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nella tabella F Atecofin potranno definirsi subappaltatori e le
loro fatture saranno emesse applicando il meccanismo del
reverse charge
11.
Tale impostazione piace a chi scrive perché sottrae la materia
ad una valutazione non sempre agevole dei rapporti di parte-
cipazione che possono instaurarsi tra società controllate ed
enti controllanti, d'altra parte non si sottace l'opinione di chi
ritiene, invece, incongruo "verificare di volta in volta la natura
dell'atto stipulato dal soggetto in house con l'ente di appar-
tenenza
12
". In estrema sintesi le tesi contrapposte sembrano
due facce della stessa medaglia: se si accoglie, infatti, la prima
impostazione, il problema sarà quello di analizzare, di volta in
volta, il rapporto contrattuale che si instaura tra i due soggetti,
controllato e controllante, se si accoglie, invece, la seconda
soluzione il problema sarà quello di valutare, caso per caso, il
rapporto di partecipazione, se possa o meno configurare un
affidamento di servizi secondo il modello dell'in house
providing
.
Nell'ambito, infine, dei rapporti tra un ente pubblico e terzi
contraenti la risoluzione 101/E del 18 marzo 2008 ha escluso
l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile quan-
do i contratti stipulati da una stazione appaltante per l'affida-
mento di lavori o prestazioni di servizi, sono oggetto di una
concessione pubblica. In questo contesto, i rapporti tra il con-
cessionario e i suoi fornitori si qualificheranno come contratti
di appalto, mentre potranno essere oggetto di inversione con-
tabile, in presenza di ogni altro requisito richiesto dalla nor-
ma, gli eventuali contratti di subappalto stipulati dai secondi
con terzi contraenti.
IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA NORMA
Nell'analisi del profilo oggettivo della norma va rilevato
innanzitutto che le nuove regole si applicano esclusivamente
alle prestazioni di servizi: in questa definizione non rientrano
soltanto i "semplici" servizi resi al costruttore (ad. es. la
tinteggiatura dei muri) ma, per effetto della categorizzazione
degli appalti nelle prestazioni ex art. 3, primo comma, del
D.P.R. n. 633/1972, e della regola di qualificazione attrattiva
dell'art.12, anche altre operazioni che, sconfinando dalla
"fornitura" di beni, approdano nell'ambito del "servizio"
13
.
I paletti per escludere l'applicazione del reverse charge quando
l'oggetto del contratto è una cessione di beni con posa in
opera e non una prestazione di servizi, sono posti dalla Corte
di Giustizia Ue (sentenza 29 marzo 2007, C-115/05). Se-
condo la Corte affinchè un'operazione riguardante la fornitura
e la posa in opera di un bene possa essere considerata una
cessione di beni anziché una prestazione di servizi occorre
che si verifichino le seguenti condizioni:
1) il prezzo del bene deve rappresentare una parte
preponderante del costo totale dell'intera operazione (ces-
sione con posa in opera);
2) i servizi del fornitore devono limitarsi alla posa in opera di
un bene, senza alterarne la natura e senza adattarlo alle esi-
genze specifiche del cliente.
Secondo la dottrina prevalente qualora siano poste in essere
sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorre fare
riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti
14
. In
linea di principio la distinzione tra contratto di vendita e con-
tratto di appalto dipende dalla causa contrattuale,
rintracciabile nel complesso delle pattuizioni negoziali e nella
natura delle obbligazioni concluse dalle parti. Se il program-
ma negoziale ha come scopo principale la cessione di un bene
e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adatta-
re il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura,
il contratto si ritiene qualificabile quale cessione con posa in
opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di
addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al comples-
so dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la pre-
stazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla
cessione del materiale impiegato
15
. In questo senso "anche
l'impresa di ceramica applica il reverse charge qualora renda
in subappalto prestazioni specialistiche e autonome rispetto al
semplice montaggio dei beni prodotti. Diversamente, si è in pre-
senza di attività estranee al settore edile, con applicazione dell'IVA
nei modi ordinari"
16
.
C'è inoltre chi fa notare che la vendita si distingue dal con-
tratto di appalto in quanto l'appaltatore è sempre un'impresa
(mentre nella vendita i soggetti coinvolti possono essere an-
che solo privati), in quanto, ancora, nell'appalto (e sub ap-
palto) prevalgono le obbligazioni di fare (mentre nella vendita
11
Cfr. GIULIA MARCONI, Non conta operare "in house" per sfuggire al reverse charge, in "Fiscooggi" del 16/04/2008, www.fiscooggi.it;
12
Cfr. PIETRO CONDORELLI, In house. Per le Entrate il reverse charge dipende dalla tipologia del rapporto, in "Il Sole 24 ore" del 28/04/2008, pag. 52;
13
Cfr. PAOLO CENTORE, "Reverse charge" nel subappalto edile, in "Corriere tributario" n. 42/2006, pag. 3337;
14
"Per accertare se prevalgono le obbligazioni di dare o quelle di fare occorrerà fare riferimento alle clausole contrattuali al fine di stabilire la reale volontà delle
parti, cioè se sia prevalente la fornitura di beni o la prestazione d'opera e se dal contratto non dovesse essere agevole rilevare la vera intenzione dei contraenti,
sarà necessario esaminare in concreto quale sia l'obbligo dell'assuntore". Cfr. SILVIO D'ANDREA, Occorre separare il "dare" e il "fare", in "Il Sole 24
ore" del 26/02/2007, pag.32;
15
Cfr. RENATO PORTALE, Per valutare gli accordi «misti» determinante la volontà contrattuale, in inserto de "Il Sole 24 ore" del 04/09/2007;
16
Cfr. LUCA GAIANI, Reverse charge anche se l'impresa è manifatturiera, in "Il Sole 24 ore" del 11/04/2008, pag.30;
IL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE