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NUMERO 183 - MAGGIO / GIUGNO 2008
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Holding internazionali emergenti
a confronto: Cipro e Ungheria
INTERNAZIONALIZZAZIONE
ENNIO VIAL
Ordine di Treviso
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 12
Introduzione
Lo scopo del presente lavoro è quello di dare un breve cenno ad alcune
giurisdizioni internazionali che si sono dotate di una normativa in materia
di Holding con lo scopo di attrarre investitori stranieri. E' bene ricordare
che la scelta di un ordinamento rispetto ad un altro dipende dalla tipologia
di investimento e di esigenze che si intendono perseguire. La nostra atten-
zione sarà incentrata sulla holding di Cipro, su quella ungherese e, infine,
sull'utilizzo di una struttura offshore in genere.
La holding cipriota
Cipro è entrato nell'Unione Europea solamente nel 2004. La participation
exemption è integrale sia sui dividendi che sul-
le plusvalenze e non è richiesto alcun periodo
minimo di detenzione. Per l'esenzione sui divi-
dendi, tuttavia, è richiesta una partecipazione
minima del 1% e una certa operatività della so-
cietà partecipata. Un ulteriore punto di forza è
costituito, analogamente a quanto accade nel
Regno Unito, dall'assenza di ritenute sui divi-
dendi in uscita a prescindere dal soggetto
percettore degli stessi. Molto interessante, inol-
tre, è l'aliquota di tassazione sui redditi societari
che, fissata al 10%, rappresenta il livello di tas-
sazione più basso dell'Unione Europea.
Un aspetto critico della holding cipriota è rap-
presentato dalla inclusione della stessa nella
black list di cui al D.M. 21.11.2001 emanata ai
sensi dell'art. 167 del TUIR (all'epoca art. 127
bis) relativo alla disciplina sulle controlled
foreign companies
1
.
A seguito dell'ingresso nell'Unione Europea
avvenuto in data 1° maggio 2004, Cipro e Malta
sono state eliminate solamente dalla black list
di cui al D.M. 23.1.2002 in quanto l'art. 110 co.
10 D.P.R. 917/1986 prevede limitazioni alla
deducibilità dei costi derivanti da operazioni in-
tercorse con soggetti residenti in Paesi a fiscalità
privilegiata non appartenenti all'Unione Euro-
pea.
La detenzione di una partecipazione di collega-
mento o di controllo in una società cipriota da parte di una persona fisica o
da una società italiana determina, pertanto, una tassazione per trasparenza
in capo al soggetto italiano. Per evitare tale imposizione si rende necessa-
rio presentare l'apposita istanza disapplicativa di cui all'art. 167 comma 5
dimostrando, alternativamente, o che la società figlia svolge una effettiva
attività commerciale oppure che la stessa è regolarmente assoggettata a
tassazione su una quote pari almeno al 75% dei redditi
2
.
Peraltro, la disciplina sulle controlled foreign companies deve essere at-
tentamente valutata alla luce delle libertà fondamentali stabilite dal trattato
istitutivo della Comunità Europea. La sentenza della Corte di Giustizia 12
settembre 2006 relativa al caso C-196/04 (Caso Schweppes) sembra sancire
in maniera espressa alcuni profili di incompatibilità della disciplina controlled
foreign companies nel caso in cui la società controllata sia residente in un
Paese comunitario. Dal tenore letterale della sentenza emerge che l'unico
modo per ammettere l'applicazione della disciplina controlled foreign
companies nei confronti di una società comunitaria è sostenere che la
società figlia è una entità fittizia priva di sostanza economica. Il fatto che la
maggior parte del reddito da questo prodotto non sia stato assoggettato
regolarmente a tassazione è un aspetto irrilevante. Da ciò deriva che la
causa esimente prevista dall'art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR che, come
abbiamo visto, esclude la tassazione per trasparenza alla condizione che la
maggior parte del reddito non sia stato localizzato nel Paese black list non
potrebbe essere accettata se fosse l'unica condizione ammessa. In realtà le
due condizioni della norma italiana sono alternative.
Il discorso è diverso relativamente all'altra causa esimente secondo cui la
società non residente dovrebbe svolgere «un'effettiva attività industriale
o commerciale, come sua principale attività, nel-
lo Stato o nel territorio nel quale ha sede». Se-
condo la sentenza, infatti, l'Italia può discono-
scere la libertà di stabilimento solamente se la
società estera è una struttura fittizia priva di so-
stanza.
I requisiti previsti dalla Corte sembrano accetta-
re la richiesta dello svolgimento di una «effetti-
va attività industriale e commerciale» prevista
dall'art. 167 comma 5 lett. a).
Scendendo in dettaglio, la norma italiana richie-
de che questa attività commerciale sia la «sua
principale attività». Se questa locuzione si risol-
ve in una mera espressione di stile, la norma
appare pienamente in linea con le indicazioni della
Corte; diversamente, se alla locuzione dovesse
essere dato un qualche significato, la norma po-
trebbe risultare, limitatamente a questo aspetto,
incompatibile con la disciplina comunitaria.
Ad esempio, è legittimo ritenere che l'art. 167, 5°
comma, lett. a) consenta di evitare la tassazione
per trasparenza solamente se la società figlia
svolge principalmente una attività commerciale,
escludendo quindi le ipotesi in cui la maggior
parte delle attività danno luogo a reddito di tipo
passivo come royalties, locazioni, interessi.
A ben vedere la Corte di Giustizia richiede sola-
mente che via sia nello Stato estero un insedia-
mento effettivo e l'esercizio di una attività eco-
nomica reale. La nozione di «attività economica reale» pare essere ben più
ampia del concetto di «attività industriale e commerciale».
Alla luce di queste considerazioni si può affermare, pur con tutte le cautele
del caso, che lo svolgimento di una attività di locazione di immobili svolta
in un paese black list comunitario non dovrebbe comportare la tassazione
per trasparenza a patto che l'attività svolta sia reale.
La holding ungherese
Una ulteriore paese che si è dotato di una disciplina sulle holding partico-
larmente interessante è sicuramente l'Ungheria. Tra gli elementi di partico-
lare favore si segnala una esenzione integrale sui dividendi e sulle
plusvalenze. In particolare, per i capital gain l'esenzione è accordata se è
CIPRUS
1
Bisognerà valutare se il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 168 bis del TUIR con cui saranno individuati gli Stati e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni e un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello italiano comprenderà anche Cipro.
2
Potrebbe essere il caso in cui la società cipriota ha una stabile organizzazione in un Paese a fiscalità ordinaria.