7
quelle di dare), ed infine, perchè sull'appaltatore grava sem-
pre un'obbligazione di risultato
17
.
Tra i contratti di appalto, ed in particolare tra i contratti di
appalto pubblico è già stato citato il contratto di affidamento
a contraente generale. Secondo l'Amministrazione Finanzia-
ria tale tipologia di rapporto scaturisce dalla presenza di di-
versi requisiti e la mancanza di alcuni di essi (quali, ad esem-
pio, la volontà di farsi carico del prefinanziamento dell'ope-
ra, ovvero la diretta realizzazione delle infrastrutture oggetto
del contratto) vale a configurare un diverso negozio giuridi-
co, di affidamento "atipico". In particolare, tale nuova figura
contrattuale si collocherebbero nel mezzo tra il contratto di
appalto pubblico e quello privato dando origine ad un con-
tratto, "innominato", nei confronti del quale il meccanismo
dell'inversione contabile non trova applicazione per mancan-
za del presupposto oggettivo. Colgo adesso l'occasione per
dire che tale ricostruzione non convince: accogliendo una si-
mile tesi il problema sarà, infatti, di volta in volta, valutare se
i requisiti in possesso del contraente generale soddisfino o
meno, e in che misura, le previsioni degli articoli 173 e 176
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e se l'emergere di eventuali
elementi di differenziazione sia sufficiente a costituire una nuova
figura contrattuale ovvero semplicemente una diversa forma
di contratto pubblico di appalto.
Continuando nell'analisi dell'art.17, la norma in commento,
specifica che sono incluse nel campo di applicazione del
reverse-charge le prestazioni di manodopera, di fatto esten-
dendo così l'obbligo dell'inversione contabile anche alle pre-
stazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera di cui all'art.
2222 del c.c..
Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, la differenza
fondamentale tra il contratto d'appalto e quello d'opera ri-
flette le differenti caratteristiche strutturali e dimensionali del-
l'impresa. Entrambi i contratti hanno in comune l'assunzione,
nei confronti di un committente, di un'obbligazione avente a
oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o di
un servizio. Sono, inoltre, elementi comuni ai due contratti l'as-
senza del vincolo di subordinazione e l'assunzione di rischio da
parte di chi esegue la prestazione. La differenza fondamentale
tra i due contratti riguarda, invece, la circostanza che nell'ap-
palto l'esecutore si avvale di una struttura organizzativa ten-
denzialmente articolata mentre, nel secondo, prevale l'attività
lavorativa del prestatore secondo il modulo organizzativo della
piccola impresa. Il riferimento alle prestazioni di manodopera,
nel dettaglio abbraccia sia l'ipotesi in cui l'attività del
subappaltatore consiste nel fornire la manodopera dei dipen-
denti, sia la diversa ipotesi in cui detta attività consista nel ren-
dere direttamente la propria opera. Condizione fondamentale
tuttavia è che il personale, o la propria opera, sia messa a di-
sposizione per l'esecuzione di attività comunque rientranti nel
settore edile
18
.
Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, è stato chia-
rito che il settore edile deve essere identificato nell'attività di
costruzione ed, in particolare, in una delle attività indicate nella
sezione F della tabella di classificazione delle attività economi-
che Atecofin (2007)
19
, utilizzata dai contribuenti negli atti e nel-
le dichiarazioni da presentare all'Agenzia. Restano pertanto
escluse dal reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale,
rese da professionisti (ad esempio prestazioni rese da ingegne-
ri, architetti, geometri, eccetera), che per la loro natura non
possono essere definite come prestazioni di manodopera, e
che risultano comunque estranee alle tipologie di attività consi-
derate dalla norma, che si estrinsecano in apporti materiali che
concorrono alla realizzazione del manufatto
20
.
Sono ancora escluse dall'applicazione del meccanismo del-
l'inversione contabile le prestazioni d'installazione e manu-
tenzione di prati e giardini, quelle di costruzione o installazio-
ne di attrezzature industriali.
Una particolare attenzione dovrà essere posta per quelle at-
tività che, seppur formalmente ricomprese nella sezione F
della tabella Atecofin 2007, si rivolgono a beni che per il
fisco non vengono considerati immobili. Il riferimento è alla
risoluzione 245/E del 16 giugno 2008 secondo la quale il
meccanismo dell'inversione contabile sussiste solamente per
le prestazioni che interessano beni immobili e non per i servizi
realizzati su strutture come navi o piattaforme galleggianti.
Proseguendo è stato ancora sottolineato
21
che, se un sogget-
to svolge nella sostanza un'attività rientrante nella predetta
sezione F, alle prestazioni da questo rese è comunque
applicabile il regime dell'inversione contabile, fermo restan-
17
Cfr. D'ANDREA, Occorre separare, op.cit., pag.32;
18
Cfr. Direttiva 77/388/CEE, art. 21, paragrafo 2, nella versione figurante nell'articolo 28 octies, lettera ii, così come modificato dalla Direttiva 2006/69/CEE;
19
L'introduzione della nuova classificazione delle attività economiche non ha sostanzialmente modificato il contesto operativo a cui si applica il meccanismo
dell'inversione contabile.
20
Cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 37 del 29/12/2006;
21
Cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione 172/E del 13 luglio 2007 dell'Agenzia delle Entrate. Si veda inoltre la risoluzione n.173/Edel 24 aprile 2008 secondo
la quale, la circostanza che una società abbia acquisito un nuovo codice attività, dopo la stipula di un contratto di subappalto (e nel corso di esecuzione dello
stesso) per la realizzazione di opere civili, non è di per sé decisiva ai fini dell'applicazione del reverse charge, essendo comunque necessario fare riferimento
alle attività effettivamente svolte dai contraenti.
IL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE