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NUMERO 188 - MARZO / APRILE 2009
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Autonoma organizzazione
e IRAP: l'interpello
NORME E TRIBUTI
ENRICO PRETE
Ordine di Udine
IL COMMERCIALISTA VENETO
1.
Premessa
In un mio precedente intervento sulle pagine di
questa Rivista, avevo analizzato gli ultimi svilup-
pi sull'annosa questione, in materia di IRAP, del-
la soggettività passiva di soggetti in capo ai quali
non sia rinvenibile il requisito dell'autonoma or-
ganizzazione alla luce sia della guirisprudenza di
legittimità che delle indicazioni operative fornite
dall'Amministrazione Finanziaria soprattutto, in
ultimo, con la circolare 45/E del 13 giugno 2008.
Nel contesto delineato, che definire "poco chia-
ro" è un eufemismo, avevo concluso con l'au-
spicio che il Governo emanasse una norma di
interpretazione autentica così da dirimere
definitivamente la questione.
Nelle more di un tanto, e considerando che il
nostro Esecutivo, per ora, è occupato da ben
altri problemi, mi è balenata ­ a torto o a ragione
- l'idea che potesse essere di qualche aiuto il
ricorso all'istituto dell'Interpello, quantomeno
riguardo all'atteggiamento da assumere per il fu-
turo, giacchè per le posizioni pregresse pare evi-
dente che non vi sia alternativa alla procedura che
prevede istanza di rimborso e ricorso alla Commis-
sione Tributaria avverso il silenzio rifiuto.
Di un tanto "mal me ne incolse", per i motivi che
di seguito vado ad illustrare, con la promessa,
peraltro, di non tediarvi più sull'argomento in
questione.
2.
Cenni normativi
L'istituto dell'Interpello è stato istitutito dalla
Legge 212/2000, nota anche come "Statuto del
Contribuente", la quale all'art.11 prevede che:
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscrit-
to all'Amministrazione Finanziaria, che risponde
entro centoventi giorni, circostanziate e specifi-
che istanze di interpello concernenti l'applica-
zione delle disposizioni tributarie a casi concreti
e personali, qualora vi siano obiettive condizioni
di incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni stesse. La presentazione dell'istan-
za non ha effetto sulle scadenze previste dalla
disciplina tributaria.
2. La risposta dell'Amministrazione Finanzia-
ria, scritta e motivata, vincola con esclusivo rife-
rimento alla questione oggetto dell'istanza di in-
terpello, e limitatamente al richiedente. Qualora
essa non pervenga al contribuente entro il termi-
ne di cui al comma 1, si intende che l'Amministra-
zione concordi con l'interpretazione o il compor-
tamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi
atto, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, emanato in difformità dalla rispo-
sta, anche se desunta ai sensi del periodo prece-
dente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto del-
l'istanza di interpello, non possono essere irrogate
sanzioni nei confronti del contribuente che non
abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione Fi-
nanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formula-
ta da un numero elevato di contribuenti concer-
na la stessa questione o questioni analoghe fra
loro, l'Amministrazione Finanziaria può rispon-
dere collettivamente, attraverso una circolare o
una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adot-
tato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regola-
mentari dei Ministri nelle materie di loro compe-
tenza, sono determinati gli organi, le procedure e
le modalità di esercizio dell'interpello e dell'ob-
bligo di risposta da parte dell'Amministrazione
Finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo al-
l'interpello dell'Amministrazione Finanziaria da
parte dei contribuenti.
Lanormainoggetto,insintesi,prevedeche
il contribuente possa sottoporre alla Dire-
zione Regionale delle Entrate competente
quesiti in merito alla soluzione di questioni
interpretative relative a condizioni personali e
concrete prospettando anche la soluzione che
ritiene aderente al dettato normativo.
A seguito di tale interpello, l'Amministrazione
Finanziaria ha tempo 120 giorni dalla ricezione
dell'istanza per rispondere e, in caso di non ri-
sposta, la legge dispone il "silenzio-assenso",
quindi, ritiene che l'Amministrazione Finanziaria
concordi con la soluzione prospettata dal contri-
buente, con tutte le garanzie di legge che ne con-
seguono.
Perché tale disposizione possa essere operante,
però, deve sussistere una condizione fondamen-
tale: vi deve essere, cioè, una "obiettiva situa-
zione di incertezza sull'interpretazione della
disposizione normativa di natura tributaria".
