6 NUMERO 188 - MARZO /APRILE 2009
IL COMMERCIALISTA VENETO
La concicliazione nei conflitti societari
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ste dal decreto legislativo all'art. 1, sono previste due diverse possibilità.
La prima è costituita dall'introduzione all'interno dei contratti e degli statu-
ti di una clausola che preveda appunto il ricorso alla conciliazione in caso
di lite.
Ciò costituisce, senza dubbio, una interessante novità, soprattutto in am-
bito societario, infatti, fino ad oggi, gli statuti assai raramente hanno fatto
riferimento alla conciliazione come strumento per la risoluzione delle con-
troversie, privilegiando il ricorso alle procedure arbitrali. Tuttavia, occorre
sottolineare come la conciliazione e l'arbitrato non siano assolutamente tra
loro incompatibili, anzi il secondo non è altro che la logica conseguenza del
mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa.
Nella prassi, in ogni caso, sarebbe opportuno prevedere all'interno dei
patti sociali due clausole, una conciliativa ed una arbitrale, tra di loro sepa-
rate. Infatti, la predisposizione di un'unica clausola, seppur ammissibile in
astratto dal punto di vista giuridico, potrebbe risultare troppo complessa
ed articolata, rischiando di esporre le società a problemi operativi di non
poco momento, in caso di applicazione in vivo di tale clausola, e ciò anche
alla luce della riforma in parola.
A titolo di esempio, non sarebbe assolutamente consentito ai conciliatori
di svolgere anche funzioni arbitrali, in caso di fallimento del tentativo di
conciliazione, senza violare i più elementari canoni deontologici e regola-
mentari.
La seconda modalità concessa alle parti per accedere alla conciliazione è
data dall'incontro delle volontà comune di utilizzare tale strumento per la
composizione del conflitto. Gli attuali regolamenti, per facilitare ed ampliare
il ricorso alla conciliazione, danno alla parte interessata la possibilità di
presentare la propria domanda di conciliazione ad un ente amministratore il
quale procede ad invitare la parte convenuta a partecipare alla procedura.
Gli effetti processuali
In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 6, del decreto, qualora tale
clausola di conciliazione sia inserita all'interno del contratto o statuto di
una società, in mancanza dell'esperimento del tentativo di conciliazione, la
parte convenuta potrà sollevare la relativa eccezione nel proprio primo
scritto difensivo. In tale ipotesi, il giudice sarà tenuto a sospendere il pro-
cedimento pendente innanzi a lui, fissando un termine, da trenta a sessanta
giorni, per il deposito dell'istanza di conciliazione avanti ad un organismo
di conciliazione.
In caso di mancato deposito dell'istanza, la parta interessata avrà la possi-
bilità di riassumere il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Per contro, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il verbale di
conciliazione dovrà essere allegato all'istanza di riassunzione. Come nor-
ma di chiusura si prevede, comunque, che, in ogni caso, la causa di so-
spensione del procedimento ordinario si intende cessata ai sensi dell'art.
297, comma 1, c.p.c., decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
Da ultimo, per quanto attiene agli effetti processuali, in base alla previsione
contenuta all'art. 40, comma 4, l'istanza di conciliazione proposta innanzi
agli organismi competenti porta ai medesimi effetti della domanda giudiziale
e della domanda arbitrale ai fini dell'interruzione della prescrizione. Tutta-
via, qualora la conciliazione abbia esito negativo, la domanda in sede arbi-
trale o in sede ordinaria dovrà essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza decorrente dal deposito del verbale di mancata conciliazione.
Per quanto attiene, invece, alla durata del procedimento, nel silenzio del
decreto, alla luce dei regolamenti e della legislazione vigente, si può facil-
mente ipotizzare che questa sia tra trenta ed i sessanta giorni, infatti, attual-
mente una conciliazione deve essere conclusa nell'arco di una riunione, al
massimo due, ovvero in quel diverso termine eventualmente previsto dal
regolamento dell'ente prescelto.
Il verbale di conciliazione
Ai sensi dell'art. 40, comma 8, del decreto, la conciliazione, in caso di esito
positivo, si conclude con un verbale sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore. Tale verbale è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecu-
tivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale, mediante omologazione con decreto da
parte del Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede l'ente che ha
amministrato la conciliazione.
Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo (art. 40,
comma 2) poiché le parti non raggiungono un accordo, il procedimento si
può concludere, su istanza congiunta delle stesse, con la richiesta di una
proposta da parte del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti
deve indicare la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali
sarebbe disposta a conciliare.
Il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione di tali
posizioni ed è tenuto a rilasciarne copia alla parte che ne faccia richiesta.
