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co". Conclude, pertanto, l'Agenzia come anche nel caso
specifico il meccanismo dell'inversione contabile non trove-
rà applicazione in quanto i successivi contratti, stipulati tra il
contraente generale atipico e i terzi non sono comunque
inquadrabili tra i contratti di subappalto bensì di appalto.
Una disciplina specifica è stata dettata per i consorzi e per le
cooperative di imprese: una volta determinato il trattamento
IVA per la fatturazione tra consorzio (o cooperativa) e com-
mittente, lo stesso deve essere "replicato" anche nelle fattu-
razioni tra gli aderenti al consorzio (o soci della cooperati-
va), cui viene affidata l'esecuzione di tutti o di parte dei lavo-
ri, ed il consorzio (o cooperativa) medesimo. In altre parole
se un consorzio (cooperativa) assume la veste di
subappaltatore fatturando con il meccanismo dell'inversione
contabile, la stessa soluzione dovrà essere applicata dai soci
dello stesso che materialmente eseguono i lavori, per conto
del primo. Identiche conclusioni trovano applicazione nel
caso di un'associazione temporanea di imprese dotata di una
autonoma rilevanza esterna rispetto alle singole aziende par-
tecipanti. Per contro, nelle associazioni temporanee di im-
prese, prive di una formale autonomia giuridica, sarà neces-
sario valutare la sussistenza dei presupposti soggettivi e og-
gettivi per l'applicazione del meccanismo dell'inversione con-
tabile in capo a ciascuna delle imprese partecipanti come se
ciascuna azienda operasse singolarmente in forza di un auto-
nomo contratto
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.
Un altro intervento ha avuto per oggetto i contratti di
«avvalimento»: secondo l'agenzia delle entrate (risoluzione
295 del 18 ottobre 2007) questi contratti, quando non ri-
spettano lo schema tipico configurato dal legislatore Ue e da
quello nazionale, sono assimilabili ad un subappalto: pertan-
to le prestazioni collegate ad un intervento su immobili devo-
no essere assoggettate a IVA con il meccanismo del reverse
charge
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. Dal tenore della risposta si comprende, tuttavia,
che per l'Amministrazione Finanziaria le imprese "avvallate",
nel loro complesso, non danno vita, automaticamente, ad
un'autonoma figura giuridica e che, pertanto, ancora una volta,
è necessario valutare i presupposti soggettivi e oggettivi per
l'applicazione dell'istituto in esame, in capo a ciascuna delle
imprese partecipanti come se ogni azienda operasse singo-
larmente in forza di un autonomo contratto. In questo senso
l'agenzia delle entrate ricorda che per il comma 10 dell'art.49
del D. Lgs. 163/01 il contratto di appalto è in ogni caso ese-
guito dall'impresa che partecipa alla gara, mentre l'impresa
ausiliaria può assumere, nei limiti dei requisiti tecnici ed eco-
nomici prestati, soltanto il ruolo di subappaltatore.
Proseguendo nell'analisi delle singole fattispecie l'attenzione
dell'Amministrazione Finanziaria si è concentrata sui contratti
di franchising quando hanno per oggetto prestazioni nel set-
tore edile. L'ipotesi, prevista dalla legge 29/2004, prevede
che un soggetto (detto "franchisor"), metta a disposizione di
un altro soggetto (chiamato "franchisee") il proprio know
how
, costituito dal patrimonio di conoscenze pratiche non
brevettate derivanti dalle esperienze e dalle prove eseguite.
Contestualmente, in forza del suddetto contratto, il franchisor
include il franchisee tra i soggetti cui affidare l'esecuzione
materiale di lavori specialistici, mentre il franchisee s'impe-
gna a versare, a titolo di royalties, il 5% degli importi introitati,
continuando però a gestire in piena autonomia la propria at-
tività d'impresa.
Secondo l'Agenzia delle Entrate il contratto di affiliazione
commerciale esaurirebbe la propria funzione nella
regolamentazione dei rapporti interni tra i contraenti (inclu-
sione nell'elenco delle imprese a cui potenzialmente affidare
successivi lavori, determinazione delle royalties da corrispon-
dere per lo sfruttamento del know how messo a disposizio-
ne). L'obbligo di eseguire opere edili deriverebbe, invece,
da una diversa pattuizione, distinta dal contratto principale.
L'obbligo di realizzare un'opera o un servizio con responsa-
bilità di risultato rientrerebbe pertanto nello schema dell'ap-
palto o del subappalto (a cui applicare il reverse charge) nel-
l'ipotesi in cui il committente sia, a sua volta, appaltatore.
Con la risoluzione 155 del 16 aprile 2008 l'Agenzia delle
Entrate ha avuto modo di pronunciarsi sull'applicabilità del
regime fiscale del reverse charge ai rapporti tra un ente loca-
le e una società, all'uopo costituita, per la gestione di uno o
più servizi pubblici. Secondo l'Amministrazione Finanziaria,
l'assoluta mancanza, nel soggetto affidatario (la società), di una
propria autonomia imprenditoriale e di un potere decisionale
distinto da quello dell'amministrazione, sul piano fiscale, non è
elemento sufficiente per escludere necessariamente l'applica-
zione del meccanismo dell'inversione contabile. In questo sen-
so, l'applicabilità o meno del regime dipenderebbe dalla natu-
ra del rapporto che si instaura tra la società e l'ente conferen-
te: soltanto se il vincolo che li lega è riconducibile all'appalto, i
soggetti terzi chiamati dall'impresa a prestare servizi inquadrabili
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Si può immaginare un'associazione temporanea di imprese la quale, priva di una propria autonomia giuridica si colloca nell'ambito di un contratto di
subappalto. Ipotizzando che il contratto sia adempiuto da due società partecipanti, una delle quali provvede unicamente alla fornitura del bene, mentre l'altra
unicamente alla posa in opera dello stesso, si conclude che la prima operazione debba scontare l'IVA, mentre la seconda sia da assoggettare al meccanismo
dell'inversione contabile. Cfr. GIOVANNI VALCARENGHI, FRANCESCO ZUECH, Troppe pronunce in breve tempo rischiano di far perdere la rotta,
in "Guida Normativa" del 29/09/2007 n.32, pag. 28;
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Cfr. RENATO PORTALE, Quando l'intesa di «avvalimento» è fuori dagli schemi, in "Il Sole 24 ore" del 19/10/2007, pag. 31;
IL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE