NUMERO 188 - MARZO / APRILE 2009
17
DECRETO INCENTIVI
NORME E TRIBUTI
ALBERTO PISARRO
Praticante Ordine di Venezia
IL COMMERCIALISTA VENETO
La nuova veste del Bonus Aggregazioni
L'ATTUALE AGEVOLAZIONE, i cui effetti comin-
ceranno a farsi sentire nella dichiarazione dei redditi
del periodo d'imposta 2010 (Unico 2011), ricalca
per molti aspetti la prima edizione, in quanto, anche
in questo caso, sono richiesti specifici requisiti di
accesso e i maggiori valori riconosciuti non possono
eccedere l'importo di 5 milioni di euro; ma sono pre-
senti alcuni rilevanti elementi di differenziazione, in
quanto:
non è più indispensabile presentare l'apposi-
ta istanza di interpello preventivo per accedere al be-
neficio, prevedendo una sorta di automatismo nell'ac-
cesso all'istituto agevolativo;
possono beneficiare del favore normativo an-
che i soggetti legati fra loro da un rapporto
partecipativo sotto la soglia del 20%;
rispetto alle norma valide per il biennio 2007/
2008, non viene più richiamato, tra le poste affrancabili,
il valore di avviamento.
Presupposti soggettivi
Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.L. in esame, è
possibile fruire dell'agevolazione di cui nel prosieguo
solo se il soggetto che emerge dalle operazioni di ag-
gregazione (fusione, scissione o conferimento) sia com-
preso fra i soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 73 del
TUIR, ovvero una S.p.a., una S.r.l., una S.a.p.a., una
società cooperativa o una società di mutua assicura-
zione residente nel territorio dello Stato.
Non rileva la natura giuridica assunta dai soggetti "dante
causa" che pongono in essere le operazioni di aggrega-
zione aziendale (anche non residenti, società di perso-
ne o ditte individuali1).
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 21
marzo 2007 ha chiarito che l'agevolazione può essere
comunque riconosciuta nei casi in cui si effettuino due
o più conferimenti/scissioni d'azienda da parte di so-
cietà, a favore di una società di nuova costituzione;
analoghe considerazioni possono effettuarsi in caso di
fusione propria dove due o più società, dando vita ad
una new-co vedrebbero riconosciuto il disavanzo da
concambio con riferimento ai patrimoni delle singole
società fuse (sempre nei limiti complessivi di 5 milioni
di euro)2.
Requisito di operatività biennale
Il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 5/2009 conferma che
l'agevolazione in oggetto si applica qualora alle opera-
zioni di aggregazione aziendale partecipino esclusiva-
mente imprese operative da almeno due anni; risulta-
no quindi escluse le imprese costituite da meno di due
anni o che in tale biennio non abbiano esercitato un
effettiva attività d'impresa.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2007
ha evidenziato che il concetto di operatività di cui
trattasi non corrisponde totalmente con quello utiliz-
zato per le c.d. "società di comodo"3, ma rimane fer-
ma, in ogni caso, la possibilità di prendere a riferimen-
to i criteri di operatività testé richiamati, escludendo
dall'agevolazione le società che, nonostante l'oggetto
sociale dichiarato, siano state costituite per gestire il
proprio patrimonio nell'interesse dei soci anziché per
esercitare un'effettiva attività commerciale.
In particolare, non basta ai fini della sussistenza del
presupposto in esame la formale costituzione dell'im-
presa da almeno due anni, risultando invece necessario
che nel biennio stesso sia stata svolta una effettiva
attività commerciale4.
Requisiti di indipendenza
Il medesimo comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 5/2009
stabilisce, in primis, una previsione di minor rigore5,
affermando che il beneficio non risulta fruibile qualora
le imprese che partecipino all'operazione straordina-
ria di aggregazione aziendale facciano parte dello stes-
so gruppo societario.
Successivamente, nello stesso comma, vengono inse-
rite due condizioni ostative che prescrivono in modo
tranciante che:
i soggetti partecipanti all'aggregazione non si-
ano legati fra loro da un rapporto partecipativo supe-
riore alla soglia del 20%;
i soggetti non siano controllati anche indiret-
tamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359,
comma 1, n. 1) del codice civile.
Scopo del provvedimento è quello di incentivare le
aggregazioni aziendali tra soggetti autonomi e non, quin-
di, le mere riorganizzazioni operate nell'ambito dei
gruppi societari, ovvero effettuate tra soggetti legati
tra loro da rapporti di partecipazione.
Ciò posto, non esistendo nel diritto tributario una
definizione di gruppo societario, la prima previsione
normativa intende limitare l'accesso all'agevolazione
a quei soggetti che, pur "civilisticamente" indipenden-
ti ed autonomi ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
nella sostanza risultino essere "collegati" in modo tale
da essere sottoposti comunque ad un controllo univo-
co e congiunto6.
Invero, in relazione ai fini perseguiti dalla normativa
tributaria, che ben possono divergere da quelli del legi-
slatore civilistico, la nozione di "controllo" deve ne-
cessariamente essere intesa in senso funzionale alle
finalità della norma agevolativa così da ricomprendervi
ogni fattispecie di "dipendenza" tra i soggetti. Pare,
dunque, che il concetto di controllo debba essere este-
so, ai fini fiscali, ad ogni ipotesi di influenza potenzia-
le od attuale (al di là dei meri vincoli contrattuali),
desumibile anche da circostanze ulteriori ed eventuali,
come ad esempio la perfetta identità della compagine
sociale delle due società intenzionate ad aggregarsi7.
Con i nuovi fini derivanti dall'attuale contesto econo-
mico8, possono ora beneficiare dell'agevolazione an-
che i soggetti legati fra loro con una partecipazione
sotto la soglia del 20% (in precedenza, qualsiasi rap-
porto partecipativo, anche minimo, era stato interpre-
tato dall'Agenzia delle Entrate in senso restrittivo).
Sembra dunque siano state accolte le numerose criti-
che9 che non vedevano nell'assenza di qualsivoglia
vincolo partecipativo la necessaria condizione
sottostante alla ratio legis.
Con le stesse motivazioni, pure la stringente condi-
zione del "controllo" (anche indiretto) è stata attenua-
ta, visto che l'allora generico riferimento all'articolo
2359 del codice civile, viene circoscritto nella
fattispecie del comma 1, n. 1 dello stesso articolo (vie-
ne sostanzialmente escluso il beneficio fiscale nell'ag-
1
Con la Ris. Ag. Entrate n. 300/E del 18 ottobre 2007, si è ottenuto parere favorevole ad un interpello presentato da due persone fisiche intenzionate a concludere un'operazione
di conferimento delle rispettive imprese in una New-co avente la forma giuridica di S.r.l.;
2
La norma e l'interpretazione appena citata non sembrano impedire l'effettuazione di operazioni tese a moltiplicare, oltremodo i benefici: se due soggetti A e B, in possesso dei
requisiti normativi, intendono aggregarsi sfruttando oltre misura il plafond agevolabile, potrebbero entrambi effettuare una scissione totale, dando vita rispettivamente ad A1
e A2 (da una parte) e B1 e B2 dall'altra (trattandosi di operazione neutrale, anche il requisito dell'operatività si trascinerebbe sulle beneficiarie). Contestualmente A1 e B1
confluirebbero nella new-co X mentre A2 e B2 confluirebbero nella new-co Y, vedendosi riconosciuti, per entrambe le aggregazioni, valori fiscali potenzialmente pari a 10
milioni di euro e quindi in misura superiore a quelli che sarebbero emersi a seguito della semplice aggregazione fra A e B;
3
Art. 30 della Legge n. 724 del 1994;
4
Vedasi, da ultimo, la Ris. Ag Entrate n. 57/E del 6 marzo 2009, dove è stato negato il requisito di operatività ad una società immobiliare di costruzione che, nonostante superasse
il parametro dei ricavi previsto dalla normativa per le c.d. società di comodo, aveva all'attivo delle poste meramente numerarie, insufficienti per svolgere un'attività di
costruzione immobiliare e quindi delineando in capo alla medesima la carenza del presupposto dell'organizzazione aziendale;
5
Come previsto nella prima versione normativa per il biennio 2007/2008;
6
La circolare dell'Ag. Entrate n. 16/E del 2007 ha dichiarato che dette imprese devono essere tra loro indipendenti: a tali fini si considerano parte dello stesso gruppo societario
la società controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, rilevando, pertanto, anche l'eventuale sussistenza di vincoli di natura meramente contrattuale.
7
Vedasi, da ultimo, la Ris.Ag. Entrate n. 468/E del 3 dicembre 2008;
8
Leggasi la relazione al D.L. c.d. "Incentivi";
9
Fra tutte, Fondazione Luca Pacioli, doc. n. 4 del 14 febbraio 2007;
SEGUE A PAGINA 18
Conl'articolo4delD.L.n.5del10 feb-
braio 2009 (c.d. Decreto Incentivi), in consi-
derazione dell'attuale situazione econo-
mica di recessione, è stato riproposto essenzial-
mente il beneficio già sperimentato con la L. n.
296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007)
e valevole per il biennio 2007/2008. L'attuale
riedizione, usufruibile a seguito delle opera-
zioni di fusione, scissione o conferimento
aziendale attuate nel corso del 2009, permette
il riconoscimento fiscale (gratuito) del disavan-
zo da concambio o dei maggiori valori iscritti
dalla conferitaria in occasione di operazioni
di aggregazione aziendale.