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IL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE
IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA NORMA
Sono potenzialmente interessati dall'applicazione del nuo-
vo istituto i contribuenti IVA che esercitano una delle attività
(d'impresa) indicate nella sezione F della tabella Atecofin
2007
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.
Ne sono esclusi i contribuenti minimi ed, in generale, tutti
coloro che si collocano al di fuori dell'esercizio d'impresa,
arte o professione.
Sempre in generale la norma richiede la presenza di almeno
tre soggetti, giuridicamente legati tra di loro da un contratto
di subappaltato o di prestazione d'opera: il reverse charge
ha per oggetto le prestazioni che un subappaltatore (o
prestatore d'opera) rende nei confronti dell'appaltatore prin-
cipale ovvero di altro subappaltatore, mentre è estraneo al
rapporto principale tra committente e appaltatore. Per
l'individuazione delle precedenti figure, spesso, può essere utile
risalire al soggetto titolare del permesso di costruzione: egli
assumerà, infatti, la figura del committente e riceverà le fatture
sempre con applicazione dell'imposta.
L'impresa a cui il committente affiderà i lavori rappresenterà
invece l'appaltatore, il quale emetterà nei confronti del com-
mittente fatture con IVA, mentre riceverà le fatture senza ap-
plicazione del tributo dalle imprese a valle a cui ha affidato in
tutto o in parte l'eventuale esecuzione dell'opera.
Coerentemente con questa impostazione, qualora una stessa
impresa edile sia titolare della licenza edile e decida di co-
struire in proprio, essa assumerà la figura del committente e
pertanto le imprese a cui saranno affidati i lavori dovranno
fatturare alla stessa con IVA in quanto la fattispecie non rea-
lizza un'ipotesi di subappalto
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. Alcune situazioni particolari
sono state espressamente affrontate dall'Agenzia delle En-
trate nell'ambito dell'attività d'interpello.
Innanzitutto, oggetto di analisi è stata la figura del contraen-
te generale. Con la risoluzione n.155/E del 05/07/2007,
l'Amministrazione Finanziaria assimilava la figura del "general
contractor" a quella dell'appaltatore, con la conseguenza
che tutte le imprese a cui veniva affidata la realizzazione
dell'opera dovevano fatturare nei confronti del contraente
generale applicando il meccanismo del reverse charge
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.
Successivamente si è assistito ad un'inversione di "rotta": l'art.
1, comma 162 della L. 244/2007 (finanziaria 2008) prevede
infatti che a partire dal 1° febbraio 2008 tutte le prestazioni
svolte dai soggetti terzi affidatari a favore del general
contractor, indipendentemente dalla qualificazione del rap-
porto contrattuale, dovranno soggiacere all'ordinario regi-
me IVA. Anche se non si condivide questa scelta, si può
ritenere che il legislatore abbia voluto assimilare la figura del
contraente generale a quella del soggetto committente es-
sendo il primo investito dell'intero iter amministrativo relati-
vo all'opera da eseguire (progettazione, finanziamento, rea-
lizzazione, ecc.) sancendo normativamente la mancanza di
uno dei presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame.
Con altra risoluzione (la n.111 del 28/03/2008) l'Agenzia
delle Entrate ha avuto modo di soffermarsi sulle caratteristi-
che che deve possedere il contraente generale affinché pos-
sa trovare applicazione la disciplina specifica dettata dall'art.
1, comma 162, L. 244/2007. In particolare, in base al com-
binato disposto degli artt. 173 e 176 del D. Lgs. 12 aprile
2006 n.163, così detto codice dei contratti pubblici, con il
contratto di affidamento a contraente generale "il soggetto
aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata espe-
rienza e qualificazione nella costruzione delle opere, nonché
di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e fi-
nanziaria, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel
rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o
nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e
posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto
o in parte dopo l'ultimazione dei lavori". Il comma 2 del
richiamato art. 176 elenca successivamente le attività
demandate al general contractor, tra le quali sono ricomprese,
tra l'altro, la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavo-
ri, la loro direzione ed il prefinanziamento, parziale o totale,
dell'opera da realizzare.
Nell'esaminare il caso posto alla sua attenzione, l'Ammini-
strazione Finanziaria ha affermato che la carenza di alcuni di
questi requisiti, quali, ad esempio, la volontà di farsi carico
del prefinanziamento dell'opera, ovvero la diretta realizza-
zione delle infrastrutture oggetto del contratto, delineereb-
bero "una figura atipica di contraente generale che, per il
fatto di aver contrattualmente assunto l'obbligo di deman-
dare interamente l'esecuzione dell'opera a soggetti terzi [...],
non sarebbe equiparabile a un appaltatore in senso tecni-
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L'esercizio solo occasionale di una delle attività previste dalla sezione F della tabella Atecofin, non comportando l'obbligo di assoggettarsi all'imposta sul
valore aggiunto, non determina nemmeno l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Cfr. GIAMPAOLO GIULIANI, Per il «reverse charge»
vincolo di codice attività, in "Il Sole 24 ore" del 08/02/2007, pag.25;
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Cfr. GIAN PAOLO TOSONI, Subappalto in edilizia con fatture su misura, inserto a "Il Sole 24 ore" del 12/01/2007;
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Secondo questa impostazione "il general contractor è sempre un'impresa, dotata di organizzazione, il cui obbligo è la realizzazione dell'opera oggetto del
contratto. I rapporti tra committente (ente pubblico) e contraente generale sono disciplinati dalle regole dell'appalto (come emerge dal comma 4 dell'articolo
176 del D. Lgs. 163/06) e, di conseguenza, i rapporti sottostanti ricadono nella logica del reverse charge. Il general contractor potrà poi eseguire i lavori
direttamente o mediante affidamento a terzi, ma, in questo caso, i rapporti sono assimilati a quelli di subappalto, con tutte le conseguenze ai fini IVA". Cfr.
ROBERTO ARDUINI, Al general contractor fattura senza IVA, in "Il Sole 24 ore" del 07/07/2007, pag.27;