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NUMERO 188 - MARZO / APRILE 2009
IL COMMERCIALISTA VENETO
concreto poiché la stessa circolare 45/E stabili-
sce che ovviamente vi deve essere una valu-
tazione "caso per caso", e la sentenza della Su-
prema Corte non appare proprio poter integrare
gli estremi di una soluzione fornita dall'Ammini-
strazione Finanziaria. Si sottopone a quest'ulti-
ma la questione in oggetto.
Cosa risponde la Direzione Regionale delle En-
trate del Friuli Venezia Giulia (Prot. 573 dd. 09/01/
2009 e prot.859 dd. 13.01.2009)?
Cito testualmente (dalla nota prot. 8591): "poichè
il documento citato dall'istante (la circolare
45 del 13/06/2008) non è suscettibile di inter-
pretazione o di confutazione tramite l'attivata
procedura, ed appare inoltre di già risolutivo
della questione posta all'attenzione, deve con-
cludersi dichiarando il proposto interpello
inficiato da profili di inammissibilità assoluta".
Se già il primo periodo della risposta, giacchè
l'oggetto di interpello era il D.P.R 446/97, art.3, e
non la Circolare 45/E, induce a ritenere che non si
sia prestata particolare attenzione nell'esamina-
re il quesito proposto, nonché le norme di legge
sottese, il secondo periodo, evidenziato in
grassetto, afferma l'impossibile, tra l'altro, ne-
gando palesemente l'evidenza.
Dove possa rinvenirsi nella Circolare 45 la rispo-
sta compiutamente "risolutiva" del caso concre-
to lo sanno solo a Trieste, tanto è vero che si
"dimenticano" di indicare le pagine del documen-
to in cui è scritta la soluzione del caso in esame.
Ma non basta: in un successivo asserto, l'Am-
ministrazione afferma che "l'istante, per di più,
dimostra di essere ben a conoscenza degli estre-
mi della nota di riferimento, la Circolare 45 del
13/06/2008, e del relativo contenuto".
Rimango basito: è appunto per questo motivo,
cioè per il fatto che l'Amministrazione Finanzia-
ria, nella Circolare più volte citata, non solo non
ha ha assolutamente fornito alcuna interpreta-
zione relativa al caso concreto, ma anche ha di-
sposto una valutazione "caso per caso" qualora il
contribuente professionista non verifichi tutti
i requisiti dei "minimi", che i contribuenti hanno
attivato la procedura dell'interpello nella convin-
zione, inconfutabile, che sussista una obiettiva
incertezza sulla applicabilità della norma tributaria
(soggettività passiva IRAP ex D.P.R. 446/97 art.3 e
non sull'interpretazione di un documento di pras-
si) e che l'Amministrazione non ha fornito alcuna
soluzione interpretativa che possa definirsi riso-
lutiva della questione concreta !!!!
Ad esempio, ed in senso contrario, l'interpello è
stato posto anche con riferimento ad un contri-
buente che esercita l'attività di "promotore fi-
nanziario". La Direzione regionale del Friuli V.G.
(nota prot. 1144/2009 dd. 14/01/2009) ha risposto
come nei casi precedentemente citati; tuttavia in
questa circostanza, è inequivocabile il fatto che
chi esercita l'attività di cui sopra produce reddi-
to di impresa e, quindi, l'inammissibilità della ri-
chiesta discende dal fatto che la Circolare 45/E
ha affermato l'assenza dell'autonoma organizza-
zione solo ed esclusivamente per i professionisti
e non per gli imprenditori onde, effettivamente, è
già risolutiva del caso concreto. Il fatto che, a
seguito del giudizio instaurato dal contribuente
di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate sia risultata
temporaneamente soccombente in due gradi di
giudizio - appare, alla luce della normativa, del
tutto secondario e, sostanzialmente, irrilevante.
4.
Conclusioni
A prescindere dalle problematiche relative alla
definizione della soggettività passiva IRAP di
professionisti - ed altri soggetti - a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale e della Giuri-
sprudenza di merito nonché, in parte, di legittimi-
tà che si è formata in questo decennio, questi
ultimi sviluppi meritano alcune considerazioni.
Lo Statuto del Contribuente legge dello Stato
contiene alcune specifiche disposizioni in merito
ai rapporti Stato/Contribuente2 che andrebbero
analizzate.
L'Interpello sopra delineato appariva configurarsi
non solo come un utile strumento per indicare al
contribuente la strada da seguire per il futuro, ma
anche un ausilio per le cause in corso, giacché,
per i percettori di redditi professionali, avrebbe
tranquillamente condotto ad una agevolata chiu-
sura del contenzioso, nonché alla prevenzione
del contenzioso futuro, con notevole risparmio
di tempo, mentre per i percettori di redditi di im-
presa il problema si sarebbe presentato ancora a
lungo, fermo restando l'orientamento prevalente
della Giurisprudenza di legittimità che definisce
tali soggetti passivi IRAP.
L'atteggiamento non collaborativo dell'Ammini-
strazione Finanziaria, di contro, e peraltro in pa-
lese violazione di precise norme di legge, costrin-
ge i contribuenti non solo ad attivare il
contenzioso per gli anni pregressi ma anche a
dover assumere iniziative per il futuro.
Se per i professionisti "minimi" il problema è tut-
to sommato trascurabile, perché possono permet-
tersi di non pagare l'IRAP in quanto l'Agenzia delle
Entrate li ha già di fatto esonerati e, in caso di suc-
cessive modificazioni, in ogni caso non potrebbero
un domani essere chiamati a pagare sanzioni, diver-
so si presenta il contesto per gli altri professionisti
che non rientrano nei parametri "minimi" esclusiva-
mente per il superamento del fatturato.
A questi ultimi, infatti, non resta che l'"azzardo"
della scelta tra non pagare l'IRAP, oppure pagarla
e chiedere il rimborso, in ogni caso, senz'altra so-
luzione che quella di dover affrontare domani un
contenzioso con tutte le conseguenze del caso.
Se il contenzioso appare in tutta evidenza
evitabilissimo con gli strumenti normativi a di-
sposizione, e soprattutto per il fatto che i tempi
ed i relativi costi, potrebbero renderlo non "con-
veniente" per non avallare di fatto il comporta-
mento dell'Agenzia delle Entrate la quale eviden-
temente punta molto su quest'ultimo aspetto - è
necessario che i Giudici chiamati a dirimere le
controversie siano perfettamente consapevoli,
soprattutto per la quantificazione delle spese di
giudizio, di chi, con il suo comportamento, le ha
rese inevitabili.
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IRAP: l'interpello
SEGUE DA PAGINA 15
1
Il medesimo concetto è riportato nell'altra nota citata
2
Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)
1. I rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Ammini-
strazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguen-
ti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza
alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullità del contratto.