Tale condizione "non opera ogni qual volta l'Am-
ministrazione
Finanziaria
abbia
compiutamente
fornito
la
soluzione
interpretativa di fattispecie corrispondenti a
quella prospettata dal contribuente", quindi,
verosimilmente ogni volta vi sia una Circolare,
Risoluzione, nota o quant'altro che disciplini il
caso concreto.
3.
La posizione dell'Amministrazione
Finanziaria e il caso concreto
Lo scorso 13 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha
emanato la Circolare n. 45/E della quale ho già
analizzato gli aspetti salienti nel precedente in-
tervento sopra richiamato.
Qui basti ricordare che in mancanza di disposi-
zioni normative, l'Agenzia delle Entrate ha indi-
cato come parametri utili a cui fare riferimento ­
per rinvenire una autonoma organizzazione - quel-
li propri della disciplina dei c.d. "contribuenti
minimi" di cui alla Legge Finanziaria 2008. In par-
ticolare (pag. 14 Circ. 45 cit.) considera non sus-
sistente il requisito dell'autonoma organizzazio-
ne ogni qual volta il professionista possa essere
considerato "minimo", cioè quando rientri nei
parametri di cui all'art.1, comma 96 della legge cita-
ta indipendentemente se si sia avvalso o meno del
predetto regime fiscale. Infatti viene affermato
(pag.14) che "si ritiene che gli Uffici possano con-
siderare non sussitente il presupposto dell'auto-
noma organizzazione e, quindi, non coltivare il
contenzioso nei casi in cui ... il professionista
possa considerarsi contribuente minimo".
Coma ho già avuto modo di evidenziare, per l'Am-
ministrazione Finanziaria la verifica dei parametri
"minimi" vale ad escludere la soggettività passi-
va IRAP solo per i professionisti e non per i sog-
getti che, pur rientrando nei limiti, conseguono
reddito di impresa a meno che gli stessi non ab-
biano optato per il nuovo regime che ne sancisce
l'esenzione. Per i contribuenti che conseguono
reddito di impresa la questione è rimessa princi-
palmente ai Giudici di merito e, quindi, ancora
aperta . Va ricordato a proposito che la recente
Giurisprudenza di legittimità, anche se la que-
stione non è completamente risolta, tende ad af-
fermare la soggettività passiva IRAP per coloro
che conseguono redditi di impresa
Ma nella Circolare citata, precisamente a pag.15,
l'Amministrazione afferma, in modo perentorio,
che "resta inteso che il regime dei "minimi" ov-
viamente non esaurisce le ipotesi caratterizzate
dall'assenza di autonoma organizzazione, la
quale deve essere valutata caso per caso dagli
Uffici, sulla base dei criteri enunciati nella pre-
sente circolare, anche in presenza di parametri
che esprimano valori superiori a quelli utilizza-
ti per la definizione di contribuenti minimi".
Ora, se l'Italiano è una lingua che ha ancora un
significato, e se io sono ancora in grado di co-
glierlo, il periodo sopra riportato sta a significare
che:
-
Il professionista che soddisfa i requisiti
dei contribuenti "minimi", così come definiti dal-
la Legge Finanziaria 2008, è da considerarsi privo
di autonoma organizzazione e quindi non è sog-
getto passivo IRAP;
-
Per il professionista che non soddisfa tutti
i requisiti richiesti per essere considerato "mini-
mo", la sua soggettività passiva IRAP va valuta-
ta "caso per caso" e, a seguito di valutazione,
potrebbe risultare sussistente come anche no.
Ed ora, veniamo al caso concreto: un professio-
nista - medico - (ma anche un ingegnere: il caso
non si limita ad una sola fattispecie) soddisfa
tutti i requisiti dei contribuenti "minimi" tranne
uno: il fatturato.
La stessa Circolare 45 più volte citata stabilisce
una valutazione "caso per caso" per la verifica
della sussistenza di una autonoma organizzazio-
ne. Vi è da dire che, a favore dell'insussistenza
della soggettività passiva IRAP, viene a confor-
to la recente giurisprudenza della Suprema Corte
(sent. 26681 del 06/11/2008) la quale ha stabilito
che l'ammontare del fatturato è del tutto irrile-
vante.
Non appare esservi dubbio alcuno che vi sia una
incertezza sulla applicazione della norma giacchè
il contribuente (professionista) non può essere
considerato "minimo" e le disposizioni dell'Am-
ministrazione Finanziaria non chiariscono il caso
SEGUE A PAGINA 16