14 NUMERO 188 - MARZO /APRILE 2009
IL COMMERCIALISTA VENETO
nite sul punto dall'Unione Europea (2).
L'orientamento comunitario - "Forum Congiunto
sui Prezzi di Trasferimento"
Le novità più interessanti in materia di documentazione, riguardano
senz'altro gli orientamenti adottati dall'Unione Europea e codificati in un
"codice di condotta", il cui ambizioso obbiettivo è quello di armonizzare le
diverse legislazioni fiscali, offrendo ai contribuenti ed alle amministrazioni
comunitarie un riferimento unico per tutte le società dei gruppi multinazio-
nali che operino in ambito UE.
Uno degli aspetti più interessanti, ai fini che qui interessano, è costituita
dal fatto che secondo quanto previsto dal codice, gli Stati membri si do-
vrebbero impegnare ad accettare, per la valutazione dei prezzi di trasferi-
mento, una base comune di informazioni definita "EU TPD" (European
Union Transfer Price Documentation) che dovrebbe contenere indicazio-
ni sufficienti a comprendere le modalità con cui è stato determinato il prez-
zo intercompany, nonché la sua conformità all'arm's length principle. Per
questo pare fondamentale analizzare più in dettaglio il contenuto dell'Alle-
gato al codice di condotta, che traduce operativamente i principi contenuti
nel codice stesso.
Il codice di condotta e la TPD
Secondo quanto disposto dalla sezione 1 dell'allegato al codice di condotta,
la TPD UE di un gruppo multinazionale si compone di due parti principali:
-
una prima, contenente informazioni standardizzate valide per tutti i
membri del gruppo residenti nell'Unione europea (c.d. "Masterfile"), tale
da riflettere la realtà economica dell'impresa ed in grado di fornire una
rappresentazione del gruppo multinazionale e del suo sistema di fissazione
dei prezzi accessibile a tutti gli Stati membri interessati;
-
una seconda, contenente ulteriori documentazioni integrative del
masterfile, ciascuna con informazioni relative ad ogni singolo paese
("country specific" o "documentazione nazionale").
La TPD UE dovrebbe quindi contenere indicazioni sufficienti per consen-
tire all'Amministrazione Fiscale di effettuare, in occasione di un primo ac-
cesso, una valutazione dei rischi, indirizzando eventuali indagini sui prezzi
di trasferimento delle imprese multinazionali.
Ma la stessa TPD UE dovrebbe consentire anche alle imprese multinazio-
nali di offrire sin da subito un quadro chiaro della situazione, prevenendo
ogni genere di contenzioso. La qual cosa non è di poco conto soprattutto
se si considera che ad oggi, il contribuente è spesso impreparato ad una
verifica sui prezzi di trasferimento e omette, il più delle volte, di documenta-
re in modo corretto le proprie politiche di prezzo intercompany. Del resto, in
assenza di indicazioni precise sul punto, neppure i consulenti possono
offrire una assistenza sufficientemente completa.
Il Masterfile
Lo scopo del Masterfile è quello di fornire una visione d'insieme della
realtà economica del gruppo, nonché le strategie di gruppo adottate e la
politica di Transfer pricing posta in essere. Pertanto, le informazioni che in
esso dovrebbero essere indicate sono le seguenti:
a. una descrizione generale dell'impresa e della strategia d'impresa, com-
presi i cambiamenti di strategia rispetto all'esercizio precedente;
b. una descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e opera-
tiva del gruppo multinazionale (compresi un organigramma, un elenco dei
membri del gruppo e una descrizione della partecipazione della società
madre nelle consociate);
c. i dati identificativi generali delle imprese associate che effettuano transa-
zioni controllate in cui intervengono imprese residenti nell'UE;
d. una descrizione generale delle transazioni controllate in cui intervengo-
no imprese associate residenti nell'UE, ossia una descrizione generale dei:
- flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finan-
ziarie);
- flussi di fatturazione;
- importi dei flussi di transazioni;
e.
una descrizione generale delle funzioni esercitate e dei rischi assun-
ti e descrizione dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni e nei rischi ri-
spetto all'esercizio precedente, ad es. cambiamento da società distributrice
a pieno titolo a commissionario;
f.
attività immateriali detenute (brevetti, marchi di fabbrica, marche,
know-how ecc.) e royalty pagate o riscosse;
g.
