posa
in opera. Se il primo rapporto (committente/fornitore) è di "ven-
dita" (fornitura con posa), a nulla vale interrogarsi sulla natura
di appalto, prestazione d'opera o altro, del rapporto sottostante
(fornitore/prestatore), perché non vi potrà essere subappalto.
Naturalmente gli interrogativi sul regime vanno riproposti per i
successivi anelli della "catena" (prestatore/altro prestatore), da
cui la necessità, asserita dall'Agenzia nella risoluzione 164/E,
di verificare sempre la natura giuridica del rapporto contrat-
tuale intercorrente tra il proprio committente ed il suo cliente
28
.
22
"La comunicazione del codice di attività corretto potrebbe riguardare i molti soggetti che operano nel settore edilizio, che, per effetto della normativa sul
reverse charge, hanno "scoperto" che in molti casi il codice utilizzato non risulta pertinente. A ogni modo, va ricordato che ricadono nella disciplina
dell'inversione contabile nel settore edile, in presenza di contratti di subappalto, le prestazioni che solo oggettivamente sono riconducibili alla sezione F dei
codici delle classificazioni economiche". Cfr. DARIO DEOTTO, Così Unico 2007 cancella l'errore, in "il Sole 24 ore" del 23/04/2007, pag.36;
23
Cfr. DEBORAH SUMA, Risoluzione n. 174/E del 24 aprile 2008. Inversione contabile anche se quella edile non è l'attività principale, in "Fiscooggi",
edizione del 24/04/2008, www.fiscooggi.it;
24
Cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 154/E del 2007;
25
Cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 164/E del 2007;
26
Cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 secondo la quale l'opera realizzata è qualcosa di diverso dalla somma dei pannelli
utilizzati, e quindi non si può parlare di vendita con posa in opera.
27
"Le conclusioni della risoluzione 76/E (del 4 marzo 2008 - n.d.r.) sembrano aprire a un'estensione dell'inversione contabile anche ad alcune operazioni
realizzate in edilizia da imprese con attività "ordinarie" incluse nell'industria manifatturiera". Cfr. LUCA GAIANI, Subappalti. Sì ai prefabbricati realizzati
nella struttura del committente, in "il Sole 24 ore" del 06/03/2008, pag.26;
28
Cfr. GIORGIO GAVELLI, Reverse charge IVA. Il punto della situazione, in "il Fisco", n.39/2007, fascicolo n.1, pag.5698/9;
IL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE