background image
104
A volte comprendenti anche la creazione di nuove zone edificabili, mediante specifiche varianti al PRG.
105
Cfr., ex multis, Cons. St., Sez. IV, 31 maggio 1999, n. 925.
106
Ad esempio tramite apposite certificazioni e/o attestazioni che costituiscano parte integrante degli atti soggetti a registrazione.
Del resto, non a caso, nel testo dell'art. 19, c. 1, lettera f) il legislatore
veneto della L.R. 11/2004 ha ritenuto opportuno specificare, proprio
a significare la particolare e diversa natura e portata del "programma"
rispetto agli strumenti attuativi sopra ricordati nello stesso articolo
19, ai punti a), b), c), d) ed e), quanto segue: "... in particolare il
programma integrato è lo strumento di attuazione della pianifica-
zione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pub-
blici e privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edi-
lizia ed ambientale. La riqualificazione si attua mediante il riordi-
no degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambien-
tale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni pri-
marie e secondarie e dell'arredo urbano, il riuso di aree dismesse,
degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il
completamento dell'edificato".
La novità dei contenuti del "programma integrato" rispetto al più
datato strumento del "piano urbanistico" è quindi evidente.
Avendo ben presente il paradigma legale dell'art. 28, L. 457/78 (nor-
ma che peraltro non può essere letta se non in combinato disposto
con quella del precedente art. 27), volto essenzialmente al recupero o
riutilizzo di immobili esistenti e le concrete fattispecie progettuali dei
P.I.R.U.E.A. pensati per prevedere interventi ben più complessi a
livello urbanistico104, non vi è dubbio che solo determinati interventi
potrebbero essere ritenuti oggetto di un "piano di recupero" ai sensi
della L. 457/1978. Ed invero, non a caso, la giurisprudenza è concorde
nel ritenere "... illegittimo il piano di recupero che, in sostanziale
sostituzione di un piano particolareggiato, riguardi un'area qua-
si completamente inedificata e non immobili degradati"105.
Tutto ciò premesso, si deve concludere che l'assimilazione ad un
"Piano di Recupero", con il conseguente trattamento tributario di
favore, può essere effettivamente riconosciuta anche nella singola
fattispecie operativa di strumenti attuativi complessi e disciplinati
da norme sopravvenute, purché i relativi concreti interventi presen-
tino caratteristiche tecnico-progettuali e urbanistico-normative tali
da poter formare oggetto di un vero e proprio Piano di Recupero.
Quindi, concretamente, il regime di favore previsto dal "vecchio"
art. 5, L. 168/1982, può e deve applicarsi anche in presenza di stru-
menti attuativi non propriamente e formalmente definibili come Piani
di Recupero, a condizione che gli organi e soggetti aventi competen-
za e qualificazione "tecnica" possano ravvisare e attestare le condi-
zioni progettuali-normative sopra richiamate106.
È evidente, in tal caso, l'intreccio tra normativa fiscale e normativa
urbanistica, reso particolarmente complesso dall'evoluzione di que-
st'ultima verso forme ed ambiti diversi da quelli a cui in origine si era
riferito e si ispirava il legislatore fiscale; ma è proprio in quest'ultimo
ambito, reso ancora più complesso ed articolato dallo "scollamento
temporale", che emerge la rilevanza, non solo formale, ma anche e
soprattutto operativa, di un approccio alla concreta fattispecie con
criteri e principi di interdisciplinarietà.
IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
15