politica del gruppo multinazionale in materia di prezzi di trasferimen-
to tra società o una descrizione del sistema di fissazione dei prezzi di trasfe-
rimento del gruppo che spieghi la conformità dei prezzi di trasferimento
della società al principio di piena concorrenza;
h.
elenco degli accordi di contribuzione ai costi, degli APP e delle
decisioni riguardanti aspetti attinenti ai prezzi di trasferimento nella misura
in cui interessano i membri del gruppo residenti nell'UE;
i.
impegno da parte di ciascun contribuente nazionale a fornire infor-
mazioni supplementari su richiesta e entro un periodo di tempo ragionevo-
le in conformità alle norme nazionali.
Il Country Specific
Il "country specific" è il naturale completamento al contenuto del Masterfile,
fornendo una serie di informazioni specifiche sui gruppi di aziende operan-
ti nei diversi Paesi. In aggiunta alle informazioni precedentemente indicate,
e con specifico riferimento alle aziende operanti nei diversi Paesi, il contri-
buente dovrà quindi fornire:
a - una descrizione particolareggiata dell'impresa e della strategia d'impre-
sa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto all'esercizio precedente; e
b - informazioni, ossia descrizione e spiegazione, relative alle transazioni
controllate nazionali, in particolare:
flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finan-
ziarie);
flussi di fatturazione;
importi dei flussi di transazioni;
c - un'analisi di comparabilità, ossia:
caratteristiche dei beni e servizi;
analisi funzionale (funzioni esercitate, attività usate, rischi assunti);
termini contrattuali;
d - condizioni economiche;
e - strategie d'impresa particolari;
f - indicazioni sulla scelta e applicazione del o dei metodi di fissazione dei
prezzi di trasferimento, ossia indicazione dei motivi per i quali è stato scelto
un determinato metodo e del modo in cui è stato applicato;
g - informazioni pertinenti sugli elementi comparabili interni e/o esterni, se
possibile;
h - descrizione dell'attuazione e applicazione della politica del gruppo in
materia di prezzi di trasferimento tra società.
I vantaggi conseguenti alla predisposizione del Masterfile, indicati dallo
stesso Forum, sia per il contribuente che per le Amministrazioni Finanzia-
rie, possono essere così sintetizzati:
-
la possibilità di predisporre anticipatamente una documentazione
dettagliata relativa al gruppo;
-
l'elevato livello di concordanza nell'analisi funzionale e nell'appli-
cazione dei metodi per la determinazione del transfer pricing;
-
la maggiore trasparenza riguardo al transfer pricing adottato;
-
la revisione a livello centralizzato della documentazione predispo-
sta a livello locale al fine di evitare l'applicazione di sanzioni;
-
la maggiore collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione
Finanziaria;
Poiché l'obiettivo del Masterfile è quello di ridurre gli oneri per il contri-
buente e prevenire il contenzioso, la documentazione dovrebbe essere
prodotta in lingua originale, predisponendo la traduzione solo se richiesta
in caso di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria competente.
Conclusioni
A conclusione di questo breve intervento, pare opportuno compiere tre
brevissime riflessioni.
In primo luogo, va sottolineata l'importanza sempre crescente che sta as-
sumendo il tema in questione, anche in considerazione dell'incremento
degli accertamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
In secondo luogo, a parere di chi scrive, oggi più che mai si rende opportu-
na una maggiore sensibilizzazione degli imprenditori al problema, che non
coinvolge solamente le grosse multinazionali ma che può interessare an-
che le imprese di piccole e medie dimensioni. Si pensi ai casi abbastanza
frequenti di aziende con fatturati modesti ma con controllate in Cina o in
qualche Paese dell'est.
Da ultimo, va evidenziata ancora una volta l'importanza che riveste una
corretta predisposizione della documentazione. Predisporre un Masterfile,
non solo aiuta l'azienda a verificare le corrette procedure interne di deter-
minazione dei prezzi intercompany, ma oggi costituisce indubbiamente il
più valido strumento di difesa in caso di accertamento.
SEGUE DA PAGINA 13
Il Transfer Price in Italia
(2) Cfr.: "Il transfer price in Italia" di A.De Luca, A.Bampo, E.Bressan, Seac 2007.