12
NUMERO 183 - MAGGIO / GIUGNO 2008
IL COMMERCIALISTA VENETO
detenuta un partecipazione di almeno il 30% per un biennio ed è stata
inoltre presentata una idonea comunicazione alle autorità competenti entro
i 30 giorni dall'acquisto
3
. E' inoltre richiesto che la società partecipata non
rientri nella disciplina sulle controlled foreign companies. L'esenzione sui
dividendi viene invece accordata a prescindere dal periodo e dalla quota di
detenzione, a patto che la società partecipata non determini l'applicazione
della disciplina controlled foreign companies.
Le holding ungheresi sono per il momento poco testate tuttavia presenta-
no un elemento di appeal consistente nella non applicazione della ritenuta
in uscita in caso di dividendi, interessi e royalties corrisposti a soggetti
diversi dalle persone fisiche. Ad esempio, la ritenuta non si applica se il
percettore è una società offshore, un trust, un'associazione non societaria o
una società di persone. In sostanza, se i soci sono diversi da persone fisiche,
l'Ungheria potrebbe proporsi come una interessante alternativa rispetto al
Regno Unito in quanto pur permettendo la distribuzione di dividendi senza
ritenute alla fonte, utilizza, per i dividendi, il classico metodo dell'esenzione
in luogo del credito di imposta previsto dalla normativa inglese.
Nel corso degli anni l'Ungheria si è attestata come una interessante location
per marchi e brevetti. Infatti, l'aliquota dell'imposta sui redditi societari pur
risultando sensibilmente inferiore a quella italiana (16%), si applica sola-
mente sul 50% dei canoni ricevuti a fronte dello sfruttamento di marchi e
brevetti.
La holding Offshore
Da ultimo, è opportuno segnalare la possibilità di utilizzare come holding
una società residente in un paradiso fiscale. In questo caso sarà sicura-
mente possibile trovare una paese che esclude qualsiasi forma di tassazio-
ne sui redditi percepiti a prescindere dal soddisfacimento di qualsiasi re-
quisito, come pure la possibilità di evitare una ritenuta alla fonte sui flussi
di in uscita. Le holding offshore, inoltre, permettono prelevamenti a favore
dei soci senza il rispetto di particolari formalità
4
.
Il problema dell'utilizzo di queste strutture, a prescindere da considerazioni
relative all'immagine, è l'assenza di tutela convenzionale e l'assoggettamento
alla disciplina sulle controlled foreign companies in capo ai soci. Ad esem-
pio, ipotizziamo che tre persone fisiche residenti in Italia controllino con-
giuntamente una holding offshore che controlla una srl italiana.
FIGURA N. 1
I dividendi in uscita dall'Italia sconteranno la ritenuta del 27% prevista
dall'art. 27 D.P.R. 600/73. Inoltre, tornando all'esempio della Figura n. 1, in
caso di vendita della Srl da parte della offshore non sarà possibile beneficiare
di una Convenzione contro le doppie imposizioni che, in linea col Modello
OCSE, escluda la potestà impositiva dell'Italia
5
. Ma vi è di più. I soci do-
vranno segnalare la partecipazione nel modulo RW e dichiarare i redditi per
trasparenza in base alla disciplina sulle società controllate estere.
Un quadro di sintesi
A questo punto appare utile riassumere le considerazioni fatte proponen-
do una tabella di sintesi delle varie holding analizzate, fornendo anche
qualche ulteriore informazione. Dall'analisi condotta emerge come non sia
possibile definire a priori un criterio di preferenza di un paese rispetto ad un
altro in quanto bisogna valutare le esigenze in
gioco. Le holding lussemburghesi, sulle quali
Holding: Cipro e Ungheria
SEGUE DA PAGINA 11
ci siamo soffermati diffusamente in occasione
di precedenti interventi, contemperano gene-
ralmente gli interessi dei gruppi multinazionali e
delle realtà di più modeste dimensioni, tuttavia
appaiono inadeguate nel caso in cui i soci sia-
no persone fisiche che intendono distribuire i
dividendi in quanto la ritenuta alla fonte del
15% unita alla tassazione in Italia, appare tut-
t'altro che modesta. L'esigenza di distribuire di-
videndi in assenza di ritenute può essere age-
volmente perseguibile con la legislazione del
Regno Unito che, tuttavia, appare carente sot-
to altri profili. Le realtà neocomunitarie come
l'Ungheria e Cipro presentano una disciplina
molto interessante prevedendo tra l'altro un li-
vello impositivo alquanto modesto che può ri-
sultare vantaggioso se la società, oltre a dete-
nere partecipazione, svolge una qualche forma
di attività operativa. Alla data odierna, tuttavia,
si tratta di regimi poco testati.
Da ultimo, una breve riflessione alla disciplina
italiana che appare sicuramente interessante
sotto il profilo dei dividendi in quanto conce-
de l'esenzione al 95% a prescindere da una
quota o un periodo minimo di detenzione e
relativamente alla recente ritenuta del 1,375%
sui dividendi diretti verso i Paesi europei che,
di fatto, estende i benefici della direttiva ma-
dre figlia anche in mancanza del rispetto delle
condizioni relative alla partecipazione mini-
ma e al periodo di detenzione.
La holding italiana rischia tuttavia di essere
fortemente disincentivata dalla disciplina
delle società di comodo che può determina-
re una tassazione su un reddito meramente
presunto e dalla presenza di una normativa
"altalenante" che dissuade gli investitori
esteri.
Cipro
Italia
Ungheria
Offshore
Participation exemption
dividendi
Si, integrale Esenzione
al
95%
Si, integrale
Si, integrale
Quota minima di
partecipazione
1% No
No No
Periodo minimo di
detenzione
No
No
No
No
Participation exemption
capital gain
Si, integrale Esenzione
al
95%
Si, integrale
Si, integrale
Quota
minima No No 30% No
Tassazione minima
controllata
No
Si
Si
No
Periodo minimo di
detenzione
No
18 mesi
2 anni
No
Imposta sui
conferimenti di capitale
0,6% No
No
No
Ritenuta in uscita
dividendi (norma
interna)
No
27% No No
Ritenuta in uscita
interessi (norma interna)
No 12,5% No No
Ritenuta in uscita
royalty (norma interna)
5/10% 22,5% No
No
Imposta sui redditi
societari
10% 27,5% 16% Nessuna
Rete di trattati
Discreta
Buona
Buona
Pessima
Convenzione con
l'Italia
Si
Si
No
Ritenute dividendi
0% Cipro
15% Italia
10%
Ritenute interessi
10%
Nessuna
Ritenute canoni
Nessuna
Nessuna
3
Il periodo di detenzione biennale inizia a decorrere dal 1° gennaio 2007 per cui le prime plusvalenze esenti si potranno avere dal 2009.
4
In sostanza il conto corrente della società viene gestito come se fosse un conto corrente personale dei soci.
5
In assenza di trattato, infatti, le plusvalenze realizzate in Italia da non residenti sono tassate ai sensi dell'art. 23, co. 1, lett. f) D.P.R. 917/1986. Sono escluse solo le plusvalenze
da partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati.
Tizio
Caio
Sempronio
Holding
offshore
S.r.l.
ITALIA