NUMERO 188 - MARZO / APRILE 2009
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IL COMMERCIALISTA VENETO
di poter correttamente valutare il grado di comparabilità fra l'operazione
campione e l'operazione oggetto di verifica o, alternativamente, di disporre
di eventuali aggiustamenti da apportare alla operazione campione al fine di
poter determinare una situazione di comparabilità.
L'analisi di comparabilità è un passaggio fondamentale per la determinazio-
ne del valore normale e coinvolge diversi aspetti della transazione. Ovvia-
mente non ci si riferisce solo agli elementi oggettivi dei beni ceduti o dei
servizi prestati, ma si dovranno considerare anche elementi quali le funzioni
svolte dalle parti, i rischi sostenuti. gli assets utilizzati, i termini e le condizioni
contrattuali, le circostanze economiche, le strategie commerciali, ecc... .
Il prezzo di rivendita (resale price method)
Secondo tale metodo, il valore normale equivale al prezzo (di rivendita) al
quale i beni o i servizi, che sono stati acquistati da parte di un soggetto
appartenente al gruppo (il rivenditore), sono da esso stesso rivenduti ad
un soggetto indipendente, diminuito di un margine di utile lordo nel quale
vanno compresi, oltre all'utile netto del rivenditore stesso anche i costi
sostenuti dal rivenditore per ogni funzione espletata inerente alla vendita.
Anche in questo caso è possibile individuare una tipologia di prezzo di
rivendita interno, ed una tipologia di prezzo di rivendita esterno.
Nella prima tipologia, la comparazione viene fatta con la vendita ad un
soggetto terzo del bene o servizio precedentemente acquistato da un ce-
dente facente parte del medesimo gruppo.
Il criterio del prezzo di rivendita esterno trova, invece, applicazione nei casi in
cui il bene o il servizio venga previamente acquistato intragruppo e rivenduto
ad un soggetto sempre del gruppo il quale a sua volta non procede alla vendita
a terzi ma solamente ad altre società del gruppo. In tale ipotesi, il margine di utile
deve essere determinato facendo riferimento al margine realizzato da un'impre-
sa indipendente esercente attività similari in condizioni analoghe.
Il costo maggiorato (cost plus)
Il metodo del costo maggiorato o cost plus considera innanzitutto i costi
sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) nel corso di una transazione
intragruppo per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato.
Viene poi aggiunta a detto costo un' appropriata percentuale di ricarico
sul costo di produzione (cost plus mark up), così da ottenere un utile ade-
guato tenuto conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato.
Il cost plus mark up del fornitore, nel corso di una transazione controlla-
ta, dovrebbe in teoria essere stabilito con riferimento al cost plus mark
up che lo stesso fornitore ottiene nel corso di transazioni comparabili sul
libero mercato. Può servire da guida il cost plus mark up che sarebbe
stato ottenuto in transazioni comparabili da un'impresa indipendente.
Anche in questo caso quindi, l'analisi di comparabilità risulta fondamentale.
Metodi alternativi
Da quanto sin qui visto, appare chiaro che tutti i metodi "tradizionali"
presuppongono sempre l'esistenza di prezzi tra loro confrontabili. I criteri
"alternativi" si applicano invece laddove non vi sia tale comparabilità, e
puntano alla ricostruzione dei prezzi di trasferimento ritenuti idonei utiliz-
zando criteri cosiddetti "funzionali", individuando nella "catena del valo-
re" aziendale le diverse fasi di creazione del profitto.
Ed in effetti, nella pratica possono verificarsi spesso delle situazioni in cui
i criteri "di base" non trovano applicazione per diverse cause quali, ad
esempio, la mancanza di circostanze comparabili o la impossibilità di giun-
gere ad un confronto attendibile tra la transazione controllata ed un'altra
effettuata tra soggetti terzi. Per incontrare l'esigenza degli operatori di de-
finire comunque un prezzo di trasferimento congruo, sia l'OCSE che l'Am-
ministrazione Fiscale italiana hanno previsto dei criteri alternativi, che an-
dremo ad illustrare di seguito.
Va comunque precisato che per l'Amministrazione Fiscale italiana questa
elencazione non deve ritenersi tassativa, lasciando la possibilità al contri-
buente di adottare un metodo di determinazione del valore normale diver-
so, purché coerente e opportunamente documentato.
Metodi alternativi previsti dall'OCSE
Contrariamente al primo rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento, la versio-
ne del 1995 legittima pienamente l'adozione di metodi alternativi a quelli
tradizionali, sostenendo che il prezzo di libera concorrenza può essere
determinato, teoricamente, non solo considerando le singole operazioni
ed i relativi prezzi, ma anche basandosi sugli utili derivanti dalle transa-
zioni medesime.
In particolare, secondo il Rapporto OCSE del 1995, vi sono almeno altri due
metodi accettabili:
il "Profit Split Method", ovvero metodo di "ripartizione dell'utile", si
basa principalmente sulla determinazione dell'utile complessivamente con-
seguito da una transazione controllata. Una volta individuato tale valore, il
medesimo viene ripartito tra tutte le imprese associate, applicando un crite-
rio di ripartizione in grado di riflettere il più oggettivamente possibile la
ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista ed applicata da imprese
indipendenti, secondo il principio di libera concorrenza.
Il "Transaction Net Margin Method", basato, cioè, sul "margine netto
della transazione", prende in considerazione il margine di profitto netto
realizzato con riferimento ad una base appropriata (di costi, di vendite,
ecc.) che l'impresa realizza per il tramite di una transazione controllata.
Va segnalato che, secondo l'OCSE, entrambi tali metodi dovrebbero co-
munque essere utilizzati in via subordinata ed in situazioni eccezionali, in
cui la complessità dell'attività reale della società genera difficoltà pratiche
nell'applicazione dei metodi tradizionali sopra esaminati (ed in particolare
nella comparazione del prezzo).
I metodi alternativi secondo l'Amministrazione Finanziaria italiana
Possono essere così sinteticamente spiegati:
- Ripartizione dei profitti globali: tale metodo consiste nella ripartizio-
ne dell'utile derivante da una vendita o da una serie di vendite effettuate
tra le due imprese collegate. Gli utili sono, così, ripartiti proporzionalmen-
te ai costi sopportati dalle due entità.
- Comparazione dei profitti: secondo tale criterio i profitti globali del-
l'impresa vengono comparati con quelli conseguiti da un'altra entità
operante nello stesso settore economico.
- Redditività del capitale investito: il metodo consiste nella determina-
zione del profitto realizzato dall'impresa, espresso percentualmente, in
relazione al capitale investito prescindendo, quindi, da ogni riferimento
ai costi di produzione o alle vendite. Nel caso - sconsigliato - in cui si
adotti tale criterio, la difficoltà consiste nella fissazione del saggio di
rendita del capitale, variando lo stesso anche in relazione ai rischi sop-
portati dall'impresa e al settore economico considerato.
- Margini lordi del settore economico d'appartenenza: vi è infine il meto-
do dei margini lordi del settore economico, il quale, tuttavia (certamente
in ragione della sua scarsa attendibilità e praticabilità), risulta solo ac-
cennato nella circolare n. 32/80 e sconsigliato dall'OCSE in ragione del-
la sua difficoltà applicativa relativa alla possibilità di poter determinare,
per ciascun settore di riferimento, un corretto margine di profitto lordo.
La documentazione
Un aspetto particolarmente rilevante in tema di prezzi di trasferimento ri-
guarda la così detta "documentazione", ossia l'insieme dei documenti, dei
prospetti e più in generale di tutte quelle informazioni necessarie all'impre-
sa per la dimostrazione che i prezzi applicati nelle transazioni intercompany
sono avvenute correttamente, applicando cioè uno dei metodi appena ana-
lizzati. Si tratta cioè dell'insieme della documentazione necessaria a prova-
re che i prezzi applicati sono quelli di mercato e, laddove si discostassero,
a spiegarne le ragioni.
La raccolta e l'analisi della documentazione svolge quindi un ruolo fonda-
mentale non solo per una verifica interna della corretta determinazione dei
prezzi intercompany, ma costituisce anche il primo e più importante elemento
di difesa in caso di un eventuale accertamento. Nella pratica infatti la produ-
zione e la conservazione di documenti atti a comprovare i criteri applicati per
la determinazione del "valore normale" potrebbe consentire al contribuente
di risolvere le controversie fiscali in tempi brevi ed a costi ridotti.
Nonostante l'importanza rivestita dalla documentazione, la norma interna
non indica quali atti vadano esibiti agli organi accertatori.
Per questo, già da tempo, si sta sviluppando a livello comunitario un inten-
so dibattito volto a definire uno standard di documentazione che possa
soddisfare le diverse esigenze legate al controllo delle transazioni
intercompany da parte delle Amministrazioni Fiscali dei diversi Paesi, sen-
za per questo creare un onere troppo gravoso in capo alle imprese.
Nel silenzio della prassi e della normativa interna, nel presente capitolo si
ritiene utile illustrare brevemente i recenti orientamenti e le indicazioni for-
SEGUE DA PAGINA 12
Il Transfer Price in Italia
SEGUE A PAGINA 14