Altresì, in apposito verbale il conciliatore darà atto della mancata adesione
di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
Tale verbale di mancata conciliazione è particolarmente importante poiché
il giudicante potrà valutare nel giudizio promosso innanzi a lui ai fini della
decisione sulle spese processuali, anche a titolo di responsabilità aggrava-
ta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ciò sta a significare che il giudice potrebbe
escludere in tutto o in parte la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice e/o condannarla al rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente, qualora ritenga che abbia rifiutato in modo ingiustificato la
conciliazione.
Il ricorso alla conciliazione consente alle parti di ottenere anche vantaggi
dal punto di vista fiscale, infatti l'art. 39 prevede che tutti gli atti, i docu-
menti ed i provvedimenti del procedimento sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Inoltre, il verbale di conciliazione va esente dall'imposta di registro entro il
limite di valore di venticinquemila euro, da calcolarsi sulla base del verbale
di conciliazione e non della domanda o delle domande formulate dalle parti.
Le tariffe del servizio di conciliazione
Le tariffe del servizio di conciliazione in ambito societario sono state og-
getto di un apposito decreto ministeriale (D.M. n. 223 del 2004), che è
venuto a disciplinare le indennità poste a carico degli utenti per la fruizione
del servizio fornito dagli organismi di conciliazione, costituiti da enti pub-
blici e da enti privati iscritti al registro, tenuto dal Ministero della giustizia,
sulla base della previsione contenuta all'art. 39 del D. Lgs. n. 5 del 2003.
Il decreto in esame costituisce la prova che il legislatore ha voluto prestare
particolare attenzione ai costi della procedura conciliativa e, in particolare,
della giustizia conciliativa gestita dagli organismi formati da enti pubblici,
quali, ad esempio, Camere di commercio ed ordini professionali, di cui ha
fornito una rigida disciplina.
Il decreto in parola è stato emanato in attuazione del rinvio di cui all'art. 39,
il quale, al terzo comma, lo prevedeva espressamente al fine di stabilire
l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici ed il relativo criterio di calcolo,
nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte
dagli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, nell'ambito delle
procedure di conciliazione di cui alle materie indicate all'art. 1 del D. Lgs. n.
5 del 2003.
Dal punto di vista sistematico, il primo aspetto del regolamento che appare
subito evidente è costituito dal fatto che il decreto n. 223 del 2004 crea, ai
fini della determinazione delle indennità dovute dalle parti per la fruizione
del servizio, una netta distinzione tra organismi costituiti da enti pubblici
ed organismi costituiti da enti privati. Il regolamento ministeriale ha ad
oggetto la determinazione delle tariffe minime e massime per ogni singolo
scaglione di valore della controversia, ma tali tariffe sono obbligatorie so-
lamente per tutti gli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, ai
quali sarà conseguentemente preclusa la possibilità di utilizzare tariffe dif-
ferenti da quelle disposte dalla Tabella A allegata al decreto.
Per contro, per quanto attiene agli organismi costituti da enti privati, il
regolamento, alla luce della previsione contenuta all'art. 3, comma 13, del
decreto, lascia a questi la possibilità di determinare liberamente le tariffe del
servizio di conciliazione.
Le spese di avvio del procedimento sono poste a carico di tutte le parti e
devono essere versate, al momento del deposito della domanda, ad opera
della parte istante e, al momento del deposito della risposta, ad opera della
parte aderente. Per contro, nell'ipotesi in cui la domanda di conciliazione
venga presentata congiuntamente dalle parti (art. 3, comma 3), le spese di
avvio del procedimento non sono dovute.
Per quanto attiene alle spese di conciliazione degli organismi creati da enti
pubblici, ciascuna parte è tenuta a versare l'importo indicato nella Tabella
A del decreto ministeriale, in relazione allo scaglione di valore in cui si pone
la controversia, l'importo indicato in tabella può essere aumentato in misu-
ra non superiore al 5% in relazione alla importanza, complessità o difficoltà
dell'affare.
Le spese di conciliazione devono essere corrisposte da ciascuna delle parti
prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione nella misura non inferiore al
50% di quanto dovuto; in mancanza, l'organismo comunica la sospensio-
ne della procedura che può essere ripresa, solamente a seguito del paga-
mento di quanto dovuto, mediante riassunzione, sulla base di quanto cia-
scun regolamento di conciliazione prevede (art. 3, comma 10).
Le spese di conciliazione ricomprendono nel loro ammontare anche l'ono-
rario del conciliatore per l'intero procedimento, onorario che rimane
immutato nel suo importo indipendentemente dal numero degli incontri
svolti o da svolgersi (art. 3, comma 11).
Da ultimo, il decreto ministeriale prevede che ciascuna delle parti che ha
aderito al procedimento è obbligata in solido al pagamento delle spese di
conciliazione (art. 3, comma 12).